Art. 4 Autorizzazione 1. I punti di vendita a distanza sono autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e all'esito positivo di apposita istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti: a) assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS; b) assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella gestione dei giochi pubblici affidati in concessione; c) accettazione espressa delle disposizioni che regolano le lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza; d) accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui al contratto-tipo approvato da AAMS, di cui al successivo art. 6. 2. AAMS verifica il mantenimento delle suddette condizioni e procede alla revoca dell'autorizzazione in caso di venir meno di uno degli elementi prescritti.