Art. 6 Contratto per la raccolta a distanza 1. Per effettuare la raccolta a distanza, i punti di vendita a distanza sottoscrivono con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario e approvato da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) durata non superiore al termine di scadenza della concessione per la raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della concessione di cui e' titolare il punto vendita a distanza; b) obbligo del punto vendita a distanza di effettuare la raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di lotterie telematiche e di esercizio e raccolta del gioco a distanza, nonche' di quelle che disciplinano le lotterie ad estrazione istantanea; c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti di gioco, delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco; d) individuazione delle modalita' e dei limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza; e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata, dell'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza alle lotterie ad estrazione istantanea, con i dati identificativi del conto di gioco ivi compreso il codice della concessione di AAMS con il quale il punto di vendita a distanza attiva i singoli conti di gioco e i codici di identificazione di detti conti di gioco; f) obbligo di tempestiva comunicazione al concessionario, in forma criptata, di qualsiasi variazione dell'anagrafica dei giocatori; g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di violazione degli obblighi contrattuali; h) sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonche' su richiesta di AAMS stessa; i) clausola di risoluzione del contratto a favore del concessionario nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del punto di vendita a distanza ovvero in caso di revoca dell'autorizzazione di AAMS di cui al precedente art. 4; j) prestazione di una garanzia a favore del concessionario per la corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti, a tutela della regolarita' e continuita' della raccolta di gioco con specifico riferimento al pagamento delle vincite ed al versamento dell'utile erariale; k) impegno del punto di vendita a distanza a porre in essere attivita' di informazione ai consumatori relativamente alle regole di gioco, alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS; l) previsione, a favore del punto di vendita a distanza, di un compenso non inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dalla concessione, pari attualmente all'8 % della raccolta; m) obbligo del punto di vendita a distanza di comunicare al concessionario l'indirizzo del sito utilizzato per la partecipazione al gioco. 2. Il concessionario e' tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.