Art. 8 Obblighi e responsabilita' del punto vendita a distanza 1. Il punto vendita a distanza e' responsabile della corretta esecuzione di tutte le attivita' allo stesso affidate dal concessionario, in virtu' del contratto tra di essi stipulato, e in particolare, e' obbligato a: a) garantire la realizzazione, nonche' la conduzione ed il corretto funzionamento del proprio sistema compresi gli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il sistema del concessionario e gli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati con il sistema del giocatore; b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e delle apparecchiature impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare; c) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 mediante accredito sul conto di gioco del giocatore; d) trasmettere l'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 12. 2. Il punto di vendita a distanza e' responsabile della corretta esecuzione delle attivita' di raccolta di cui al presente decreto ed e' tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario.