Art. 13 
 
 
                       Rimodulazione di fondi 
 
  1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo  e'
ridotta dell'importo di 100 milioni  per  l'anno  2011;  la  medesima
dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015. 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrato
dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011. 
  3. La dotazione del  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  22-ter  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,  e'
ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012,  di  392  milioni  di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di  592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di  euro  per  l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di  euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 343 dell'art.  1  della
          citata legge n. 266 del 2005: 
              " 343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul mercato finanziario,  sono  rimasti  vittime  di  frodi
          finanziarie e che hanno  sofferto  un  danno  ingiusto  non
          altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere  dall'anno
          2006, un apposito  fondo  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo  loro
          versamento al bilancio dello Stato.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-quinquies. Fondi 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro.". 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art.  3  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10: 
              "2-bis. Le  disponibilita'  di  bilancio  di  cui  all'
          articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, relative all'anno 2010, in  deroga  a  quanto
          previsto dal medesimo articolo,  sono  riassegnate  per  le
          medesime  finalita'  al  Fondo   di   cui   all'   articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di
          fabbisogno     e     indebitamento     netto      derivanti
          dall'applicazione  del  precedente  periodo,  si   provvede
          mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per
          l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'
          articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189." 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  22-ter  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2009: 
              "Art. 22-ter Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          pensionamento 
              1.  In  attuazione  della  sentenza  della   Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella
          causa C-46/07, all' articolo 2, comma  21,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo  1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta'
          anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico  italiano
          sono  adeguati  all'incremento  della  speranza   di   vita
          accertato dall'Istituto nazionale di statistica e  validato
          dall'Eurostat, con riferimento al  quinquennio  precedente.
          Con regolamento da emanare entro il 31  dicembre  2014,  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione.  In
          sede   di   prima   attuazione,   l'incremento    dell'eta'
          pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente  non
          puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento
          di cui al presente comma, corredato di  relazione  tecnica,
          e' trasmesso alle Camere per il  parere  delle  Commissioni
          competenti  per  materia  e  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. 
              3. Le economie derivanti dall'attuazione  del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020.".