Art. 5 
 
 
                      Infortuni indennizzabili 
 
  1.  Sono  indennizzabili   le   lesioni   corporali   che   abbiano
nell'infortunio la loro causa diretta,  esclusiva  e  provata  e  che
producano la morte o l'invalidita' permanente del soggetto assicurato
entro due anni dall'infortunio.