Art. 10
Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa
pubblica
1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica
gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai
suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al
medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4
non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non
risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto
generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli
di Stato.
8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i
commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad
esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima
annualita' di una autorizzazione di spesa pluriennale, con
l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del
fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la
legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella
competenza dell'esercizio successivo a quello terminale
dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del
comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento
dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme
che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere
utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati
di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio
precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del
personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al
fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le
ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate
verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva
sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata,
identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo
dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi
indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e
da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio
decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione
all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di
bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da
apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con uno o piu' decreti, la riduzione delle spese di
funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono
esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli
organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo
derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo decreto
puo' essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la
possibilita' di ((adottare)) variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di
ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di
fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare
il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle
competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate
autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono
efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente
comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che
nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le
spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e
internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle
vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi
che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 30 settembre".
17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere
incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno 2011, del
fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al
bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
"Agenzia delle entrate - ((Fondi di bilancio")).
18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e
su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi
dell'articolo 1197 del codice civile.
19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal
predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento
dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati,
nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso
collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i
magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei
collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni,
anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero
dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi
indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalita' individuati
con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti
richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo
di beni e valori sequestrati.
Riferimenti normativi
La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 21 Bilancio di previsione
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione e' formato sulla base della legislazione
vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di
cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la
possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via
amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. . Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera
b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche'
gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte
nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si
compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i
corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate
del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree
montane, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della
gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
il bilancio di previsione dello Stato approvato e il
sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella
misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi
stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le
deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e,
concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le
Amministrazioni divers del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81e dallo Stato, e' compito dell'organo interno di
controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da
questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti
dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli
immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede
al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione
stessa pari all'8 per cento del valore di mercato
dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito
con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le
restanti risorse sono destinate dai predetti enti
previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio
in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche,
secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio
sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma
3. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di
congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da
porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
Finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
5.(Abrogato).
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge
13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali
vigilati stipulano apposite convenzioni per la
razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura
ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare
in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici
integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli
logistici integrati hanno natura strumentale. Per
l'integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali
effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
immobili di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di
unita' immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli
logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
I piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
di funzionamento dei poli logistici integrati sono
approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i
seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro
il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro
proprieta', con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento a terzi. La
ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.».
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
di indirizzo politico-amministrativo e gestione
amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e'
inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
12. Al fine di adottare le opportune misure
organizzative, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del
settore privato il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da
stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
quello di cui all' articolo 3, comma 2, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti:
«2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno
2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; le
parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«all'anno 2013».
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato
articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle
risorse previste dal presente comma e' stabilita con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono
economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente
che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si
riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla
prima annualita' di una autorizzazione di spesa
pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa
permanenti e dei fondi del personale, del fondo
occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le
aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la
legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella
competenza dell'esercizio successivo a quello terminale
dell'autorizzazione medesima.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa."
- Si riporta il testo dell'art. 34 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 34 Impegni
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi
demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei
limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme
le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a
disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze, con salvaguardia della compatibilita' con il
fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti
impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti
delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove cio' sia indispensabile per
assicurare la continuita' dei servizi, e quando si tratti
di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne
riconosca la necessita' o la convenienza.
5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi
equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate
alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per
le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni
precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali
e' consentita l'imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno."
- Si riporta il testo del comma 39 dell'art. 3 della
citata legge n. 244 del 2007:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, e'
quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto
residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono
conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate
all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire
negli stati di previsione delle amministrazioni medesime
per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di
quelli gia' esistenti. L'utilizzazione dei fondi e'
disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
"3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.".
- Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
"50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo
23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine
di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti
dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di
enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente.".
- Si riporta il testo del comma 250 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
"250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla
contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'
articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'
articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto
fondo sono destinate alle finalita' di cui all' Elenco 1
allegato alla presente legge, nella misura massima ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli
schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse,
pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente
legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme
parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere
competenti per i profili finanziari. La quota delle
disponibilita' del fondo di cui al presente comma non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di
euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno
2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e'
destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le
quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse."
- Si riporta il testo dell'art. 1197 del codice civile:
"Art. 1197. Prestazione in luogo dell'adempimento.
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore
uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In
questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa
prestazione e' eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della
proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto
alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa
secondo le norme della vendita, salvo che il creditore
preferisca esigere la prestazione originaria e il
risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai
terzi.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"1. Finalita' ed ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE):
"Art. 6 Iscrizione nel Registro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze sentito
l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.".
Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, vedasi nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
"Art. 2. Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
denominato: «Fondo unico giustizia», e' gestito da
Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita' stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, segue il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.".