Art. 14 Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici 1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili; c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea. 2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.