Art. 6 
 
 
                Contratto per la raccolta a distanza 
 
  1. Per effettuare la raccolta a distanza,  i  punti  di  vendita  a
distanza sottoscrivono con il concessionario  un  apposito  contratto
conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario  e  approvato
da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 
    a) durata non superiore al termine di scadenza della  concessione
per la raccolta a distanza delle  lotterie  nazionali  ad  estrazione
istantanea e della concessione di cui e' titolare il punto vendita  a
distanza; 
    b) obbligo del punto vendita a distanza di effettuare la raccolta
a distanza, conformemente alle disposizioni di  legge  e  agli  altri
provvedimenti in materia di lotterie telematiche  e  di  esercizio  e
raccolta del gioco a distanza, nonche' di quelle che disciplinano  le
lotterie ad estrazione istantanea; 
    c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti  di  gioco,
delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco; 
    d) individuazione delle modalita' e dei limiti di pagamento delle
vincite derivanti dalla raccolta a distanza; 
    e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata,
dell'anagrafica dei giocatori  abilitati  sul  proprio  sistema,  che
abbiano richiesto la  partecipazione  a  distanza  alle  lotterie  ad
estrazione istantanea, con i dati identificativi del conto  di  gioco
ivi compreso il codice della concessione di  AAMS  con  il  quale  il
punto di vendita a distanza attiva i  singoli  conti  di  gioco  e  i
codici di identificazione di detti conti di gioco; 
    f) obbligo di  tempestiva  comunicazione  al  concessionario,  in
forma  criptata,  di   qualsiasi   variazione   dell'anagrafica   dei
giocatori; 
    g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di
violazione degli obblighi contrattuali; 
    h)  sospensione  della  raccolta  a  distanza,  in  presenza   di
ragionevoli  motivi,  su  iniziativa   del   concessionario,   previo
necessario e formale assenso di AAMS, nonche' su  richiesta  di  AAMS
stessa; 
    i)  clausola  di  risoluzione  del   contratto   a   favore   del
concessionario nel caso di comportamenti  irregolari  o  illegali  da
parte del punto di vendita  a  distanza  ovvero  in  caso  di  revoca
dell'autorizzazione di AAMS di cui al precedente art. 4; 
    j) prestazione di una garanzia a favore del concessionario per la
corretta ed integrale esecuzione degli  obblighi  assunti,  a  tutela
della regolarita' e continuita' della raccolta di gioco con specifico
riferimento al pagamento delle vincite ed  al  versamento  dell'utile
erariale; 
    k) impegno del punto di vendita a  distanza  a  porre  in  essere
attivita' di informazione ai consumatori relativamente alle regole di
gioco, alle prescrizioni e disposizioni vigenti  per  la  tutela  del
gioco lecito e per la promozione del  gioco  responsabile,  anche  in
attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS; 
    l) previsione, a favore del punto di vendita a  distanza,  di  un
compenso non inferiore a quanto  stabilito  dalle  norme  vigenti  in
materia e dalla concessione, pari attualmente all'8 % della raccolta; 
    m) obbligo del punto di  vendita  a  distanza  di  comunicare  al
concessionario l'indirizzo del sito utilizzato per la  partecipazione
al gioco. 
  2. Il concessionario  e'  tenuto  a  comunicare  ad  AAMS,  con  le
modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai
sensi del presente articolo.