Art. 8 Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere 1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. 2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in localita' compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attivita' oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessita' di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attivita' stessa.