Art. 12 Tariffe incentivanti 1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. 3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalita' e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento e' da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui e' applicato l'incremento e' pari alla componente incentivante. Il premio e' riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. 4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 5. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, piu' impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in piu' impianti di ridotta potenza. 6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.