Art. 14 
 
 
Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8,  comma  15,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle  risorse  finanziarie  e  sulla  composizione  del
patrimonio  degli  enti  di  diritto  privato  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante  ispezione
presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti  e  documenti
che ritenga necessari. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita' con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma  1
ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  3,  comma
3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,
detta  disposizioni  in  materia  di   investimento   delle   risorse
finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche  conto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e
relativa normativa di attuazione e di quanto  previsto  dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 ((giugno 1994)), n. 509. 
  4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con  il  presente
decreto  sono  esercitati  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali   disponibili   a   legislazione   vigente.    Ai    fini
dell'assolvimento dei propri compiti  istituzionali,  la  COVIP  puo'
avvalersi di un contingente di personale, stabilito con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre  pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di  comando  fuori
ruolo,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
contestuale  indisponibilita'  dei  posti   nell'amministrazione   di
provenienza. 
  5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,
come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge  27  dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di  valutazione  della   spesa
previdenziale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale  trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1,  comma  763,
della  legge  n.  296  del  2006,  gia'  esercitate  dal  Nucleo   di
valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli  enti  di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto  Nucleo
svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a  disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 
  6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27,  28  e
29,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  ed  al  fine  della
salvaguardia ((delle attivita' e delle)) funzioni attualmente  svolte
dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa'  di
cui al presente comma e' stabilito in sede di  costituzione  in  euro
15.000.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  assume   la
titolarita' delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo'  formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le
attivita'  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
profili patrimoniali, finanziari e statutari. 
  7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari  a  15.000
euro per l'anno 2011, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.
163, come determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
n. 220. 
  8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni
successivi alla costituzione della societa' di cui al comma  6,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'». 
  9.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  emana,
annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento  a  tre
esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di  cui  al
comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese: 
    a) le attivita' di conservazione, restauro e  valorizzazione  del
patrimonio filmico, fotografico e  documentaristico  trasferito  alla
societa' ai sensi del comma 8; 
    b) la distribuzione di opere  prime  e  seconde  e  cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai  sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni,  nonche'   la   produzione   documentaristica   basata
prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). 
Nell'atto di indirizzo non possono  essere  ricomprese  attivita'  di
produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere  filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono  essere  ricomprese
attivita'  strumentali,  di  supporto,  e  complementari  ai  compiti
espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture  del
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
riferimento alla promozione  del  cinema  italiano  all'estero,  alla
gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da  quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per  conto
del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni. 
  10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta di  programma  coerente  con  gli
obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e' approvato dal  Ministro,  che  assegna  le
risorse finanziarie necessarie  per  il  suo  svolgimento  e  per  il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi  per  il
personale. 
  11. Dalla data di adozione del  decreto  di  cui  al  comma  8,  la
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla  base  del
rendiconto   finale    delle    attivita'    e    della    situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da  redigere,
entro  30  giorni  dalla  messa  in  liquidazione,  da  parte   degli
amministratori e del collegio sindacale  gia'  in  carica  presso  la
societa' posta in liquidazione. 
  12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di  un
collegio di tre periti designati, uno dalla  societa'  trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le  attivita'  culturali  e  uno  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni  dalla  data  di  consegna  della
predetta situazione  economico-patrimoniale,  una  verifica  di  tale
situazione e sulla base  della  stessa,  una  valutazione  estimativa
dell'esito  finale  della  liquidazione  della  societa'  trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti  e'  determinato  con
decreto dal Ministro dell'Economia e delle  Finanze.  La  valutazione
deve, fra l'altro,  tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario  stimato  per
la liquidazione stessa. Il valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento  della
societa',  che  e'  corrisposto  dalla  societa'   trasferitaria   al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Al  termine  della
liquidazione  della  societa'  trasferita,  il  collegio  dei  periti
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
fra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della
liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Tale  eventuale  maggiore
importo e' attribuito alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora  il  valore
stimato  dell'esito  finale  della  liquidazione  sia  negativo,   il
collegio dei periti  determina  annualmente  l'entita'  dei  rimborsi
dovuti dal Ministero per  il  beni  e  le  attivita'  culturali  alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi  di
gestione della societa' in liquidazione. A tali  oneri  il  Ministero
per i beni e le attivita'  culturali  fara'  fronte  con  le  risorse
destinate al settore  cinematografico  nell'ambito  del  riparto  del
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
163 e successive modificazioni. 
  13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere  previsto  il
trasferimento al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  di
funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo  5-bis
del  decreto  legge  23  aprile  1993,  n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202.  Con  lo  stesso
decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione
del  trasferimento  a  favore  di  Cinecitta'  Luce  s.p.a..  Per  il
trasferimento  delle  funzioni  previsto  dal  secondo   periodo,   i
dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica  dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui  al
comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono  inquadrati  nei  ruoli  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di  apposita
tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto  di  cui  al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura  selettiva
di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali  provvede  conseguentemente  a  rideterminare  le   proprie
dotazioni   organiche   in   misura   corrispondente   al   personale
effettivamente trasferito;  i  dipendenti  inquadrati  mantengono  il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal  6  al
13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta  diretta  o
indiretta, tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso  o
denominato. 
  15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, si interpreta nel senso che le amministrazioni  di  destinazione
subentrano  direttamente  nella  titolarita'  di  tutti  i   rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali  enti
siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 
  16. Il  corrispettivo  previsto  dall'articolo  6,  comma  16,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il  15  dicembre
2011; al citato comma 16, settimo periodo, le  parole  da:  "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino  alla  fine  del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con  funzioni  di  presidente,  d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il predetto  Ministero  dell'economia
((e delle finanze".)) 
  17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  18. Salvo quanto previsto  nei  commi  da  21  a  24,  le  funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  di
personale, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero
dello sviluppo economico, il quale  entro  il  31  dicembre  2011  e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.  Ai
sensi delle medesime disposizioni ((ed  entro))  la  stessa  data  e'
altresi' riorganizzato il Ministero degli affari esteri  per  effetto
delle  disposizioni  di  cui  ai  predetti  commi.  Le  risorse  gia'
destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e
di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero,  come  determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese da istituire  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La  dotazione  del
Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia  di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese sono  esercitati  dal  Ministero
dello sviluppo economico e dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Le
linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo  delle  relative
risorse in materia di promozione ed ((internazionalizzazione))  delle
imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  o  da  persona  dallo   stesso   designata,   da   un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale  dell'industria  italiana  e  della  Associazione   bancaria
italiana. 
  20. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  si  provvede  alla
individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti,  rispettivamente,
al Ministero degli  affari  esteri  e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.  Con  i  medesimi  decreti  il  Ministro  dello   sviluppo
economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche  in  misura
corrispondente  alle  unita'  di  personale  in  servizio   a   tempo
indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per  gli  affari
generali e le risorse del Ministero dello  sviluppo  economico  cura,
anche con la collaborazione dei competenti  dirigenti  del  soppresso
ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da  trasferire  e  provvede  alla  gestione  delle  attivita'
strumentali  a  tale  trasferimento.  Nelle  more  dell'adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono  fatti  salvi
gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti
capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   dei
regolamenti di cui al comma 18,  con  i  quali  sono  in  particolare
individuate le articolazioni, rispettivamente,  del  Ministero  degli
affari esteri e del Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie
all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti
trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'
facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'
dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correntezza   dei
pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del  Ministero
dello  sviluppo  economico  puo'  delegare  un   dirigente   per   lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione. 
  21. Il personale in servizio presso  i  soppressi  uffici  dell'ICE
all'estero   opera   fino   alla   scadenza   dell'incarico,    nelle
Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di  Sezioni  per
la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito  delle
risorse trasferite al Ministero degli  affari  esteri  ai  sensi  del
comma 20. Il personale locale,  impiegato  con  rapporti  di  lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri. 
  22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi  e'  coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e  di
direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministero degli affari esteri. 
  23. Il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  puo'  destinare  a
prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta del Ministero  degli  affari  esteri
accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR  5
gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna  sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento.  Il  funzionario  responsabile
della Sezione e' accreditato presso  le  autorita'  locali  in  lista
diplomatica. Il restante personale  e'  notificato  nella  lista  del
personale tecnico-amministrativo. 
  24. L'apertura e  la  chiusura  delle  Sezioni  presso  gli  uffici
diplomatico-consolari,  il  numero  degli   addetti,   l'uso   e   la
destinazione  dei  loro  locali  sono  deliberate  dal  Consiglio  di
amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo strategico di cui  al  comma  19,  nonche'
delle priorita' di politica estera  italiana  e  delle  politiche  di
internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze  di
flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto  di  natura
non regolamentare del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  impiego  delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni,  ferma
restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse. 
  25. I dipendenti a tempo indeterminato  del  soppresso  ICE,  fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di  cui  al  comma  21,
sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno  o
piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione  e  per
l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  assicurando
l'invarianza della spesa complessiva. 
  26. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro  le  amministrazioni  di  destinazione  subentrano
nella  titolarita'  dei  rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 
  28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita  del  settore
ippico, di riduzione della  spesa  di  funzionamento,  di  incremento
dell'efficienza  e  di  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,
nonche'  di  assicurare  la  trasparenza  e   l'imparzialita'   nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE  e'  trasformato  in  Agenzia  per  lo
sviluppo del settore ippico -  ASSI  con  il  compito  di  promuovere
l'incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti
nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse,
valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di
allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI  subentra  nella  titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell'UNIRE.  Il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo  e  del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l'Agenzia.  La
consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il
limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia.  Nei  confronti
del personale  dell'Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti
pubblici non economici e dell'Area VI  della  dirigenza.  All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE. 
 
          Riferimenti normativi 
              Per il testo del comma  15  dell'articolo  8  del  gia'
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  vedasi  nelle
          note all'art. 10. 
              Il  decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   509
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza e  assistenza),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
              Il  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.   103
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di libera  professione),  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          gia' citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509: 
              "3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare
          motivati  rilievi  su:  i  bilanci  preventivi  e  i  conti
          consuntivi;  le  note  di   variazione   al   bilancio   di
          previsione; i criteri di individuazione e  di  ripartizione
          del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono
          indicati  in  ogni   bilancio   preventivo;   le   delibere
          contenenti criteri direttivi generali. Nel  formulare  tali
          rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti
          al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per
          riceverne una motivata  decisione  definitiva.  I  suddetti
          rilievi devono essere formulati per  i  bilanci  consuntivi
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  ricezione  e  entro
          trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli  altri
          atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni
          atto relativo diventa esecutivo". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  gia'  citato
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509: 
              "Art. 2. Gestione. 
              1. Le associazioni  o  le  fondazioni  hanno  autonomia
          gestionale, organizzativa  e  contabile  nel  rispetto  dei
          principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
          dalle disposizioni del presente decreto in  relazione  alla
          natura pubblica dell'attivita' svolta. 
              2. La gestione  economico-finanziaria  deve  assicurare
          l'equilibrio   di   bilancio   mediante    l'adozione    di
          provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal
          bilancio  tecnico  da  redigersi  con  periodicita'  almeno
          triennale. 
              3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
          di cui all'art. 1 sono  sottoposti  a  revisione  contabile
          indipendente e a certificazione da parte  dei  soggetti  in
          possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . 
              4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
          dai rendiconti annuali  e  confermato  anche  dal  bilancio
          tecnico di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art.  3,  comma  1,  si  provvede  alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle associazioni e delle fondazioni. 
              5. In caso di  persistenza  dello  stato  di  disavanzo
          economico e finanziario dopo  tre  anni  dalla  nomina  del
          commissario, ed accertata l'impossibilita' da  parte  dello
          stesso di  poter  provvedere  al  riequilibrio  finanziario
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e'  nominato  un
          commissario liquidatore al quale sono attribuiti  i  poteri
          previsti dalle vigenti norme  in  materia  di  liquidazione
          coatta, in quanto applicabili. 
              6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione  e  di
          rappresentanza  si   rendessero   responsabili   di   gravi
          violazioni  di  legge  afferenti   la   corretta   gestione
          dell'associazione  o  della  fondazione,  il  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un  commissario
          straordinario con il compito di salvaguardare  la  corretta
          gestione dell'ente e, entro  sei  mesi  dalla  sua  nomina,
          avvia  e  conclude  la   procedura   per   rieleggere   gli
          amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto  dallo
          statuto". 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari): 
              "  Art.  6.  Regime   delle   prestazioni   e   modelli
          gestionali. 
              1. I fondi pensione di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: 
              a) convenzioni con soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera  d),
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
          soggetti che  svolgono  la  medesima  attivita',  con  sede
          statutaria in uno dei Paesi  aderenti  all'Unione  europea,
          che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
              b)  convenzioni  con  imprese   assicurative   di   cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo  VI  dei
          rami  vita,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la   medesima
          attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 
              c) convenzioni con societa' di gestione del  risparmio,
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  e
          successive modificazioni, ovvero con imprese  svolgenti  la
          medesima attivita', con sede  in  uno  dei  Paesi  aderenti
          all'Unione  europea,  che   abbiano   ottenuto   il   mutuo
          riconoscimento; 
              d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o  quote  di
          societa' immobiliari nelle quali  il  fondo  pensione  puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi  comuni  di
          investimento immobiliare chiusi  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera e); 
              e) sottoscrizione e  acquisizione  di  quote  di  fondi
          comuni  di  investimento  mobiliare   chiusi   secondo   le
          disposizioni contenute nel decreto di cui al comma  11,  ma
          comunque  non  superiori  al  20  per  cento  del   proprio
          patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 
              2.   Gli   enti   gestori   di   forme   pensionistiche
          obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
          e del mercato,  possono  stipulare  con  i  fondi  pensione
          convenzioni per l'utilizzazione del  servizio  di  raccolta
          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
          delle prestazioni e delle attivita' connesse e  strumentali
          anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
          cui debbono conservare in  ogni  caso  la  maggioranza  del
          capitale sociale; detto servizio  deve  essere  organizzato
          secondo criteri di separatezza  contabile  dalle  attivita'
          istituzionali del medesimo ente. 
              3. Alle prestazioni  di  cui  all'articolo  11  erogate
          sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
          convenzioni con una o  piu'  imprese  assicurative  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
          adeguati,  in  conformita'  con  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
          COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto  riguardo
          all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali  costituiti  e  alla
          dimensione del fondo per numero di iscritti. 
              4. 
              5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
          definita e per le eventuali prestazioni per  invalidita'  e
          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite
          convenzioni con imprese  assicurative.  Nell'esecuzione  di
          tali convenzioni non si applica l'articolo 7. 
              5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati: 
              a) le attivita' nelle quali i  fondi  pensione  possono
          investire le proprie  disponibilita',  avendo  presente  il
          perseguimento dell'interesse degli iscritti,  eventualmente
          fissando  limiti  massimi  di  investimento  qualora  siano
          giustificati da un punto di vista prudenziale; 
              b) i criteri di investimento nelle varie  categorie  di
          valori mobiliari; 
              c) le regole da osservare in materia  di  conflitti  di
          interesse  tenendo  conto  delle  specificita'  dei   fondi
          pensione e dei principi di cui alla  direttiva  2004/39/CE,
          alla  normativa  comunitaria  di  esecuzione  e  a   quella
          nazionale di recepimento (14). 
              5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi  e  i
          criteri della propria politica di  investimento,  anche  in
          riferimento ai singoli comparti eventualmente  previsti,  e
          provvedono periodicamente, almeno  con  cadenza  triennale,
          alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
          degli iscritti (15). 
              5-quater. Secondo modalita'  definite  dalla  COVIP,  i
          fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
          di investimento e predispongono  apposito  documento  sugli
          obiettivi  e  sui  criteri  della   propria   politica   di
          investimento, illustrando anche i metodi di  misurazione  e
          le  tecniche  di  gestione  del  rischio  di   investimento
          utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita'  in
          relazione alla  natura  e  alla  durata  delle  prestazioni
          pensionistiche dovute. Il documento e'  riesaminato  almeno
          ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli  aderenti  e
          dei   beneficiari   del   fondo   pensione   o   dei   loro
          rappresentanti che lo richiedano. 
              6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi  1,
          3  e  5,  e  all'articolo  7,  i  competenti  organismi  di
          amministrazione   dei   fondi,   individuati    ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte  contrattuali,
          per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
          della pubblicita' notizia  su  almeno  due  quotidiani  fra
          quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale,  a
          soggetti abilitati che non appartengono ad identici  gruppi
          societari  e  comunque  non  sono  legati,  direttamente  o
          indirettamente,  da  rapporti  di  controllo.  Le   offerte
          contrattuali rivolte ai fondi sono  formulate  per  singolo
          prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
          delle condizioni contrattuali con riferimento alle  diverse
          tipologie di servizio offerte. 
              7. Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di
          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i
          poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati   i
          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per  tipologia
          di prestazione offerta, richiesti ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste
          nel presente articolo. 
              8. Il processo di selezione  dei  gestori  deve  essere
          condotto secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP  e
          comunque  in  modo  da   garantire   la   trasparenza   del
          procedimento  e  la  coerenza  tra  obiettivi  e  modalita'
          gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,  e
          i criteri di scelta dei  gestori.  Le  convenzioni  possono
          essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi,  anche
          congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: 
              a) contenere le linee di indirizzo  dell'attivita'  dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al
          comma 11  e  le  modalita'  con  le  quali  possono  essere
          modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire  le
          linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
          prevedere linee di investimento che consentano di garantire
          rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; 
              b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui  i
          fondi  pensione  esercitano   la   facolta'   di   recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la
          restituzione  delle  attivita'  finanziarie   nelle   quali
          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della
          comunicazione al gestore della volonta'  di  recesso  dalla
          convenzione; 
              c) prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso  al  fondo
          pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti  ai
          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le
          disponibilita' del fondo medesimo. 
              9. I fondi pensione sono titolari dei  valori  e  delle
          disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro  in
          facolta'  degli  stessi   di   concludere,   in   tema   di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel  caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia   di
          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'
          affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le  modalita'
          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
          ogni caso patrimonio separato ed  autonomo,  devono  essere
          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere
          distratti dal fine  al  quale  sono  stati  destinati,  ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei soggetti gestori, sia da parte  di  rappresentanti  dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure concorsuali che riguardano il gestore.  Il  fondo
          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di
          rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267.  Possono  essere  rivendicati  tutti  i
          valori conferiti in gestione, anche se non  individualmente
          determinati o individuati ed  anche  se  depositati  presso
          terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
          valori  oggetto  della  domanda  e'  ammessa   ogni   prova
          documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal  gestore
          o dai terzi depositari. 
              10. Con delibera della  COVIP,  assunta  previo  parere
          dell'autorita' di  vigilanza  sui  soggetti  convenzionati,
          sono  fissati  criteri  e   modalita'   omogenee   per   la
          comunicazione   ai   fondi   dei    risultati    conseguiti
          nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare  la
          piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 
              11. 
              12. I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito  delle
          autorita' di vigilanza sui soggetti gestori  a  favore  dei
          dipendenti delle stesse, possono  gestire  direttamente  le
          proprie risorse. 
              13. I fondi non possono comunque assumere  o  concedere
          prestiti,  prestare  garanzie  in  favore  di  terzi,   ne'
          investire le disponibilita' di competenza: 
              a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una
          stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque
          per cento del  valore  nominale  complessivo  di  tutte  le
          azioni o quote con diritto di voto  emesse  dalla  societa'
          medesima se quotata, ovvero  al  dieci  per  cento  se  non
          quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto  di  voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente; 
              b) in azioni o quote emesse  da  soggetti  tenuti  alla
          contribuzione  o  da  questi  controllati  direttamente   o
          indirettamente, per interposta persona o  tramite  societa'
          fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti  di  controllo
          ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore  al
          venti per cento delle risorse del fondo e, se  trattasi  di
          fondo  pensione  di  categoria,   in   misura   complessiva
          superiore al trenta per cento; 
              c) fermi  restando  i  limiti  generali  indicati  alla
          lettera b), i fondi  pensione  aventi  come  destinatari  i
          lavoratori di una determinata impresa non possono investire
          le proprie disponibilita' in  strumenti  finanziari  emessi
          dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
          un gruppo, dalle imprese appartenenti al  gruppo  medesimo,
          in misura complessivamente superiore,  rispettivamente,  al
          cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo  del
          fondo.  Per  la  nozione  di  gruppo  si   fa   riferimento
          all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385; 
              c-bis) il patrimonio del  fondo  pensione  deve  essere
          investito in misura predominante su mercati  regolamentati.
          Gli investimenti in attivita' che  non  sono  ammesse  allo
          scambio in un mercato regolamentato  devono  in  ogni  caso
          essere mantenute a livelli prudenziali. 
              14. Le forme pensionistiche complementari  sono  tenute
          ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente,  nelle
          comunicazioni periodiche agli  iscritti,  se  ed  in  quale
          misura nella gestione delle risorse e nelle  linee  seguite
          nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita'  dei
          valori in portafoglio  si  siano  presi  in  considerazione
          aspetti sociali, etici ed ambientali". 
              "Art. 7. Banca depositaria. 
              1. Le risorse dei fondi,  affidate  in  gestione,  sono
          depositate  presso  una  banca  distinta  dal  gestore  che
          presenti i requisiti di cui  all'articolo  38  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2. La banca depositaria esegue le istruzioni  impartite
          dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano
          contrarie alla legge, allo statuto del fondo  stesso  e  ai
          criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis. 
              3.   Si   applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui  al  citato  articolo  38  del  decreto
          legislativo n. 58 del 1998. Gli amministratori e i  sindaci
          della banca  depositaria  riferiscono  senza  ritardo  alla
          COVIP sulle irregolarita' riscontrate  nella  gestione  dei
          fondi pensione. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e
          3, quale banca depositaria puo' anche essere  nominata  una
          banca stabilita  in  un  altro  Stato  membro,  debitamente
          autorizzata a  norma  della  direttiva  93/22/CEE  o  della
          direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come  depositaria  ai
          fini della direttiva 85/611/CEE. 
              3-ter.  La  Banca  d'Italia  puo'  vietare  la   libera
          disponibilita' degli attivi, depositati  presso  una  banca
          avente sede legale in Italia, di un fondo  pensione  avente
          sede in uno Stato membro. La  Banca  d'Italia  provvede  su
          richiesta della COVIP,  anche  previa  conforme  iniziativa
          dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del
          fondo pensione  quando  trattasi  di  forme  pensionistiche
          comunitarie di cui all'articolo 15-ter". 
              - Si riporta il testo  del  comma  12  dell'articolo  3
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              "12. Nel rispetto dei principi di  autonomia  affermati
          dal decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.  509,  e  dal
          decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  e  con
          esclusione   delle   forme   di   previdenza    sostitutive
          dell'assicurazione generale  obbligatoria,  allo  scopo  di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto dall'articolo 2, comma  2,  del  suddetto  decreto
          legislativo n. 509 del 1994, la stabilita'  delle  gestioni
          previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e'  da
          ricondursi ad un arco  temporale  non  inferiore  a  trenta
          anni. Il bilancio tecnico di cui al  predetto  articolo  2,
          comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le associazioni e le fondazioni interessate,  sulla
          base delle indicazioni elaborate  dal  Consiglio  nazionale
          degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione  di
          quanto disposto dal suddetto  articolo  2,  comma  2,  sono
          adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per
          la  salvaguardia  dell'equilibrio  finanziario   di   lungo
          termine, avendo presente  il  principio  del  pro  rata  in
          relazione  alle  anzianita'  gia'  maturate  rispetto  alla
          introduzione delle modifiche  derivanti  dai  provvedimenti
          suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
          e di  equita'  fra  generazioni.  Qualora  le  esigenze  di
          riequilibrio non  vengano  affrontate,  dopo  aver  sentito
          l'ente  interessato  e  la  valutazione   del   Nucleo   di
          valutazione  della  spesa  previdenziale,  possono   essere
          adottate le misure di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509.  Nei  regimi
          pensionistici gestiti dai  predetti  enti,  il  periodo  di
          riferimento per la determinazione della  base  pensionabile
          e' definito,  ove  inferiore,  secondo  i  criteri  fissati
          all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
          di previdenza sostitutive e al medesimo articolo  1,  comma
          18,  per  gli  altri  enti.   Ai   fini   dell'accesso   ai
          pensionamenti    anticipati    di    anzianita',    trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi
          25 e 26, per gli enti che gestiscono  forme  di  previdenza
          sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma  28,  per  gli
          altri enti. Gli enti  possono  optare  per  l'adozione  del
          sistema  contributivo  definito  ai  sensi  della  presente
          legge". 
              - Si riporta il testo del  comma  763  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              " 763. All'articolo 3, comma 12, della legge  8  agosto
          1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
          dai seguenti:  «Nel  rispetto  dei  principi  di  autonomia
          affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
          dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  e  con
          esclusione   delle   forme   di   previdenza    sostitutive
          dell'assicurazione generale  obbligatoria,  allo  scopo  di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto dall'articolo 2, comma  2,  del  suddetto  decreto
          legislativo n. 509 del 1994, la stabilita'  delle  gestioni
          previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e'  da
          ricondursi ad un arco  temporale  non  inferiore  a  trenta
          anni. Il bilancio tecnico di cui al  predetto  articolo  2,
          comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le associazioni e le fondazioni interessate,  sulla
          base delle indicazioni elaborate  dal  Consiglio  nazionale
          degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale  (333).  In  esito  alle  risultanze   e   in
          attuazione di quanto  disposto  dal  suddetto  articolo  2,
          comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
          necessari per la salvaguardia  dell'equilibrio  finanziario
          di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
          in relazione alle anzianita' gia'  maturate  rispetto  alla
          introduzione delle modifiche  derivanti  dai  provvedimenti
          suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
          e di  equita'  fra  generazioni.  Qualora  le  esigenze  di
          riequilibrio non  vengano  affrontate,  dopo  aver  sentito
          l'ente  interessato  e  la  valutazione   del   Nucleo   di
          valutazione  della  spesa  previdenziale,  possono   essere
          adottate le misure di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509».  Sono  fatti
          salvi gli atti e le deliberazioni in materia  previdenziale
          adottati dagli enti di cui al presente comma  ed  approvati
          dai Ministeri vigilanti prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge". 
              - Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 29 della legge
          24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2008): 
              " 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il  mercato,
          le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  possono
          costituire  societa'  aventi  per  oggetto   attivita'   di
          produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
          per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
          ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche
          di minoranza,  in  tali  societa'.  E'  sempre  ammessa  la
          costituzione di societa' che producono servizi di interesse
          generale e che  forniscono  servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e l'assunzione di partecipazioni in tali  societa'  da
          parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nell'ambito
          dei rispettivi livelli di competenza" 
              "  28.  L'assunzione  di  nuove  partecipazioni  e   il
          mantenimento  delle  attuali  devono   essere   autorizzati
          dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
          sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
          di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla   sezione
          competente della Corte dei conti" 
              " 29. Entro trentasei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel  rispetto  delle  procedure  ad  evidenza
          pubblica, cedono a terzi le societa'  e  le  partecipazioni
          vietate ai sensi del comma 27. Per le societa'  partecipate
          dallo Stato, restano ferme  le  disposizioni  di  legge  in
          materia di alienazione di partecipazioni". 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118 (Disposizioni  urgenti
          per la  soppressione  del  Ministero  delle  partecipazioni
          statali e per il riordino di IRI, ENI,  ENEL,  IMI,  BNL  e
          INA", convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno
          1993, n. 202): 
              "Art. 5-bis. 1. L'Ente  autonomo  di  gestione  per  il
          cinema  e'  trasformato  in  societa'  per  azioni  con  le
          procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 
              2. In attesa del  riordino  della  disciplina  generale
          delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
          di cui al comma 1 il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica assume la titolarita'  delle
          relative partecipazioni e il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  esercita  i  diritti  dell'azionista,
          sentito il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  per  quanto  riguarda  i  profili
          patrimoniali, finanziari e statutari. 
              3. La  societa'  presenta,  annualmente,  all'autorita'
          competente in materia di turismo e  spettacolo,  unitamente
          alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
          di produzione,  distribuzione  e  promozione  in  Italia  e
          all'estero di  opere  cinematografiche  di  lungo  e  corto
          metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
          nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e  dei
          servizi e di altre attivita' previste dagli  statuti  delle
          singole  societa'  inquadrate,  nonche'  una  proposta   di
          programma di attivita' finanziaria volta  al  potenziamento
          del cinema nazionale ed un  programma  di  riconversione  e
          restauro di pellicole e materiali  fotocinematografici  dei
          propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
          di acquisizione e potenziamento  di  sale  cinematografiche
          per  promuovere  in  particolare  la  programmazione  della
          cinematografia   italiana   ed   europea.    Con    decreto
          dell'autorita'  competente  in   materia   di   turismo   e
          spettacolo,  sulla  base  del   programma   preventivamente
          approvato,  vengono  assegnate  ed  erogate   le   relative
          sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo  di
          cui all'articolo 1 della legge  30  aprile  1985,  n.  163,
          sulla  base  di  una  percentuale  della  quota  del  Fondo
          medesimo destinata  al  cinema,  previamente  definita  per
          ciascun anno con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. Tali sovvenzioni sono  sostitutive  di
          tutti i contributi previsti dalla  legislazione  vigente  a
          favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle
          societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
          programma deve essere realizzato entro il 31  dicembre  del
          secondo anno successivo alla data della sua approvazione.". 
              4. Nella prospettiva  della  costituzione  di  un  polo
          pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula  convenzioni
          con l'IRI S.p.a. nei  settori  di  attivita'  di  interesse
          comune". 
              La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
          interventi dello  Stato  a  favore  dello  spettacolo),  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104. 
              Si riporta il titolo della tabella  C  della  legge  13
          dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2011): 
              "Tabella C 
              Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
          legge la cui quantificazione annua e' demandata alla  legge
          di stabilita' ". 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28  (Riforma
          della disciplina in materia di attivita'  cinematografiche,
          a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002,  n.  137),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29. 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12  del
          gia' citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28: 
              "7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui  al  comma  1
          avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula  di
          convenzioni  con  uno   o   piu'   istituti   di   credito,
          selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti,  in  base
          ai criteri delle piu' vantaggiose  condizioni  di  gestione
          offerte    e    della    adeguatezza    delle     strutture
          tecnico-organizzative  ai  fini   della   prestazione   del
          servizio. Le risorse del medesimo  Fondo  sono  versate  su
          apposita  contabilita'  speciale,  intestata  all'organismo
          affidatario del servizio, per il funzionamento della  quale
          si applicano le modalita'  previste  dall'articolo  10  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". 
              - Si riporta il testo del comma 20 dell'articolo 7  del
          gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie". 
                                  Allegato 2 
                            (articolo 7, comma 20) 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 6  del
          gia' citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "16. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione. 
              1.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.  Si  applica  l'articolo  19  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun
          ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per
          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico
          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i
          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i
          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel
          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per
          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le
          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione
          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque
          comportare incrementi di spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi". 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  11
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica). 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 del Decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              "Art. 31.Composizione  e  organizzazione  degli  uffici
          all'estero. 
              La  composizione,  per  numero  e  qualificazione   del
          personale, e l'organizzazione  di  ciascuna  rappresentanza
          diplomatica e di ciascun ufficio consolare di  I  categoria
          sono determinate dall'azione specifica  che  rappresentanze
          ed uffici sono chiamati a  svolgere  nell'area  a  ciascuno
          propria. Il  relativo  organico  comprende,  in  base  alle
          diverse esigenze di servizio,  posti  per  il  personale  a
          seconda  dei  compiti  da  assolvere.   La   azione   della
          rappresentanza  diplomatica  e  dell'ufficio  consolare  e'
          svolta,  direttamente  o  a  mezzo  del  personale  che  lo
          coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto  e  che,  come
          tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. 
              Al servizio delle rappresentanze diplomatiche  e  degli
          uffici consolari e'  adibito  esclusivamente  personale  di
          ruolo  e  a  contratto  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
          il caso di missione temporanea. 
              E'  vietato  il  conferimento  a  titolo  onorifico  di
          incarichi   presso   uffici   all'estero,   di   qualifiche
          diplomatiche e consolari e di accreditamenti  di  qualsiasi
          genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
          con  decreto  del  Ministro,  su  motivata   proposta   del
          Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. 
              Restano ferme le norme che disciplinano  l'assegnazione
          alle  rappresentanze  diplomatiche  di  addetti   militari,
          navali ed aeronautici". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  gia'  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              "Art. 8. L'ordinamento. 
              1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
          del presente  decreto  legislativo,  svolgono  attivita'  a
          carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica". 
              Il citato decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio  2006,
          n. 100, S.O.