Art. 11
Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate
misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli
acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli
acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di
centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con
cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il
piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via
telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del
sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in
riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al
Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema
informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service
Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli
eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione,
anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto
alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare
l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei
processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro,
all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di
razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi,
alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla
durata media dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle
attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base
della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del
presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche
attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica
di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita'
di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio
previsto dalla legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula
su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per
l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene
fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa
medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi
strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del
Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente
comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra
il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure
di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti,
previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi,
anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti
basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi
dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 457 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa
costituiscono un sistema a rete, perseguendo
l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa
e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro
del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i
programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi,
definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei
risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo del comma 449 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
" 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2000):
"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 7.Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5
disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e
gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte
da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405:
"Art. 2. Disposizioni in materia di spesa nel settore
sanitario.
1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni
necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nell'acquisto di beni e servizi, attuino i principi di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero altri strumenti di contenimento della spesa
sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge
le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori
che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle
direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, adottano le opportune
iniziative per favorire lo sviluppo del commercio
elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in
materia sanitaria.
1-bis.
2.
3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed
unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la
raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per
beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001,
l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria,
rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito
internet.
4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle
singole regioni si attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di
riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del comparto
sanita', ivi compreso il personale dirigente, superiore al
livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli
incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
5. ... .
5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: «Sono
soppressi» le seguenti: «A far data dal 1° febbraio 2002».
6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2003»;
b) le parole: «dal 1° gennaio 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2004».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 22 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia
di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma
2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla
valutazione sentita la CONSIP.".
- Si riporta il testo del comma 447 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
" 447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi
di pagamento emessi in forma dematerializzata, come
previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi
alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di
colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e
per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165."
- Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009:
"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.".
Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165
del 2001, vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dei commi 446 e 450 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
" 446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed
eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti
e dei servizi della pubblica amministrazione per il
personale e per favorire il monitoraggio della spesa del
personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad
eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro.";
" 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24:
"Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante
per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli
uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le
notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma
dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alle parti che non hanno provveduto ad istituire e
comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario.»;
b).
3-bis. Il secondo comma dell' articolo 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
introdotto dal comma 5 dell' articolo 51 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal
seguente:
«Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta
elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con
cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via
telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di
cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono
aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia
rilasciata in formato elettronico di atti esistenti
nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono
determinati, in ragione del numero delle pagine
memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le
copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo
decreto limitatamente ai supporti che contengono dati
informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine
memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei
diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota
parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con
esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di
Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di
digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
le ulteriori attivita' di natura informatica individuate
con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite
convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione
europea, previa notifica da parte del Ministero della
giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice
fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il
cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle
seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o
la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole:
«Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti
dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono
inserite le seguenti: «le proprie generalita' e il codice
fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta
elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui
il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;
d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo
490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell'incanto»;
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo
e' sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura
agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con
modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre
giorni prima della data fissata per l'esperimento di
vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima
del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato;
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma e'
inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche»;
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica
l'articolo 569, quarto comma».
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente:
«Art. 161-ter. - (Vendite con modalita' telematiche). -
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto
le regole tecnico-operative per lo svolgimento della
vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica
nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di
competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia,
sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure
telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di
cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater. - (Ulteriori modalita' del pagamento
del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo'
essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero
con carte di debito, di credito o prepagate o con altri
mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei
circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle
stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono
affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534
del medesimo codice, al termine di ciascun semestre
trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del
tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un
prospetto informativo, redatto su supporto informatico,
riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo
con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della
tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'articolo 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le
stesse modalita' di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che
stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento
delle vendite con modalita' telematiche, previsto
dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente
articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di
disciplinare la tipologia e le modalita' di estrazione,
raccolta e trasmissione dei dati statistici
dell'Amministrazione della giustizia all'archivio
informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi
dell' articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei
sistemi informatici del Ministero della giustizia,
derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.".
- Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 3 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 26 della
citata legge n. 488 del 1999:
"4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.".