Art. 13 
 
 
              Premio per impianti fotovoltaici abbinati 
                  ad un uso efficiente dell'energia 
 
  1. I piccoli impianti  sugli  edifici  possono  beneficiare  di  un
premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,
qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. 
  2.  Per  accedere  al  premio  di  cui  al  comma  1  il   soggetto
responsabile: 
    a) si dota di un attestato di certificazione energetica  relativo
all'edificio o unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato  l'impianto,
comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi
delle   prestazioni   energetiche   dell'edificio    o    dell'unita'
immobiliare; 
    b)  successivamente   alla   data   di   entrata   in   esercizio
dell'impianto  fotovoltaico,   effettua   interventi   sull'involucro
edilizio  tra  quelli  individuati  nella   medesima   certificazione
energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di  entrambi
gli   indici   di   prestazione   energetica   estiva   e   invernale
dell'involucro   edilizio   relativi   all'edificio   o    all'unita'
immobiliare  rispetto  ai  medesimi  indici  come  individuati  nella
certificazione energetica; 
    c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o
unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione  degli
interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di  energia
come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a). 
  3.  A  seguito  dell'esecuzione  degli  interventi,   il   soggetto
responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE
corredata delle certificazioni  energetiche  dell'edificio  o  unita'
immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c). 
  4.  Il  premio  e'  riconosciuto  a  decorrere   dall'anno   solare
successivo alla data di ricevimento dell'istanza e  consiste  in  una
maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui  all'art.
12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione
del fabbisogno di energia conseguita con  arrotondamento  commerciale
alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per  il  periodo
residuo  di  diritto  alla  tariffa  incentivante.  La  maggiorazione
predetta non puo' in ogni  caso  eccedere  il  30%  della  componente
incentivante della tariffa  riconosciuta  alla  data  di  entrata  in
esercizio dell'impianto fotovoltaico. 
  5. L'esecuzione di nuovi  interventi  sull'involucro  edilizio  che
conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di  entrambi  gli
indici di prestazione energetica estiva e invernale  dell'edificio  o
unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al  comma  2,
e'  presupposto  per  il  riconoscimento  di  un  ulteriore   premio,
determinato in riferimento alla somma  delle  riduzioni  ottenute  ai
sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%. 
  6.  Per  i  piccoli  impianti  realizzati  su  edifici   di   nuova
costruzione, ovvero per i quali  sia  stato  ottenuto  il  pertinente
titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il premio di cui al presente articolo  consiste  in
una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art.
12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il  50%  inferiore  ai
valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del  Presidente
della Repubblica 2  aprile  2009,  n.  59,  nonche'  una  prestazione
energetica  per  la  climatizzazione  invernale  di  almeno  il   50%
inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile   2009,   n.   59.   Il
conseguimento  di  detti  valori  e'  attestato   da   certificazione
energetica. 
  7.  Per  gli  edifici  parzialmente  climatizzati,  la   produzione
dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere  al  premio  di  cui  al
presente articolo e' quella riferibile  all'impianto  o  porzione  di
impianto  che   sottende   l'equivalente   della   superficie   utile
climatizzata. 
  8. L'accesso al premio di cui al presente articolo  e'  alternativo
all'accesso ad altre  forme  di  incentivazione  riconosciute  per  i
medesimi interventi che danno diritto al premio.