Art. 10 
 
 
Riduzione delle  spese  dei  Ministeri  e  monitoraggio  della  spesa
                              pubblica 
 
  1.   Sono   preselettivamente   esclusi   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le  risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al  finanziamento
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile
1985,  n.  163,  le  risorse  destinate  alla  manutenzione  ed  alla
conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno  2012,  il
fondo per le aree sottoutilizzate. 
  2.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2012,  una  riduzione  della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C. 
  3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di  cui
al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
tabella di cui al comma 2. 
  4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
disegno di  legge  di  stabilita'  per  il  triennio  2012-2014,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica
gli effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica  derivanti  dai
suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di  cui  al
medesimo comma. 
  5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4
non risultino adeguate a  conseguire  gli  obiettivi  in  termini  di
indebitamento netto assegnati ai  sensi  del  comma  2,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3. 
  6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e' abrogato. 
  7. Le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
generale dello Stato relativo  agli  anni  2008,  2009  e  2010  sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero  le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
disponibilita' individuate  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
di Stato. 
  8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  i
commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: 
    "I residui delle spese correnti e delle spese in conto  capitale,
non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in  cui  e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si  intendono  perenti  agli
effetti amministrativi. Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in
bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli  esercizi
successivi. 
    Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura  dell'esercizio  costituiscono  economie  di   bilancio   ad
esclusione degli  stanziamenti  iscritti  in  forza  di  disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio,  quali  residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 
    Le somme che  hanno  costituito  economie,  relative  alla  prima
annualita'  di  una  autorizzazione   di   spesa   pluriennale,   con
l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche  e  del
fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte  con  la
legge  di  bilancio,  per  un  solo  esercizio   finanziario,   nella
competenza   dell'esercizio    successivo    a    quello    terminale
dell'autorizzazione medesima.". 
  9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
e' sostituito dal seguente: 
    "39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con i  Ministri  interessati,  e'  quantificato  l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi  del
comma 38, che sono  conseguentemente  versate  dalle  amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per  cento
dei versamenti, compatibilmente  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di indebitamento  netto  conseguenti  alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del  fondo  e'  disposta  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.". 
  10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le  norme
che dispongono la conservazione nel conto  dei  residui,  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte  negli  stati
di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo  34
della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  al  termine  dell'esercizio
precedente, con  l'esclusione  delle  norme  relative  ai  fondi  del
personale, al fondo occupazione, al  fondo  opere  strategiche  e  al
fondo per le aree sottoutilizzate. 
  11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, gli  uffici  centrali  del  bilancio  e  le
ragionerie  territoriali  dello  Stato  per   le   spese   decentrate
verificano, ai fini  della  registrazione  dell'impegno,  l'effettiva
sussistenza    dell'obbligazione     giuridicamente     perfezionata,
identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono  l'obbligo
dello Stato ed il correlativo diritto di terzi. 
  12. In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante  dagli  obiettivi
indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e
da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre  con  proprio
decreto, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  limitazione
all'assunzione di impegni di  spesa  o  all'emissione  di  titoli  di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme  rispetto  a  tutte  le  dotazioni  di
bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  .
Contestualmente alla loro adozione, i decreti  di  cui  al  comma  39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  corredati  da
apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. 
  13. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  12,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  vigilante,  puo'
disporre, con uno  o  piu'  decreti,  la  riduzione  delle  spese  di
funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi  del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono
esclusi gli enti territoriali, gli enti  da  questi  vigilati  e  gli
organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Il   maggiore   avanzo
derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo  decreto
puo' essere reso disponibile. 
  14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e  2014  e'  consentita  la
possibilita' di ((adottare)) variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  nell'ambito  di
ciascun Ministero, anche  tra  programmi  diversi;  la  misura  della
variazione, qualora siano  interessate  autorizzazioni  di  spesa  di
fattore legislativo, comunque, deve essere tale da  non  pregiudicare
il  conseguimento  delle  finalita'  definite  dalle  relative  norme
sostanziali e comunque non puo' essere  superiore  al  20  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate.  La  variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro  competente,  previo  parere  favorevole  delle
competenti  commissioni  parlamentari,  nel  caso  siano  interessate
autorizzazioni  di  spesa  di  fattore  legislativo.  Resta  precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono  essere  adottati.  I  decreti  perdono
efficacia fin  dall'inizio  qualora  il  Parlamento  non  approvi  la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno  di  legge  di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente
comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso. 
  15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo  21,  comma  6,  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  interpretano  nel  senso  che
nell'ambito degli  oneri  inderogabili  rientrano  esclusivamente  le
spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative  al  pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e altre  spese  fisse,  le  spese  per
interessi passivi,  le  spese  derivanti  da  obblighi  comunitari  e
internazionali, le spese per ammortamento di  mutui,  nonche'  quelle
vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da  leggi
che regolano la loro evoluzione. 
  16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti:  "entro
il 30 settembre". 
  17.  Per  provvedere  all'estinzione  dei  crediti,  maturati   nei
confronti dei Ministeri alla  data  del  31  dicembre  2010,  il  cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'  nazionale,  tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui  ammontare  e'  accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del  15  dicembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui  all'articolo  1,
comma  50,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  puo'  essere
incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente: 
    a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno  2011,  del
fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo  2  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
    b) fino ad euro 2.000 milioni  di  euro  mediante  versamento  al
bilancio dello  Stato  di  una  corrispondente  quota  delle  risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di
crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio")). 
  18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla  data  del
31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e
su  conforme  parere  dell'Agenzia  del  demanio,  anche   ai   sensi
dell'articolo 1197 del codice civile. 
  19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo  e  monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di  revisione  o  sindacali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,  tenuto  dal
predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adeguati  per  l'espletamento
dell'incarico.  In  sede  di  prima   applicazione,   sono   iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di  pari
livello, presso il predetto  Ministero,  ed  i  soggetti  equiparati,
nonche' i dipendenti del Ministero  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso
collegi  di  cui  al  presente  comma;  i  soggetti  anzidetti  ed  i
magistrati della Corte dei conti possono,  comunque,  far  parte  dei
collegi di revisione o  sindacali  delle  pubbliche  amministrazioni,
anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
    "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai  convegni
organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca  ed  agli
incontri   istituzionali   connessi   all'attivita'   di    organismi
internazionali  o  comunitari,  alle  feste  nazionali  previste   da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze  armate  e
delle  Forze  di  polizia,  nonche',  per  il   2012,   alle   mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni,  nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche'  dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le  attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini  finanziari,  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze". 
  21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008,  n.  181,  sono  venduti  nel  rispetto  dei  principi
indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le  modalita'  individuati
con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei  limiti
richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo
di beni e valori sequestrati. 
 
          Riferimenti normativi 
              La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
          interventi dello  Stato  a  favore  dello  spettacolo),  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della  citata  legge
          n. 196 del 2009: 
              "Art. 21 Bilancio di previsione 
              1.  Il  disegno  di  legge  del  bilancio  annuale   di
          previsione  e'  formato  sulla  base   della   legislazione
          vigente, tenuto conto  dei  parametri  indicati,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF. 
              2. Il disegno  di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
              a) l'ammontare presunto dei residui  attivi  o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
              b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
              c) le previsioni delle entrate e delle  spese  relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
              d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si   prevede   di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. Sino all'esercizio  della  delega  di
          cui all'articolo 40, in appositi  allegati  agli  stati  di
          previsione  della  spesa   sono   indicate,   per   ciascun
          programma, per macroaggregato e distinte per  capitolo,  le
          spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
          a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non  ha  la
          possibilita' di esercitare un effettivo controllo,  in  via
          amministrativa, sulle variabili che  concorrono  alla  loro
          formazione,    allocazione    e    quantificazione.    Esse
          corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili»,  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. . Le spese rimodulabili di cui al comma  5,  lettera
          b), si dividono in: 
              a) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese  non
          predeterminate  legislativamente  che   sono   quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. Il bilancio di  previsione,  oggetto  di  un  unico
          disegno di legge, e' costituito dallo stato  di  previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per  Ministeri,  con  le  allegate  appendici  dei
          bilanci  delle  amministrazioni  autonome,  e  dal   quadro
          generale riassuntivo con riferimento al triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
              a) la nota integrativa al bilancio di  previsione.  Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente,  nonche'
          gli effetti connessi alle disposizioni  normative  vigenti,
          con   separata    indicazione    di    quelle    introdotte
          nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del  prelievo
          obbligatorio,  con   l'indicazione   della   natura   delle
          agevolazioni,  dei   soggetti   e   delle   categorie   dei
          beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa,  si
          compone di due sezioni: 
              1)  la  prima  sezione,  concernente  il  piano   degli
          obiettivi correlati  a  ciascun  programma  ed  i  relativi
          indicatori di risultato, riporta le  informazioni  relative
          al quadro di riferimento in  cui  l'amministrazione  opera,
          illustra le priorita'  politiche,  espone  le  attivita'  e
          indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
          che le amministrazioni intendono conseguire in  termini  di
          livello dei servizi e di interventi,  in  coerenza  con  il
          programma generale dell'azione di Governo. A  tal  fine  il
          documento indica le risorse  destinate  alla  realizzazione
          dei  predetti  obiettivi  e  riporta  gli   indicatori   di
          realizzazione ad essi  riferiti,  nonche'  i  criteri  e  i
          parametri   utilizzati   per   la   loro   quantificazione,
          evidenziando il collegamento tra i  predetti  indicatori  e
          parametri e il sistema di indicatori e  obiettivi  adottati
          da ciascuna amministrazione  per  le  valutazioni  previste
          dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai  successivi  decreti
          attuativi. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuati i criteri e le  metodologie
          per  la  definizione  degli  indicatori  di   realizzazione
          contenuti nella nota integrativa; 
              2) la seconda sezione, relativa  ai  programmi  e  alle
          corrispondenti risorse finanziarie, illustra  il  contenuto
          di ciascun programma di spesa e i criteri  di  formulazione
          delle previsioni, con riguardo in  particolare  alle  varie
          tipologie di spesa e ai relativi  riferimenti  legislativi,
          con  indicazione  dei   corrispondenti   stanziamenti   del
          bilancio triennale; 
              b) una scheda illustrativa di ogni  programma  e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai commi  4,  5,  6  e  7.
          Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni  e
          i dati relativi alle spese di funzionamento,  ivi  comprese
          quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
          programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale. Tali schede  sono  aggiornate  semestralmente  in
          modo   da    tenere    conto    dell'eventuale    revisione
          dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
          Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
          iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
          adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
          normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni
          iniziali sono analiticamente motivate  anche  in  relazione
          alla loro tipologia e natura. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  trasmette  le  schede  al  Parlamento  entro
          trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; 
              c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
          relativi stanziamenti; 
              d) per ogni  programma  un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
              e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
          settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
          rilevanza  nazionale,   nella   quale   sono   indicati   i
          corrispondenti   stanziamenti   previsti    dal    bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
              f) il budget dei costi della relativa  amministrazione.
          Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
          del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
          costo. Il budget espone le previsioni formulate dai  centri
          di costo dell'amministrazione ed include  il  prospetto  di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso  della
          discussione parlamentare formano oggetto di  apposita  nota
          di variazioni. 
              13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta  alle
          Camere una relazione, allegata  al  disegno  di  legge  del
          bilancio   di   previsione,   con   motivata    indicazione
          programmatica sulla destinazione alle aree  sottoutilizzate
          del territorio nazionale, di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera a), del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  alle  aree
          destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1,  comma
          1, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  in
          conformita' alla normativa comunitaria, nonche'  alle  aree
          montane, delle spese di investimento iscritte  negli  stati
          di previsione dei singoli Ministeri per gli  interventi  di
          rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
          regioni. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. Con apposita  norma  della  legge  che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   e'   annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo  10-bis,
          comma 1, lettera b),  l'importo  massimo  di  emissione  di
          titoli dello Stato, in Italia e  all'estero,  al  netto  di
          quelli da rimborsare. 
              17. Alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare sono ripartite in  capitoli  ai
          fini della gestione e della  rendicontazione.  Entro  dieci
          giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i
          Ministri  assegnano  le  risorse  ai   responsabili   della
          gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
          il bilancio  di  previsione  dello  Stato  approvato  e  il
          sistema di contabilita' nazionale per i conti  del  settore
          della pubblica amministrazione. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
          conti consuntivi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in
          via ordinaria.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8 Razionalizzazione e  risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche 
              1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244  per  le  spese  annue  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli   immobili
          utilizzati dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato a  decorrere  dal  2011  e'  determinato  nella
          misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
          Resta fermo quanto previsto dai commi  da  619  a  623  del
          citato articolo 2 e i limiti  e  gli  obblighi  informativi
          stabiliti,  dall'art.  2,  comma  222,  periodo  decimo  ed
          undicesimo, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Le
          deroghe  ai  predetti  limiti  di   spesa   sono   concesse
          dall'Amministrazione centrale vigilante  o  competente  per
          materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
          applicano nei confronti  degli  interventi  obbligatori  ai
          sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
          recante il «Codice dei beni culturali e del  paesaggio»  e,
          concernente la sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Per  le
          Amministrazioni divers del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81e dallo Stato, e' compito dell'organo interno di
          controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione
          degli interventi di manutenzione ai sensi delle  richiamate
          disposizioni. 
              2. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica e nel rispetto  dei  principi  di  coordinamento
          della finanza pubblica, previsti agli articoli  119  e  120
          della Costituzione, le regioni,  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, gli enti  locali,  nonche'  gli  enti  da
          questi  vigilati,  le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
          nonche'  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi  definiti
          dal  comma  15,   stabilendo   misure   analoghe   per   il
          contenimento   della   spesa   per    locazioni    passive,
          manutenzioni  ed  altri  costi  legati  all'utilizzo  degli
          immobili.  Per  le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di
          comunicazione previsti  dall'art.  2,  comma  222,  periodo
          dodicesimo, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
          estesi alle amministrazioni pubbliche  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Le  disposizioni  del  comma  15  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dai relativi statuti. 
              3.    Qualora    nell'attuazione    dei    piani     di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  222,  della
          legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   l'amministrazione
          utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non  provvede
          al rilascio degli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
          stabilito, su comunicazione  dell'Agenzia  del  demanio  il
          Ministero dell'economia  e  finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato  effettua  una  riduzione
          lineare degli stanziamenti  di  spesa  dell'amministrazione
          stessa  pari  all'8  per  cento  del  valore   di   mercato
          dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
              4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
          in via indiretta in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,
          comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito
          con modificazioni con legge  24  giugno  2009,  n.  77,  le
          restanti  risorse  sono   destinate   dai   predetti   enti
          previdenziali all'acquisto di immobili adibiti  ad  ufficio
          in  locazione  passiva  alle   amministrazioni   pubbliche,
          secondo le indicazioni  fornite  dall'Agenzia  del  demanio
          sulla base del piano di razionalizzazione di cui  al  comma
          3.  L'Agenzia  del  demanio  esprime  apposito  parere   di
          congruita' in merito ai singoli contratti di  locazione  da
          porre in essere o da  rinnovare  da  parte  degli  enti  di
          previdenza   pubblici.   Con   decreto   di   natura    non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          Finanze sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma,  nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza pubblica. 
              5.(Abrogato). 
              6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della  legge
          13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali
          vigilati   stipulano   apposite    convenzioni    per    la
          razionalizzazione   degli   immobili   strumentali   e   la
          realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
          predetto Ministero canoni e oneri  agevolati  nella  misura
          ridotta del 30  per  cento  rispetto  al  parametro  minimo
          locativo fissato dall'Osservatorio del mercato  immobiliare
          in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
          logistiche e funzionali. 
              7. Ai  fini  della  realizzazione  dei  poli  logistici
          integrati,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali  vigilati
          utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
          di occupazione pro capite in uso alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. Gli immobili acquistati e adibiti a  sede  dei  poli
          logistici   integrati   hanno   natura   strumentale.   Per
          l'integrazione   logistica   e   funzionale   delle    sedi
          territoriali  gli  enti   previdenziali   e   assistenziali
          effettuano i  relativi  investimenti  in  forma  diretta  e
          indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
          immobili di  proprieta'.  Nell'ipotesi  di  alienazione  di
          unita' immobiliari strumentali, gli  enti  previdenziali  e
          assistenziali vigilati possono utilizzare  i  corrispettivi
          per l'acquisto di immobili da destinare  a  sede  dei  poli
          logistici integrati. Le somme residue sono  riversate  alla
          Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
          I piani relativi a tali investimenti nonche' i  criteri  di
          definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
          di  funzionamento  dei  poli   logistici   integrati   sono
          approvati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze.   I   risparmi    conseguiti    concorrono    alla
          realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
          8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              9. All'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo  sono  inseriti  i
          seguenti periodi: «Gli enti di previdenza  inclusi  tra  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
          il 31 dicembre 2010 un censimento degli  immobili  di  loro
          proprieta',  con  specifica  indicazione   degli   immobili
          strumentali  e  di  quelli  in  godimento   a   terzi.   La
          ricognizione e' effettuata con le  modalita'  previste  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              10. Al fine di rafforzare la separazione  tra  funzione
          di    indirizzo    politico-amministrativo    e    gestione
          amministrativa,  all'articolo  16,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera  d),  e'
          inserita la  seguente:  «d-bis)  adottano  i  provvedimenti
          previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;». 
              11.  Le  somme   relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati. 
              11-bis. Al fine di tenere conto della specificita'  del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' articolo 38. 
              12.  Al  fine   di   adottare   le   opportune   misure
          organizzative,   nei   confronti   delle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e  dei  datori  di  lavoro  del
          settore  privato   il   termine   di   applicazione   delle
          disposizioni di cui agli  articoli  28  e  29  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio  da
          stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
          quello di cui all' articolo 3, comma 2, primo periodo,  del
          medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi. 
              13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
          2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
          le parole: «2009 e 2010», sono sostituite  dalle  seguenti:
          «2009, 2010, 2011, 2012  e  2013»;  le  parole:  «dall'anno
          2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»;  le
          parole: «all'anno 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «all'anno 2013». 
              14. Fermo quanto previsto dall'art. 9,  le  risorse  di
          cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
          modalita' di cui al comma 9, secondo  periodo,  del  citato
          articolo 64, al settore scolastico. La  destinazione  delle
          risorse  previste  dal  presente  comma  e'  stabilita  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative. 
              15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da
          parte degli enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
          eccezione di quanto previsto al comma 15, non si  applicano
          agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
          novembre    1923,    n.    2440     (Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 36. I residui delle spese correnti e delle  spese
          in conto capitale, non pagati entro  il  secondo  esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi. 
              Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla   chiusura   dell'esercizio   costituiscono
          economie  di  bilancio  ad  esclusione  degli  stanziamenti
          iscritti in forza di disposizioni  legislative  entrate  in
          vigore nell'ultimo quadrimestre  dell'esercizio  precedente
          che possono essere mantenuti in  bilancio,  quali  residui,
          non  oltre  l'esercizio  successivo   a   quello   cui   si
          riferiscono. 
              Le somme che hanno costituito economie,  relative  alla
          prima   annualita'   di   una   autorizzazione   di   spesa
          pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa
          permanenti  e  dei   fondi   del   personale,   del   fondo
          occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le
          aree sottoutilizzate,  possono  essere  reiscritte  con  la
          legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella
          competenza dell'esercizio  successivo  a  quello  terminale
          dell'autorizzazione medesima. 
              Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982. 
              I conti dei residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa." 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 della  citata  legge
          n. 196 del 2009: 
              "Art. 34 Impegni 
              1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad  essi
          demandate per legge, impegnano ed  ordinano  le  spese  nei
          limiti delle risorse assegnate in bilancio.  Restano  ferme
          le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza  a
          disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
          dello Stato dotati di autonomia contabile. 
              2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza  le
          sole somme dovute dallo Stato  a  seguito  di  obbligazioni
          giuridicamente perfezionate. 
              3.  Gli  impegni  assunti  possono  riferirsi  soltanto
          all'esercizio in corso. 
              4. Previo assenso del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  salvaguardia  della  compatibilita'  con  il
          fabbisogno e l'indebitamento  netto  delle  amministrazioni
          pubbliche, per le spese  correnti  possono  essere  assunti
          impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei  limiti
          delle  risorse  stanziate  nel   bilancio   pluriennale   a
          legislazione  vigente,  ove  cio'  sia  indispensabile  per
          assicurare la continuita' dei servizi, e quando  si  tratti
          di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne
          riconosca la necessita' o la convenienza. 
              5.  Le  spese  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
          equivalenti, pensioni ed assegni  congeneri  sono  imputate
          alla competenza del bilancio dell'anno finanziario  in  cui
          vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione  per
          le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
          precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per  le  quali
          e' consentita l'imputazione in conto residui. 
              6. Per gli impegni  di  spesa  in  conto  capitale  che
          prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 
              7.  Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  il  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate si astengono dal ricevere atti  di  impegno  che
          dovessero pervenire dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
          direttamente conseguenti all'applicazione di  provvedimenti
          legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno." 
              - Si riporta il testo del comma 39  dell'art.  3  della
          citata legge n. 244 del 2007: 
              "39. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   e'
          quantificato  l'ammontare  degli  stanziamenti   in   conto
          residui da eliminare  ai  sensi  del  comma  38,  che  sono
          conseguentemente versati dalle amministrazioni  interessate
          all'entrata del bilancio dello Stato,  nonche'  l'ammontare
          degli stanziamenti da iscrivere,  compatibilmente  con  gli
          obiettivi programmati di finanza pubblica  e  comunque  nei
          limiti degli effetti positivi stimati in  ciascun  anno  in
          termini   di   indebitamento   netto    conseguenti    alla
          eliminazione dei residui, in appositi  fondi  da  istituire
          negli stati di previsione  delle  amministrazioni  medesime
          per il finanziamento di  nuovi  programmi  di  spesa  o  di
          quelli  gia'  esistenti.  L'utilizzazione  dei   fondi   e'
          disposta con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  del  Ministro  interessato,  previo
          parere delle competenti Commissioni parlamentari.". 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre.". 
              - Si riporta il testo del comma 50  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
              "50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo
          23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al  fine
          di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti
          dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
          enti, societa', persone fisiche, istituzioni  ed  organismi
          vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' istituito un  Fondo  con  una  dotazione
          finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e  a
          200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2007  e  2008.
          Alla  ripartizione  del  predetto  Fondo  si  provvede  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su
          proposta del Ministro competente.". 
              - Si riporta il testo del comma 250 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
              "250. Le risorse, come integrate dal  decreto-legge  25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  affluite  alla
          contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8  dell'
          articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  al  fondo  di  cui  all'
          articolo  7-quinquies,  comma  1,  del   decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  le  disponibilita'  del  predetto
          fondo sono destinate alle finalita' di cui  all'  Elenco  1
          allegato alla presente  legge,  nella  misura  massima  ivi
          prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012.  Gli
          schemi  dei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, corredati di relazione  tecnica  ai  sensi  della
          normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
          effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  sono
          trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per i profili  di
          carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
          trasmissione della richiesta. Il Governo, ove  non  intenda
          conformarsi alle condizioni formulate  con  riferimento  ai
          profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli  schemi  di
          decreto corredati dei  necessari  elementi  integrativi  di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro quindici giorni.  Le  risorse,
          pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
          all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla  presente
          legge sono contestualmente ripartite con un  unico  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, previo  conforme
          parere delle  Commissioni  parlamentari  delle  due  Camere
          competenti  per  i  profili  finanziari.  La  quota   delle
          disponibilita' del fondo  di  cui  al  presente  comma  non
          aventi   corrispondenti   effetti    sul    fabbisogno    e
          sull'indebitamento netto, per l'importo di 689  milioni  di
          euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro  per  l'anno
          2011  e  di  182  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  e'
          destinata, mediante decreti del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, alla sistemazione  contabile  delle  partite
          iscritte al conto sospeso con  la  Banca  d'Italia  per  le
          quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1197 del codice civile: 
              "Art. 1197. Prestazione in luogo dell'adempimento. 
              Il  debitore   non   puo'   liberarsi   eseguendo   una
          prestazione diversa da quella dovuta, anche  se  di  valore
          uguale o maggiore, salvo  che  il  creditore  consenta.  In
          questo caso l'obbligazione si estingue  quando  la  diversa
          prestazione e' eseguita. 
              Se la  prestazione  consiste  nel  trasferimento  della
          proprieta' o di un altro diritto,  il  debitore  e'  tenuto
          alla garanzia per  l'evizione  e  per  i  vizi  della  cosa
          secondo le norme della  vendita,  salvo  che  il  creditore
          preferisca  esigere  la   prestazione   originaria   e   il
          risarcimento del danno. 
              In ogni caso non  rivivono  le  garanzie  prestate  dai
          terzi.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "1. Finalita' ed ambito di applicazione. 
              1. Le disposizioni del  presente  decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  (Attuazione  della
          direttiva 2006/43/CE, relativa alle  revisioni  legali  dei
          conti annuali e dei  conti  consolidati,  che  modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva 84/253/CEE): 
              "Art. 6 Iscrizione nel Registro 
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
          Consob, con proprio regolamento, stabilisce: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di iscrizione nel Registro dei  revisori  legali  e
          delle societa' di revisione; 
              b) modalita' e termini entro cui esaminare  le  domande
          di iscrizione e verificare i requisiti. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  se
          accerta l'insussistenza dei requisiti  per  l'abilitazione,
          ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
          non superiore a sei mesi per  sanare  le  carenze.  Qualora
          entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
          il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   sentito
          l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
          dal Registro. 
              3. Il provvedimento  di  cancellazione  e'  motivato  e
          notificato all'interessato.". 
              Per il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, vedasi nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti  in  materia  di
          funzionalita' del  sistema  giudiziario),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181: 
              "Art. 2. Fondo unico giustizia 
              1. Il Fondo di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          denominato:  «Fondo  unico  giustizia»,   e'   gestito   da
          Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'  stabilite  con
          il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
              2.  Rientrano  nel  «Fondo  unico  giustizia»,  con   i
          relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: 
              a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; 
              b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice  di
          procedura penale; 
              c) relativi a titoli al portatore, a  quelli  emessi  o
          garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai  valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita' finanziaria a contenuto monetario o  patrimoniale
          oggetto  di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito   di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative,  inclusi   quelli   di   cui   al   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
              c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,  banche
          e altri operatori finanziari, in relazione  a  procedimenti
          civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi  o
          non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni  dalla
          data in cui il  procedimento  si  e'  estinto  o  e'  stato
          comunque definito o e' divenuta definitiva  l'ordinanza  di
          assegnazione,  di  distribuzione  o  di  approvazione   del
          progetto di distribuzione ovvero, in caso  di  opposizione,
          dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce  la
          controversia; 
              c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
          decreto  16   marzo   1942,   n.   267,   come   sostituito
          dall'articolo 107 del decreto legislativo 9  gennaio  2006,
          n. 5. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, Poste Italiane S.p.A.,  le  banche  e
          gli altri operatori finanziari, depositari delle  somme  di
          denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di  cui
          al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i  titoli,  i
          valori,  i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'   le
          attivita' di cui alla lettera c)  del  comma  2.  Entro  lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A., con modalita' telematica e nel formato  elettronico
          reso disponibile dalla medesima societa' sul  proprio  sito
          internet   all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,    le
          informazioni  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della giustizia, da emanarsi entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non  gia'  eseguite
          alla medesima data da Poste Italiane S.p.A.,  dalle  banche
          ovvero dagli altri operatori finanziari, alle  restituzioni
          delle  somme  sequestrate   disposte   anteriormente   alla
          predetta data. 
              3-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  in  caso  di  omessa
          intestazione ovvero di mancata trasmissione delle  relative
          informazioni  ai  sensi   del   comma   3,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    nella    misura    prevista
          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  con  riferimento
          all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del  presente
          articolo per le quali risulta omessa l'intestazione  ovvero
          la trasmissione delle relative informazioni.  Il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   verifica   il   corretto
          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori finanziari, anche  avvalendosi  del  Corpo  della
          guardia di finanza, che opera  a  tal  fine  con  i  poteri
          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
          imposta sul valore aggiunto. 
              4. Sono  altresi'  intestati  «Fondo  unico  giustizia»
          tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
          Giustizia S.p.A., successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le   ulteriori    risorse    derivanti    dall'applicazione
          dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale, i relativi utili  di  gestione,
          nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei  beni
          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
              5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  alle  unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese  di
          investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le  quali,
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
          procedura   penale,   e'   stata   decisa    dal    giudice
          dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione  allo
          Stato delle somme medesime. 
              6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          determinata altresi' la remunerazione massima  spettante  a
          titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia  e
          delle finanze stabilisce con proprio decreto quella  dovuta
          a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle  risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre  stabilite  le
          modalita' di utilizzazione delle somme afferenti  al  Fondo
          da parte dell'amministratore delle somme  o  dei  beni  che
          formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere  al
          pagamento delle spese di conservazione  o  amministrazione,
          le modalita' di controllo e di rendicontazione delle  somme
          gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.,  nonche'  la  natura
          delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i  criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che venga garantita la pronta  disponibilita'  delle  somme
          necessarie  per  eseguire  le  restituzioni   eventualmente
          disposte. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il  Ministro  dell'interno,   puo'   essere   rideterminata
          annualmente  la  misura  massima  dell'aggio  spettante   a
          Equitalia Giustizia S.p.A. 
              6-bis. Fino al 31 marzo 2011  Equitalia  Giustizia  Spa
          effettua i versamenti dovuti al  bilancio  dello  Stato  al
          lordo delle proprie spese di gestione e,  a  decorrere  dai
          versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il  recupero  di
          tali  spese,  a  fronte  di  attivita'  rese  dalla  stessa
          Equitalia  Giustizia  Spa  nell'ambito  dei   propri   fini
          statutari, segue il principio della  prededuzione,  con  le
          modalita',  le  condizioni  e  i  termini  stabiliti  nelle
          convenzioni  regolative  dei  rapporti  con  i   competenti
          Ministeri. Con  riferimento  alle  risorse  sequestrate  in
          forma  di  denaro  intestate   "Fondo   unico   giustizia",
          Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su  uno  o
          piu'  conti  correnti  intrattenuti   con   gli   operatori
          finanziari che garantiscono  un  tasso  d'interesse  attivo
          allineato alle migliori condizioni di mercato,  nonche'  un
          adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed  idonei
          livelli di servizio. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis. Le quote minime delle risorse  intestate  "Fondo
          unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma  7,
          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  in  caso  di  urgenti  necessita',
          derivanti  da  circostanze  gravi   ed   eccezionali,   del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. 
              7-ter. Con riferimento alle somme di cui  al  comma  2,
          lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al  comma  7  sono
          formate  destinando  le  risorse  in  via  prioritaria   al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia. 
              7-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
          7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione  del
          progressivo consolidamento dei dati statistici. 
              8. Il comma 24 dell'articolo 61  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              9. All'articolo 676, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, come modificato dall'articolo 2, comma  613,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse. 
              10. Dalla gestione del  «Fondo  unico  giustizia»,  non
          devono derivare oneri,  ne'  obblighi  giuridici  a  carico
          della finanza pubblica.".