Art. 12 
 
 
  Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta,
da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con
l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  gli
enti previdenziali pubblici e privati restano ferme  le  disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012: 
    a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  relative
agli interventi manutentivi, a carattere ordinario  e  straordinario,
effettuati sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,  in  uso  per
finalita' istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve  le  specifiche
previsioni  di  legge  riguardanti  il  Ministero  della  difesa,  il
Ministero degli affari  esteri  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli  41  e  42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni.  Conseguentemente
sono  fatte  salve  le  risorse   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  per  gli  interventi  relativi  agli
edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui  decisioni
di spesa  sono  assunte,  nei  limiti  delle  predette  risorse,  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio; 
    b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le  decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a); 
    c) restano ferme  le  decisioni  di  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti relative agli  interventi  manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi  da  quelli
di cui  alle  lettere  a)  e  b).  Tali  interventi  sono  comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a) e b); 
    d)  gli  interventi   di   piccola   manutenzione   sono   curati
direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili,
anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di
verificare le previsioni contrattuali in materia. 
  3. Le Amministrazioni di cui al comma 2  comunicano,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la  previsione  triennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato  alle  stesse  in
uso,  e  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  che  prevedono  di
effettuare  sugli  immobili  condotti  in  locazione  passiva  ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo. 
  4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate  e  delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano  generale
di interventi per il triennio successivo, volto,  ove  possibile,  al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive. Per le  medesime  finalita',
l'Agenzia del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
specializzate nella riorganizzazione dei  processi  di  funzionamento
che, in collaborazione con le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di  cui  al
comma 6. 
  5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli  interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),  stipula  convenzioni
quadro con le strutture del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
capacita'  operativa  di  tali  strutture,  stipula  accordi  quadro,
riferiti   ad   ambiti   territoriali   predefiniti,   con   societa'
specializzate nel settore individuate mediante procedure ad  evidenza
pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti  al  controllo  preventivo  degli  uffici
centrali del bilancio.  Dell'avvenuta  stipula  delle  convenzioni  o
degli accordi quadro e' data  immediata  notizia  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. 
  6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a  disposizione
delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)   e   b),
confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e  di  conto  capitale
per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.  Le  risorse  necessarie
alla costituzione  dei  predetti  fondi  derivano  da  corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla  base
delle  comunicazioni  di'  cui  all'articolo  2,  comma  222,  decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191;  dall'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni  quadro  di
cui al comma 5 e, comunque, per i lavori  gia'  appaltati  alla  data
della  stipula  degli  accordi  o  delle  convenzioni   quadro,   gli
interventi   manutentivi   continuano   ad   essere   gestiti   dalle
Amministrazioni interessate fermi restando i limiti  stabiliti  dalla
normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o  della
convenzione quadro, e' nullo ogni  nuovo  contratto  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria  non  affidato  dall'Agenzia  del  demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero  della  difesa  ed  il
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto  dal
comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei  piani  di
interventi  all'Agenzia  del  demanio,   al   fine   del   necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con
i piani  di  razionalizzazione  degli  spazi  elaborati  dall'Agenzia
stessa  ((previsti))  all'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191. 
  8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare  e  monitorare  gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  si
avvale delle strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
capacita'  operativa  di  tali  strutture,  puo',  con  procedure  ad
evidenza pubblica e a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,
selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 
  9.  Per  una  compiuta  attuazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
volte alla razionalizzazione degli spazi  ed  al  contenimento  della
spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle  nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni   devono   indicare,   oltre    l'esatta    descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente  e  futura,  l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere. 
  10. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il  primo,  entro
il termine di 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei  Provveditorati
per le opere pubbliche e le modalita',  termini,  criteri  e  risorse
disponibili. 
  11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222". 
  12. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Misure   per
razionalizzare  la  gestione  e   la   dismissione   del   patrimonio
residenziale pubblico"; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta'  dell'abitazione,  entro  il  31  dicembre  2011,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la  conclusione  di  accordi  con
regioni ed enti locali aventi ad  oggetto  la  semplificazione  delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati,  nonche'  la
dismissione  e  la  razionalizzazione  del  patrimonio  dei  predetti
Istituti  anche  attraverso  la  promozione  di   fondi   immobiliari
nell'ambito degli  interventi  previsti  dall'articolo  11,  comma  3
lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
  13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione   stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
successive modificazioni, e dai decreti di  cui  al  medesimo  comma,
((quindicesimo)) periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.
Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo
le  rispettive  strutture  organizzative  e  i  relativi  profili  di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle  unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle  partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la  comunicazione  dei  dati
relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti  dai  successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo  2,  comma  222,  quindicesimo
periodo che li individuano. 
  14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  le  parole:  "rendiconto  patrimoniale  dello
Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,  lettera
e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del ((conto))  generale  del  patrimonio
dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  7  agosto
1997,  n.  279"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 
  15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne  effettua
la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei
conti per gli atti di rispettiva competenza". 
 
          Riferimenti normativi 
              Per il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge
          n. 196 del 2009, vedasi nelle note all'art. 10. 
              Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 78
          del 2010, si veda nelle note all'art. 10. 
              Per il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 vedasi nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  41  e  42  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "41. Istituzione del ministero e attribuzioni 
              1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia  di  identificazione  delle
          linee  fondamentali   dell'assetto   del   territorio   con
          riferimento alle reti infrastrutturali e al  sistema  delle
          citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali  e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia abitativa; opere marittime  e  infrastrutture
          idrauliche; trasporti e viabilita'. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri  dei  lavori
          pubblici e dei trasporti e della navigazione,  nonche'  del
          dipartimento  per  le  aree  urbane  istituito  presso   la
          Presidenza del consiglio dei  ministri,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere  a)
          e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59." 
              "42. Aree funzionali 
              1. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
              a)  programmazione,  finanziamento,   realizzazione   e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale, ivi comprese le reti  elettriche,  idrauliche  e
          acquedottistiche,  e  delle  altre   opere   pubbliche   di
          competenza dello Stato, ad eccezione di quelle  in  materia
          di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori   di   lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; 
              b) edilizia residenziale: aree urbane; 
              c) navigazione e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui
          porti; demanio marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e
          trasporto  nelle  acque  interne;  programmazione,   previa
          intesa con le regioni interessate, del  sistema  idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; 
              d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei  veicoli  e
          sicurezza dei trasporti terrestri; 
              d-bis) sicurezza e regolazione  tecnica,  salvo  quanto
          disposto da leggi e regolamenti, concernenti le  competenze
          disciplinate dall'articolo 41 e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni; 
              d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
          nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
          delle  opere  corrispondenti  e  valutazione  dei  relativi
          interventi; 
              d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche  il
          sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 
              2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree  di  cui  al
          comma 1, nonche' funzioni  di  vigilanza  sui  gestori  del
          trasporto derivanti dalla legge, dalla  concessione  e  dai
          contratti di programma o di servizio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  127  e  128  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "127.Consiglio superiore dei lavori pubblici 
              1.  E'  garantita  la  piena  autonomia  funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
              2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del   Ministro   delle   infrastrutture,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri,  si  provvede  ad
          attribuire al Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  su
          materie identiche o affini a quelle gia' di competenza  del
          Consiglio  medesimo,  poteri  consultivi  i  quali,   dalle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente codice,  siano  stati  affidati  ad  altri  organi
          istituiti presso altre amministrazioni dello  Stato,  anche
          ad  ordinamento  autonomo.  Con  il  medesimo  decreto   si
          provvede  ad  integrare  la  rappresentanza  delle  diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   nonche'   ad
          integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
              3. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
          stazioni appaltanti che  siano  pubbliche  amministrazioni,
          sempre superiori a  tale  importo,  ove  esse  ne  facciano
          richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a  25
          milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
          esercitate dai comitati  tecnici  amministrativi  presso  i
          servizi  integrati  infrastrutture  e   trasporti   (SIIT).
          Qualora il  lavoro  pubblico  di  importo  inferiore  a  25
          milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
          e complessita', il  direttore  del  settore  infrastrutture
          sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
          al parere del Consiglio superiore. 
              4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea  generale
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
          la presenza di un terzo dei  componenti  e  i  pareri  sono
          validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
          maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 
              5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          il parere entro quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione
          del  progetto.  Decorso  tale  termine,   il   procedimento
          prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
          motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare." 
              "128.Programmazione dei lavori pubblici. 
              1. L'attivita' di realizzazione dei lavori  di  cui  al
          presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
          si svolge sulla base di un programma triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed  economico  -  finanziarie  degli  stessi  e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento  nelle  sue  eventuali  componenti   storico   -
          artistiche, architettoniche, paesaggistiche,  e  nelle  sue
          componenti   di   sostenibilita'   ambientale,   socio    -
          economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i
          bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di  euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio   di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000  di  euro,   alla   previa   approvazione   della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.". 
              - Si riporta il testo del comma 222 dell'art.  2  della
          citata  legge  n.  191  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31  marzo  2011,
          le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui  all'  articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini di mercato; c) stipula i  contratti  di  locazione
          ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,  quelli  in
          scadenza sottoscritti  dalle  predette  amministrazioni  e,
          salvo quanto previsto alla lettera d), adempie  i  predetti
          contratti;   d)   consegna   gli   immobili   locati   alle
          amministrazioni  interessate  che,  per  il  loro   uso   e
          custodia, ne  assumono  ogni  responsabilita'  e  onere.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni  contratto  di
          locazione  di  immobili  non  stipulato  dall'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
          locazione   di    immobili    assegnati    alle    predette
          amministrazioni dello Stato. Per la  quantificazione  delle
          risorse finanziarie da  assegnare  al  fondo,  le  predette
          amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   l'importo   dei   canoni
          locativi. Le risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia
          del demanio per il pagamento dei canoni di  locazione.  Per
          le finalita' di cui al  citato  articolo  1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni,  le  predette   amministrazioni   comunicano
          all'Agenzia del demanio entro il 30  giugno  2010  l'elenco
          dei beni immobili  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
          qualsiasi  titolo.  Sulla  base   di   tali   comunicazioni
          l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
          degli   spazi,    trasmettendolo    alle    amministrazioni
          interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,
          fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi  618
          e  619,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,   le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, che  utilizzano  o  detengono,  a
          qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato  o  di
          proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini
          della   redazione   del   rendiconto   patrimoniale   delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il  31
          gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
          del primo elenco,  le  amministrazioni  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, comunicano  le  eventuali
          variazioni  intervenute.  Qualora  emerga  l'esistenza   di
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  non   in   gestione
          dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi  rientrano   nella
          gestione   dell'Agenzia.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  ne
          effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti  per  gli
          atti di  rispettiva  competenza.  Gli  enti  di  previdenza
          inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          effettuano entro il 31 dicembre 2010  un  censimento  degli
          immobili di  loro  proprieta',  con  specifica  indicazione
          degli immobili strumentali  e  di  quelli  in  godimento  a
          terzi. La  ricognizione  e'  effettuata  con  le  modalita'
          previste con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma.". 
              - Si riporta il testo del comma 618 dell'art.  2  della
          citata legge n. 244 del 2007: 
              " 618. Le  spese  annue  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato  non
          possono superare, per l'anno 2008, la misura  dell'1,5  per
          cento e, a decorrere dal 2009, la misura del  3  per  cento
          del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di  spesa
          e' ridotto all'1  per  cento  nel  caso  di  esecuzione  di
          interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
          in locazione  passiva,  e'  ammessa  la  sola  manutenzione
          ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del  valore
          dell'immobile  utilizzato.  Dall'attuazione  del   presente
          comma devono conseguire economie di spesa,  in  termini  di
          indebitamento netto, non inferiori a euro 650  milioni  per
          l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e  475  milioni  a
          decorrere dall'anno 2010.". 
              Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge  n.  78  del
          2010, vedasi nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 della  citata  legge
          n. 196 del 2009: 
              "Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di  cui  all'articolo
          26 e che, comunque, non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
          carattere di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.". 
              Per il testo del comma 3 dell'art. 8 del  decreto-legge
          n. 78 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge  n.  112  del  2008,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. Misure per razionalizzare la  gestione  e  la
          dismissione del patrimonio residenziale pubblico 
              1.  In  attuazione  degli  articoli  47  e  117,  commi
          secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di
          assicurare  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  i
          livelli essenziali delle prestazioni e  favorire  l'accesso
          alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011,
          il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale promuovono, in sede di  Conferenza  unificata,
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
          locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure
          di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza
          Unificata si  procede  annualmente  al  monitoraggio  dello
          stato di attuazione dei predetti accordi. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi  di  cui  al
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
              a) determinazione del prezzo di  vendita  delle  unita'
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
              b) riconoscimento del diritto di opzione  all'acquisto,
          purche' i soggetti interessati  non  siano  proprietari  di
          un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
          nel  pagamento  del  canone  di  locazione  o  degli  oneri
          accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
          regime di comunione dei beni, ovvero, in caso  di  rinunzia
          da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
          di separazione dei beni, o,  gradatamente,  del  convivente
          more uxorio, purche' la convivenza duri  da  almeno  cinque
          anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; 
              c) destinazione dei  proventi  delle  alienazioni  alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare  il  disagio
          abitativo. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25  settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei  singoli  beni
          immobili. 
              3-bis. Al fine di agevolare  l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1° settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze delle regioni in materia di politiche abitative. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307.".