Art. 15
Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione
dell'attivita' dei commissari straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate
categorie di enti pubblici, quando la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere
assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i
relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il
commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si
rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente
nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio
dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a
quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti
ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di
risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo
statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in
cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita
un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le
posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti
del servizio sanitario nazionale.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi
di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i
poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di
settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere
in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il
compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente
svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o
sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da
una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento
degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli
interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si
procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e
sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e
negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro
dell'economia e finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di
amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino
nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio
puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di
cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
commissario unico.
Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedasi nelle note all'articolo 14.
Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
nomina di commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato".
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
"Art. 20. Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di
urgenza connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del
presente articolo contengono l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8.
8-bis.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: «4.
L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione
sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad
ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni,
anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla
osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o piu'
amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso
nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione
statale procedente, d'intesa con la regione interessata,
valutate le specifiche risultanze della conferenza di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse
in detta sede, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera.
Nel caso in cui la determinazione di conclusione del
procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a
causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello
Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero
dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies. 1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8
luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
"Art. 1. Misure urgenti in materia di energia
1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della
Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi
quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la
semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri
individua, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili,
connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla
produzione dell'energia e delle fonti energetiche che
rivestono carattere strategico nazionale, anche in
relazione alla possibile insorgenza di situazioni di
emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni
di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e
che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in
regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra
commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del
comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con
le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per
l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa
tra commissari straordinari, regioni e province autonome
per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo;
tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di
soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel
relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate
l'effettivita' e l'entita'. Ciascun commissario, sentiti
gli enti locali interessati, emana gli atti e i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano
rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu'
brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente
fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del
comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno
o piu' commissari straordinari del Governo. Il medesimo
decreto determina i compiti del commissario e i poteri di
controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri
competenti. Lo stesso decreto, senza che cio' comporti
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale,
nonche' le strutture anche di concessionari di cui puo'
avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo
2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico e'
conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina,
salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma
sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni
che svolgono compiti di alta amministrazione e del
conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui
al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del
primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia
autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il
Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1,
dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire
i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a
prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del
Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare
il Presidente della regione o della provincia autonoma
interessata. In tal caso il commissario del Governo,
nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso
agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che
delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste
a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario
dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse
pubbliche utilizzate».
2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali
in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari
straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come
ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della
Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e
le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche
ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso,
detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di
continuita', fino alla data fissata nell'intesa. Il
raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata viene valutato ai fini della
cessazione della materia del contendere, nei preesistenti
procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli
atti conseguenti e presupposti.
3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo
capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali
provenienti da attivita' agricole utilizzati nelle
attivita' agricole o» sono sostituite dalle seguenti:
«materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato,
oppure da attivita' agricole, utilizzati nelle attivita'
agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero
ceduti a terzi, o utilizzati».
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
"Art. 4. Commissari ad acta per le regioni
inadempienti.
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio
dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato -
regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
con le modalita' previste dagli accordi sottoscritti ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti
previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la
regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi
previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per
la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39:
"2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
produttive provvede, valutati i requisiti di cui
all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla
procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina
del commissario straordinario, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per
le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in
deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto
compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il
compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura".
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274):
"Art. 38. Nomina del commissario straordinario.
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto
che dichiara aperta la procedura, il Ministro
dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari
straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano
a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata
congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario
straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato
fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non
possono inoltre essere nominati commissari straordinari il
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado
dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo
intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio,
amministratore, o dipendente di altra organizzazione
imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali
di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha
portato al dissesto dell'impresa. Il commissario
straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle
ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.
2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del
registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune
in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data
altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del
Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite
con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le
funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto
dall'articolo 34".