Art. 4 
 
 
                           Autorizzazione 
 
  1. I punti di vendita  a  distanza  sono  autorizzati  da  AAMS,  a
seguito di  richiesta  scritta,  e  all'esito  positivo  di  apposita
istruttoria, volta a  verificare,  nei  loro  confronti,  i  seguenti
requisiti: 
    a) assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS; 
    b) assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella  gestione
dei giochi pubblici affidati in concessione; 
    c) accettazione  espressa  delle  disposizioni  che  regolano  le
lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza; 
    d) accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui  al
contratto-tipo approvato da AAMS, di cui al successivo art. 6. 
  2. AAMS  verifica  il  mantenimento  delle  suddette  condizioni  e
procede alla revoca dell'autorizzazione in caso di venir meno di  uno
degli elementi prescritti.