Art. 14 
 
 
            Premi per specifiche tipologie e applicazioni 
                      di impianti fotovoltaici 
 
  1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla  base
dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art.  12,
comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: 
    a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i  medesimi  impianti  siano
ubicati in zone classificate alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto   dal   pertinente   strumento   urbanistico   come
industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di  pertinenza
di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art.  240  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
    b) del 5% per  i  piccoli  impianti,  realizzati  da  comuni  con
popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  sulla   base   dell'ultimo
censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in  esercizio
dei medesimi impianti, dei quali i  predetti  comuni  siano  soggetti
responsabili; 
    c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera g),  installati  in  sostituzione  di  coperture  in
eternit o comunque contenenti amianto; 
    d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b)  per  quanto  riguarda  i  componenti
diversi dal lavoro, sia per non meno del  60%  riconducibile  ad  una
produzione realizzata all'interno della Unione europea. 
  2. Fatte salve le disposizioni interpretative di  cui  all'art.  20
del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4,  5,  6,  7,
gli impianti i  cui  moduli  costituiscono  elementi  costruttivi  di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa  spettante
per  «altri  impianti  fotovoltaici».  Al  fine   di   garantire   la
coltivazione sottostante, le serre a seguito  dell'intervento  devono
presentare un rapporto tra la proiezione al  suolo  della  superficie
totale  dei  moduli  fotovoltaici  installati  sulla  serra  e  della
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%. Ai soli fini di cui al presente  decreto,  i  fabbricati  rurali
sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data
di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.