Art. 13 Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia 1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. 2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile: a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare; b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unita' immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica; c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a). 3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c). 4. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non puo' in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. 5. L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al comma 2, e' presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%. 6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonche' una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori e' attestato da certificazione energetica. 7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere al premio di cui al presente articolo e' quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata. 8. L'accesso al premio di cui al presente articolo e' alternativo all'accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio.