Art. 12 
 
 
                        Tariffe incentivanti 
 
  1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici  di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile  ha  diritto  a  una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 
  2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di  venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
incentivazione. 
  3.  Le  tariffe  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
incrementate con  le  modalita'  e  alle  condizioni  previste  dagli
articoli 13 e 14.  Ogni  singolo  incremento  e'  da  intendersi  non
cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa  a  cui  e'
applicato l'incremento  e'  pari  alla  componente  incentivante.  Il
premio  e'  riconosciuto  sull'intera  energia   elettrica   prodotta
dall'impianto fotovoltaico. 
  4. Gli impianti entrati in esercizio  a  seguito  di  potenziamento
possono  accedere  alle  tariffe  incentivanti   limitatamente   alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art.  24,
comma 2, lettera i), punto ii, del  decreto  legislativo  n.  28  del
2011. 
  5. Ai  fini  dell'attribuzione  delle  tariffe  incentivanti,  piu'
impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o
riconducibili a un unico soggetto responsabile  e  localizzati  nella
medesima particella catastale o su particelle catastali  contigue  si
intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari  alla  somma
dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, il GSE  definisce  e  pubblica  ulteriori
requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento  di  un
impianto in piu' impianti di ridotta potenza. 
  6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla  normativa  fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.