Art. 14
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del
patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti
che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta disposizioni in materia di investimento delle risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente
decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini
dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori
ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di
provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della
salvaguardia ((delle attivita' e delle)) funzioni attualmente svolte
dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di
cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro
15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del
patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla
societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese
attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le
risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il
personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del
rendiconto finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere,
entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli
amministratori e del collegio sindacale gia' in carica presso la
societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale
situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della
societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore
importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore
stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il
collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi
dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di
gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero
per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il
trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al
comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni organiche in misura corrispondente al personale
effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione
subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia
((e delle finanze".))
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di
personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai
sensi delle medesime disposizioni ((ed entro)) la stessa data e'
altresi' riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto
delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse gia'
destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e
di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del
Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le
linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative
risorse in materia di promozione ed ((internazionalizzazione)) delle
imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e
delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria
italiana.
20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente,
al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo
economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo
economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari
generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura,
anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso
ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attivita'
strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti
capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte di obbligazioni gia' assunte. Fino all'adozione dei
regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare
individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie
all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita'
dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei
pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero
dello sviluppo economico puo' delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione.
21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE
all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle
Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per
la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle
risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del
comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a
prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile
della Sezione e' accreditato presso le autorita' locali in lista
diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del
personale tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici
diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la
destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche'
delle priorita' di politica estera italiana e delle politiche di
internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di
flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di impiego delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma
restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21,
sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o
piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa complessiva.
26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore
ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento
dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi,
nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere
l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse,
valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La
consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti
del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti
pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.
Riferimenti normativi
Per il testo del comma 15 dell'articolo 8 del gia'
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, vedasi nelle
note all'art. 10.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
gia' citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
"3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti
consuntivi; le note di variazione al bilancio di
previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere
contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti
rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri
atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
atto relativo diventa esecutivo".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del gia' citato
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
"Art. 2. Gestione.
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla
natura pubblica dell'attivita' svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile
indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello
stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario
dell'associazione o della fondazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione
coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi
violazioni di legge afferenti la corretta gestione
dell'associazione o della fondazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario
straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina,
avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo
statuto".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari):
" Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli
gestionali.
1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede
statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione del risparmio,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la
medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti
all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', avendo presente il
perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente
fissando limiti massimi di investimento qualora siano
giustificati da un punto di vista prudenziale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento (14).
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti (15).
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento e predispongono apposito documento sugli
obiettivi e sui criteri della propria politica di
investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e
le tecniche di gestione del rischio di investimento
utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in
relazione alla natura e alla durata delle prestazioni
pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno
ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e
dei beneficiari del fondo pensione o dei loro
rappresentanti che lo richiedano.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1,
3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra
quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i
fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una
stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque
per cento del valore nominale complessivo di tutte le
azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di
fondo pensione di categoria, in misura complessiva
superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere
investito in misura predominante su mercati regolamentati.
Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo
scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso
essere mantenute a livelli prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute
ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei
valori in portafoglio si siano presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali".
"Art. 7. Banca depositaria.
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono
depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite
dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto
legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci
della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla
COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei
fondi pensione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una
banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente
autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della
direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera
disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente
sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su
richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche
comunitarie di cui all'articolo 15-ter".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di
quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono
adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per
la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in
relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi
pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di
riferimento per la determinazione della base pensionabile
e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma
18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai
pensionamenti anticipati di anzianita', trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli
altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge".
- Si riporta il testo del comma 763 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
" 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale (333). In esito alle risultanze e in
attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2,
comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario
di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale, possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti
salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale
adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati
dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge".
- Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 29 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008):
" 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono
costituire societa' aventi per oggetto attivita' di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche
di minoranza, in tali societa'. E' sempre ammessa la
costituzione di societa' che producono servizi di interesse
generale e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e l'assunzione di partecipazioni in tali societa' da
parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
dei rispettivi livelli di competenza"
" 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione
competente della Corte dei conti"
" 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni
vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate
dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in
materia di alienazione di partecipazioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118 (Disposizioni urgenti
per la soppressione del Ministero delle partecipazioni
statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e
INA", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202):
"Art. 5-bis. 1. L'Ente autonomo di gestione per il
cinema e' trasformato in societa' per azioni con le
procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale
delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica assume la titolarita' delle
relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita'
competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente
alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
di produzione, distribuzione e promozione in Italia e
all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto
metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle
singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di
programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento
del cinema nazionale ed un programma di riconversione e
restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei
propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche
per promuovere in particolare la programmazione della
cinematografia italiana ed europea. Con decreto
dell'autorita' competente in materia di turismo e
spettacolo, sulla base del programma preventivamente
approvato, vengono assegnate ed erogate le relative
sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
sulla base di una percentuale della quota del Fondo
medesimo destinata al cinema, previamente definita per
ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di
tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a
favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle
societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo alla data della sua approvazione.".
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo
pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse
comune".
La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.
Si riporta il titolo della tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2011):
"Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
di stabilita' ".
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche,
a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
gia' citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
"7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
- Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 7 del
gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie".
Allegato 2
(articolo 7, comma 20)
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 6 del
gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica).
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge".
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 31.Composizione e organizzazione degli uffici
all'estero.
La composizione, per numero e qualificazione del
personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza
diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria
sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze
ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno
propria. Il relativo organico comprende, in base alle
diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
seconda dei compiti da assolvere. La azione della
rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e'
svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo
coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come
tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari.
Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di
ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari
esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
il caso di missione temporanea.
E' vietato il conferimento a titolo onorifico di
incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche
diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi
genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
con decreto del Ministro, su motivata proposta del
Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.
Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione
alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari,
navali ed aeronautici".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del gia' citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
Il citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006,
n. 100, S.O.