Art. 8 
 
 
       Obblighi e responsabilita' del punto vendita a distanza 
 
  1. Il punto vendita  a  distanza  e'  responsabile  della  corretta
esecuzione  di  tutte  le  attivita'   allo   stesso   affidate   dal
concessionario, in virtu' del contratto tra di essi stipulato,  e  in
particolare, e' obbligato a: 
    a) garantire  la  realizzazione,  nonche'  la  conduzione  ed  il
corretto funzionamento del proprio sistema compresi gli  apparati  di
frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con
il sistema del concessionario e gli  apparati  di  frontiera  per  la
connessione  ai  canali  di  comunicazione   (ivi   compresi   quelli
telematici e telefonici) utilizzati con il sistema del giocatore; 
    b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del  sistema
e  delle  apparecchiature  impegnandosi   a   correggere   tutte   le
imperfezioni  che   si   rendessero   palesi   ed   a   rimuovere   i
malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare; 
    c) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di
importo non superiore ad € 10.000,00 mediante accredito sul conto  di
gioco del giocatore; 
    d) trasmettere l'anagrafica al concessionario in forma  criptata,
in modo da rendere possibile l'accesso in  chiaro  esclusivamente  da
parte della Commissione di cui all'art. 12. 
  2. Il punto di vendita a distanza e'  responsabile  della  corretta
esecuzione delle attivita' di raccolta di cui al presente decreto  ed
e' tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal  contratto
stipulato con il concessionario.