Art. 3 
 
 
                Requisiti di partecipazione al gioco 
 
  1. L'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie telematiche
e'  subordinato  alla  stipula,  anche  per  via  telematica,  di  un
contratto di conto di gioco tra  il  giocatore  e  il  concessionario
ovvero tra il giocatore e il punto vendita a distanza. 
  2. Lo schema di riferimento del contratto di conto  di  gioco  deve
rispettare le condizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 della  legge
n. 8 del 2009 ed ai connessi provvedimenti di  AAMS.  Ogni  conto  di
gioco puo' essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti. 
  3.  Il  punto  vendita  a  distanza  e'  tenuto  a  trasmettere  al
concessionario in forma criptata l'anagrafica dei giocatori abilitati
sul proprio sistema, che abbiano  richiesto  la  partecipazione  alle
lotterie telematiche.