Art. 11 
 
Interventi    per    la    razionalizzazione    dei    processi    di
  approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 
 
  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per  l'acquisto  di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di  cui  all'articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  sono  individuate
misure dirette ad incrementare i processi di  centralizzazione  degli
acquisti riguardanti  beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  nell'ambito  del  Programma   di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre  2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota  di  spesa  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  gestita  attraverso  gli  strumenti  di
centralizzazione  e  pubblica  sul  sito  www.acquistinretepa.it  con
cadenza trimestrale le merceologie per  le  quali  viene  attuato  il
piano. 
  2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti  effettuati   in   via
telematica,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel  contesto  del
sistema a rete il proprio  sistema  informatico  di  negoziazione  in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
secondo  quanto  definito  con   apposito   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  3. Le amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  richiedere  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  l'utilizzo  del  sistema
informatico di negoziazione in  modalita'  ASP  (Application  Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche'  i
meccanismi di copertura dei  costi  relativi  all'utilizzo,  e  degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di  negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate. 
  4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del  Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A.  predispone  e  mette  a
disposizione delle amministrazioni pubbliche  strumenti  di  supporto
alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di  beni  e
servizi. A tale fine, Consip: 
    a)  elabora  appositi  indicatori  e  parametri  per   supportare
l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza  dei
processi  di  approvvigionamento  con   riferimento,   tra   l'altro,
all'osservanza  delle  disposizioni  e  dei  principi  in   tema   di
razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi,
alla percentuale di  acquisti  effettuati  in  via  telematica,  alla
durata media dei processi di acquisto; 
    b)  realizza  strumenti  di  supporto   per   le   attivita'   di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche; 
    c)  realizza  strumenti  di  supporto  allo   svolgimento   delle
attivita' di controllo da parte dei soggetti  competenti  sulla  base
della normativa vigente. 
  5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a  4  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli  atti  e  i  contratti
posti in  essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui  parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano
responsabilita'  erariale.  Restano  escluse  dall'applicazione   del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate  alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7,  comma  8,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  sono  rese  disponibili,  anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la  verifica
di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito  delle  attivita'
di controllo previste dalla normativa vigente. 
  8. Con riferimento agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia  di  verifica  degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale  e  sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente. 
  9.  Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi  di  pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi,  stipula
su richiesta delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  per
l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono  essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  di  natura  non  regolamentare  viene
fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al  periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito  capitolo
di entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnato  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Restano  escluse  dal  contributo  le
Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  446,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 . 
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A.  dall'articolo  4  del  decreto  legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della  giustizia,  di
concerto  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
medesima,  sono  individuati  periodicamente  i  beni  e  i   servizi
strumentali  all'esercizio   delle   competenze   istituzionali   del
Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il  Ministero
medesimo si avvale di Consip  S.p.A.,  in  qualita'  di  centrale  di
committenza  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  34,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto  di  cui  al  presente
comma definisce altresi' i termini principali della  convenzione  tra
il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,  anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle  procedure
di gara svolte da Consip S.p.A.. 
  11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il  comma
453 e' sostituito dal seguente:  "453.  Con  successivo  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti  finanziari  negativi,
anche  indiretti,  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  meccanismi  di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico  dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega  bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo  2,  comma  574,  della
legge 24 dicembre 2007, n.  244,  dell'aggiudicatario  degli  appalti
basati su accordi quadro conclusi da Consip  S.p.A.  anche  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
  12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati,  in  termini  di
riduzione di spesa,  conseguiti  attraverso  l'attuazione  di  quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna  categoria  merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 457 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              "  457.  Le  centrali  regionali  e   la   CONSIP   Spa
          costituiscono    un    sistema    a    rete,    perseguendo
          l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
          e  realizzando  sinergie  nell'utilizzo   degli   strumenti
          informatici per l'acquisto di beni e  servizi.  Nel  quadro
          del patto di stabilita' interno, la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  approva  annualmente  i
          programmi per lo sviluppo  della  rete  delle  centrali  di
          acquisto  della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          razionalizzazione  delle  forniture  di  beni  e   servizi,
          definisce le modalita' e  monitora  il  raggiungimento  dei
          risultati  rispetto  agli  obiettivi.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.". 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 449 dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              " 449. Nel rispetto del sistema  delle  convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
          ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
          del grado di standardizzazione dei prodotti,  le  tipologie
          di beni e servizi per le  quali  tutte  le  amministrazioni
          statali  centrali  e  periferiche,  ad   esclusione   degli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
          educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
          presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
          ne utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  come  limiti
          massimi per la stipulazione dei  contratti.  Gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono in ogni  caso  tenuti  ad
          approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
          centrali regionali di riferimento.". 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  26  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2000): 
              "3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 7.Osservatorio dei contratti pubblici relativi  a
          lavori, servizi e forniture 
              1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          composto da una sezione centrale  e  da  sezioni  regionali
          aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I
          modi e i  protocolli  della  articolazione  regionale  sono
          definiti  dall'Autorita'  di  concerto  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi  dell'articolo
          26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
          del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di
          lavori, forniture e servizi nei  settori  di  gas,  energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 150.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei  bandi,  dei  verbali  di
          gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,  il
          nominativo dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  18
          settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti  in  materia  di
          spesa  sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 16 novembre 2001, n. 405: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di spesa  nel  settore
          sanitario. 
              1. Le regioni adottano le iniziative e le  disposizioni
          necessarie affinche' le aziende sanitarie  ed  ospedaliere,
          nell'acquisto di beni e servizi, attuino i principi di  cui
          all'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
          all'articolo 59 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          ovvero  altri  strumenti  di   contenimento   della   spesa
          sanitaria approvati dal CIPE, su  parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge
          le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori
          che non  si  adeguino.  Le  regioni,  in  conformita'  alle
          direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione
          e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  adottano  le   opportune
          iniziative  per  favorire   lo   sviluppo   del   commercio
          elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi  in
          materia sanitaria. 
              1-bis. 
              2. 
              3. Le  regioni,  attraverso  le  proprie  strutture  ed
          unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la
          raccolta di dati ed informazioni riguardanti la  spesa  per
          beni e servizi, e realizzano, entro il  31  dicembre  2001,
          l'Osservatorio regionale dei prezzi in  materia  sanitaria,
          rendendo disponibili i relativi dati su  un  apposito  sito
          internet. 
              4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle
          singole regioni si attribuisce separata evidenza: 
              a)  agli  acquisti  effettuati  al   di   fuori   delle
          convenzioni  e  per  importi   superiori   ai   prezzi   di
          riferimento; 
              b) alla spesa complessiva per il personale del comparto
          sanita', ivi compreso il personale dirigente, superiore  al
          livello  registrato  nell'anno  2000,   fatti   salvi   gli
          incrementi previsti dai rinnovi contrattuali. 
              5. ... . 
              5-bis. Al comma  3  dell'articolo  15-bis  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, sono aggiunte,  prima  delle  parole:  «Sono
          soppressi» le seguenti: «A far data dal 1° febbraio 2002». 
              6. All'articolo 85, comma 3, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «A decorrere dal 1°  gennaio  2002»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2003»; 
              b) le parole: «dal 1°  gennaio  2003»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2004». 
              - Si riporta il testo del  comma  8  dell'art.  22  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              "8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia
          di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma
          2, lettera b) della  citata  Intesa  Stato-Regioni  del  23
          marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo  12  della  medesima   Intesa   procede   alla
          valutazione sentita la CONSIP.". 
              - Si riporta il testo del comma 447 dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              " 447. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, sono stipulate  apposite  convenzioni
          per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento
          degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
          carico del bilancio dello Stato mediante ordini  collettivi
          di  pagamento  emessi  in  forma   dematerializzata,   come
          previsto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  31  ottobre  2002,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il  Ministero  della
          difesa assicura, per le Forze armate  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi
          alle competenze fisse e accessorie  al  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato  mediante  protocolli  di
          colloquio tra sistemi informativi da definire  ai  sensi  e
          per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165." 
              - Si riporta il testo del comma 197 dell'art.  2  della
          citata legge n. 191 del 2009: 
              "197. Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma.". 
              Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165
          del 2001, vedasi nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta il testo dei commi 446 e 450  dell'art.  1
          della citata legge n. 296 del 2006: 
              " 446. Allo scopo di razionalizzare,  omogeneizzare  ed
          eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli  adempimenti
          e  dei  servizi  della  pubblica  amministrazione  per   il
          personale e per favorire il monitoraggio  della  spesa  del
          personale,  tutte  le  amministrazioni  dello   Stato,   ad
          eccezione  delle   Forze   armate   compresa   l'Arma   dei
          carabinieri, per il pagamento degli stipendi  si  avvalgono
          delle procedure informatiche e dei  servizi  del  Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze    -    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          del tesoro."; 
              " 450. Dal 1° luglio 2007, le  amministrazioni  statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193 (Interventi  urgenti  in  materia  di
          funzionalita' del  sistema  giudiziario),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24: 
              "Art. 4 Misure urgenti per  la  digitalizzazione  della
          giustizia 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e  l'innovazione,   sentito   il   Centro   nazionale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali,  adottati,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          individuate le regole tecniche per l'adozione nel  processo
          civile   e   nel   processo   penale    delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte  le
          comunicazioni  e  notificazioni  per  via   telematica   si
          effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni, del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche  stabilite
          con i decreti previsti dal  comma  1.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni  e
          le comunicazioni sono effettuate nei  modi  e  nelle  forme
          previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
              3. All'articolo 51, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
              «1. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  a
          quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al  comma  2,  negli
          uffici  giudiziari  indicati  negli  stessi   decreti,   le
          notificazioni e le comunicazioni  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  170  del  codice  di  procedura  civile,  la
          notificazione di cui al primo comma dell'articolo  192  del
          codice di procedura civile e ogni  altra  comunicazione  al
          consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Allo
          stesso  modo  si  procede  per  le   notificazioni   e   le
          comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
          a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,  150  e  151,
          comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
          comunicazione che contiene  dati  sensibili  e'  effettuata
          solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
          sito internet individuato  dall'amministrazione,  dell'atto
          integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
          di cui all'articolo 64  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              2.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi entro  il  1°  settembre  2010,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando  gli  uffici  giudiziari  nei  quali   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 
              3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
          alle  parti  che  non  hanno  provveduto  ad  istituire   e
          comunicare  l'indirizzo  elettronico  di  cui  al  medesimo
          comma,  sono  fatte  presso  la  cancelleria  o  segreteria
          dell'ufficio giudiziario.»; 
              b). 
              3-bis. Il secondo comma dell'  articolo  16  del  regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,   n.   36,
          introdotto dal comma 5 dell' articolo 51 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Nell'albo  e'  indicato,  oltre  al  codice   fiscale,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  ai
          sensi dell' articolo 16,  comma  7,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Gli  indirizzi  di  posta
          elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati  con
          cadenza  giornaliera,  sono  resi   disponibili   per   via
          telematica al Consiglio nazionale forense  e  al  Ministero
          della giustizia nelle forme previste dalle regole  tecniche
          per l'adozione nel processo civile e  nel  processo  penale
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». 
              4. All'articolo 40 del testo unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
              «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
          diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
          in misura superiore di almeno il  cinquanta  per  cento  di
          quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in  formato
          elettronico.». 
              5.  Fino  all'emanazione   del   regolamento   di   cui
          all'articolo 40 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti  di  copia  di
          cui agli Allegati n. 6 e n. 7  del  medesimo  decreto  sono
          aumentati del cinquanta per cento ed  i  diritti  di  copia
          rilasciata  in  formato  elettronico  di   atti   esistenti
          nell'archivio  informatico  dell'ufficio  giudiziario  sono
          determinati,   in   ragione   del   numero   delle   pagine
          memorizzate, nella misura precedentemente  fissata  per  le
          copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
          sospesa  l'applicazione  dell'Allegato  n.  8  al  medesimo
          decreto  limitatamente  ai  supporti  che  contengono  dati
          informatici per i quali e' possibile  calcolare  le  pagine
          memorizzate. 
              6.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'aumento   dei
          diritti di cui ai commi 4 e 5 e'  versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato, per  la  quota
          parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 2, lettera b), ad appositi capitoli  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento e lo sviluppo del  sistema  informatico,  con
          esclusione delle spese di personale. 
              7. Il  Ministero  della  giustizia  puo'  avvalersi  di
          Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
          ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema  di
          digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
          le ulteriori attivita' di  natura  informatica  individuate
          con decreto del Ministero  della  giustizia.  Il  Ministero
          della  giustizia  e  Consip   S.p.a.   stipulano   apposite
          convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
          realizzazione delle attivita' di  cui  al  presente  comma,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  ai
          fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato.  Le
          disposizioni    del    presente    comma    si    applicano
          subordinatamente   all'autorizzazione   della   Commissione
          europea, previa  notifica  da  parte  del  Ministero  della
          giustizia. 
              8. Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 125, primo  comma,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «che  indica  il  proprio  codice
          fiscale»; 
              b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il
          cognome e la residenza dell'attore» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «il cognome, la residenza  e  il  codice  fiscale
          dell'attore»  e  le  parole:  «il  nome,  il  cognome,   la
          residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e  delle
          persone  che  rispettivamente   li   rappresentano   o   li
          assistono» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  nome,  il
          cognome, il codice fiscale, la residenza o il  domicilio  o
          la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
          li rappresentano o li assistono»; 
              c) all'articolo  167,  primo  comma,  dopo  le  parole:
          «Nella comparsa di  risposta  il  convenuto  deve  proporre
          tutte le sue difese prendendo  posizione  sui  fatti  posti
          dall'attore a  fondamento  della  domanda,  indicare»  sono
          inserite le seguenti: «le proprie generalita' e  il  codice
          fiscale,»; 
              d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
              «Art.   149-bis   (Notificazione    a    mezzo    posta
          elettronica). - Se non  e'  fatto  espresso  divieto  dalla
          legge,  la  notificazione  puo'  eseguirsi  a  mezzo  posta
          elettronica certificata, anche previa estrazione  di  copia
          informatica del documento cartaceo. 
              Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi. 
              La notifica si intende perfezionata nel momento in  cui
          il gestore rende disponibile il documento informatico nella
          casella di posta elettronica certificata del destinatario. 
              L'ufficiale giudiziario  redige  la  relazione  di  cui
          all'articolo 148, primo  comma,  su  documento  informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato. 
              Al  documento  informatico  originale  o   alla   copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica. 
              Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale   giudiziario
          restituisce all'istante o al  richiedente,  anche  per  via
          telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
          notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»; 
              d-bis) all'articolo  530  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti commi: 
              «Il  giudice  dell'esecuzione  puo'  stabilire  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
          sensi  degli  articoli  532,  534  e  534-bis,  nonche'  il
          pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con   modalita'
          telematiche. 
              In ogni caso il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre
          che sia effettuata la  pubblicita'  prevista  dall'articolo
          490,  secondo  comma,  almeno  dieci  giorni  prima   della
          scadenza del termine per la presentazione delle  offerte  o
          della data dell'incanto»; 
              d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo  periodo
          e' sostituito dal  seguente:  «Il  commissionario  assicura
          agli interessati la possibilita' di  esaminare,  anche  con
          modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno  tre
          giorni  prima  della  data  fissata  per  l'esperimento  di
          vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente  prima
          del pagamento integrale del prezzo»; 
              d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato; 
              d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo  comma  e'
          inserito il seguente: 
              «Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
          il  versamento  della  cauzione,  la  presentazione   delle
          offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
          casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del  prezzo,
          siano effettuati con modalita' telematiche»; 
              d-sexies)  all'articolo  591-bis,   primo   comma,   e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Si   applica
          l'articolo 569, quarto comma». 
              8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
          procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente: 
              «Art. 161-ter. - (Vendite con modalita' telematiche). -
          Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio  decreto
          le  regole  tecnico-operative  per  lo  svolgimento   della
          vendita di beni mobili e immobili mediante gara  telematica
          nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi  di
          competitivita',  trasparenza,  semplificazione,  efficacia,
          sicurezza,  esattezza   e   regolarita'   delle   procedure
          telematiche. 
              Con successivi decreti le regole  tecnico-operative  di
          cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
          e tecnologica»; 
              b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono
          aggiunti i seguenti: 
              «Art. 169-quater. - (Ulteriori modalita' del  pagamento
          del prezzo di acquisto).  -  Il  prezzo  di  acquisto  puo'
          essere versato con sistemi telematici di  pagamento  ovvero
          con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con  altri
          mezzi di pagamento con moneta elettronica  disponibili  nei
          circuiti bancario e postale. 
              Art. 169-quinquies. -  (Prospetto  riepilogativo  delle
          stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
          a norma dell'articolo 532  del  codice,  o  ai  quali  sono
          affidate le vendite con incanto a norma  dell'articolo  534
          del  medesimo  codice,  al  termine  di  ciascun   semestre
          trasmettono al giudice dell'esecuzione, al  presidente  del
          tribunale  e   all'ufficiale   giudiziario   dirigente   un
          prospetto informativo,  redatto  su  supporto  informatico,
          riepilogativo di tutte le vendite  effettuate  nel  periodo
          con indicazione, per ciascuna  procedura  esecutiva,  della
          tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
          ai  sensi  dell'articolo  518  del  codice,   della   stima
          effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»; 
              c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  173-quinquies.   -   (Ulteriori   modalita'   di
          presentazione  delle  offerte  d'acquisto,  di  prestazione
          della cauzione e di versamento del prezzo). -  Il  giudice,
          con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo  569,  terzo
          comma, del  codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
          dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione  ai
          sensi degli articoli 571,  579,  580  e  584  del  medesimo
          codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
          ovvero con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con
          altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
          nei   circuiti   bancario   e   postale   e   mediante   la
          comunicazione, a mezzo di telefax o posta  elettronica,  di
          una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte  dai
          predetti articoli,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti  informatici
          teletrasmessi. 
              Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con  le
          stesse modalita' di cui al primo comma». 
              8-ter. Il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che
          stabilisce le regole tecnico-operative per  lo  svolgimento
          delle   vendite   con   modalita'   telematiche,   previsto
          dall'articolo 161-ter delle disposizioni  per  l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni  transitorie,
          di  cui  al  regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
          introdotto  dal  comma  8-bis,  lettera  a),  del  presente
          articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              9. Per consentire il pagamento, da parte  dei  privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 
              10. Il  Ministro  della  giustizia  e'  autorizzato  ad
          adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  un  regolamento  al  fine   di
          disciplinare la tipologia e  le  modalita'  di  estrazione,
          raccolta    e    trasmissione    dei    dati     statistici
          dell'Amministrazione    della    giustizia     all'archivio
          informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              11. Si considerano in ogni caso  necessarie,  ai  sensi
          dell' articolo 34, comma 4, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, le spese continuative relative  alla  gestione  dei
          sistemi  informatici   del   Ministero   della   giustizia,
          derivanti dall'adesione a contratti  quadro  stipulati  dal
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione.". 
              - Si riporta il testo del  comma  34  dell'art.  3  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
          aggiudicatrice che: 
              -   acquista   forniture   o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti  aggiudicatori,
          o 
              - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi  quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.". 
              - Si riporta il testo del comma 4  dell'art.  26  della
          citata legge n. 488 del 1999: 
              "4. Nell'ambito di  ciascuna  pubblica  amministrazione
          gli uffici preposti  al  controllo  di  gestione  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.".