Art. 3 Requisiti di partecipazione al gioco 1. L'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie telematiche e' subordinato alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario ovvero tra il giocatore e il punto vendita a distanza. 2. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco deve rispettare le condizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 della legge n. 8 del 2009 ed ai connessi provvedimenti di AAMS. Ogni conto di gioco puo' essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti. 3. Il punto vendita a distanza e' tenuto a trasmettere al concessionario in forma criptata l'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione alle lotterie telematiche.