Art. 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta,
da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e
degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero
degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli
enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative
agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per
finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche
previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il
Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente
sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli
edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni
di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili,
anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di
verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in
uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale
di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalita',
l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento
che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2,
realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al
comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni
quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro,
riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con societa'
specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza
pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici
centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o
degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione
delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale
per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie
alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base
delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di
cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data
della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli
interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle
Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione
ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal
comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con
i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia
stessa ((previsti)) all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si
avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad
evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6,
selezionare societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della
spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro
il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei Provveditorati
per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della
Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la
dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti
Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari
nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3
lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma,
((quindicesimo)) periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.
Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo
le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati
relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo
periodo che li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello
Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera
e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del ((conto)) generale del patrimonio
dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua
la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei
conti per gli atti di rispettiva competenza".
Riferimenti normativi
Per il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge
n. 196 del 2009, vedasi nelle note all'art. 10.
Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 78
del 2010, si veda nelle note all'art. 10.
Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"41. Istituzione del ministero e attribuzioni
1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
dipartimento per le aree urbane istituito presso la
Presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59."
"42. Aree funzionali
1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi
interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il
sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
- Si riporta il testo degli articoli 127 e 128 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"127.Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad
attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente codice, siano stati affidati ad altri organi
istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si
provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad
integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
e complessita', il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare."
"128.Programmazione dei lavori pubblici.
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al
presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.".
- Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.".
- Si riporta il testo del comma 618 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007:
" 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non
possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per
cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento
del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa
e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
in locazione passiva, e' ammessa la sola manutenzione
ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore
dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente
comma devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per
l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010.".
Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del
2010, vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 28 della citata legge
n. 196 del 2009:
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.".
Per il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge
n. 78 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico
1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi
secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i
livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure
di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza
Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello
stato di attuazione dei predetti accordi.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al
comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto,
purche' i soggetti interessati non siano proprietari di
un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
nel pagamento del canone di locazione o degli oneri
accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia
da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente
more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque
anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare
convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".