Art. 15 
 
 
Liquidazione degli enti  dissestati  e  misure  di  razionalizzazione
             dell'attivita' dei commissari straordinari 
 
  1. Fatta salva  la  disciplina  speciale  vigente  per  determinate
categorie  di  enti  pubblici,  quando   la   situazione   economica,
finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato  raggiunga  un  livello  di  criticita'  tale  da  non   potere
assicurare  la  sostenibilita'  e   l'assolvimento   delle   funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai  debiti
liquidi ed  esigibili  nei  confronti  dei  terzi,  con  decreto  del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'ente e' posto in  liquidazione  coatta  amministrativa;  i
relativi  organi  decadono  ed  e'  nominato   un   commissario.   Il
commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che  si
rendono vacanti e provvede all'estinzione dei  debiti  esclusivamente
nei limiti delle risorse disponibili  alla  data  della  liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano dalla  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto  in  deroga  a
quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti
ed il personale a tempo indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica  amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 300 del  1999,  con  la  conseguente  attribuzione  di
risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo
statale gia' erogato in favore  dell'ente.  Il  personale  trasferito
mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale   ed   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso  in
cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto  e'  attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'  stabilita
un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le  qualifiche  e   le
posizioni economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti
del servizio sanitario nazionale. 
  2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi
di interesse pubblico perseguiti con la  nomina  e  di  rafforzare  i
poteri di vigilanza  e  controllo  stabiliti  dalla  legislazione  di
settore, i commissari straordinari nominati ai sensi  degli  articoli
11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e
i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
4  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  possono  essere
in ogni tempo revocati con le  medesime  modalita'  previste  per  la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto  il
compenso  previsto  con  riferimento   all'attivita'   effettivamente
svolta. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei  commissari  o
sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e  da
una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50  mila  euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento
degli obiettivi ed al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli
interventi ricadenti nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
puo' superare 50 mila euro  annui.  Con  la  medesima  decorrenza  si
procede alla  rideterminazione  nei  termini  stabiliti  dai  periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di  commissario  e
sub commissario conferiti prima di tale  data.  La  violazione  delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo  e
negli  importi   indicati   nei   relativi   decreti   del   Ministro
dell'economia e finanze di concerto col Ministro della salute. 
  5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle  procedure  di
amministrazione straordinaria delle imprese di  cui  all'articolo  2,
comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che  si  trovino
nella fase di liquidazione,  l'organo  commissariale  monocratico  e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro  dello  sviluppo
economico con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il  collegio
puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione  delle  norme  di
cui ai commi da 2 a 5  del  presente  articolo  non  puo'  comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i  compensi  che  sono
liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'   riconoscibili   al
commissario unico. 
 
          Riferimenti normativi 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, vedasi nelle note all'articolo 14. 
              Si riporta il testo dell'articolo  11  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 11. Commissari straordinari del Governo. 
              1.  Al   fine   di   realizzare   specifici   obiettivi
          determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
          dal  Parlamento  o  dal  Consiglio  dei  ministri   o   per
          particolari  e   temporanee   esigenze   di   coordinamento
          operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
          nomina  di  commissari  straordinari  del  Governo,   ferme
          restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato". 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              "Art. 20. Norme  straordinarie  per  la  velocizzazione
          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo regime di contenzioso amministrativo 
              1.  In  considerazione  delle  particolari  ragioni  di
          urgenza   connesse   con    la    contingente    situazione
          economico-finanziaria del Paese ed al fine di  sostenere  e
          assistere  la  spesa  per  investimenti,  compresi   quelli
          necessari per la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro competente per  materia  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  gli  investimenti   pubblici   di   competenza
          statale, ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita',  con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale  programmazione
          nazionale, ritenuti prioritari per  lo  sviluppo  economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i connessi riflessi sociali,  nel  rispetto  degli  impegni
          assunti a livello internazionale.  Il  decreto  di  cui  al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello  sviluppo  economico   quando   riguardi   interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni. Per quanto riguarda  gli  interventi  di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
              3.  Il  commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
              4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall' articolo 8, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133; i  decreti  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo contengono l'indicazione delle principali
          norme cui si intende derogare. 
              5.   Il   commissario,   se    alle    dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
              6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze  emesse
          dal commissario  non  possono  comportare  oneri  privi  di
          copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81  della
          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi
          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  delega  il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.
          Per gli interventi di competenza  regionale  il  Presidente
          della Giunta Regionale individua  la  competente  struttura
          regionale. Le strutture di cui al presente comma  segnalano
          alla  Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato   nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio   dell'azione   di   responsabilita'    di    cui
          all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
              8. 
              8-bis. 
              9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          Regionale. 
              10. Per la realizzazione delle infrastrutture  e  degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
          11, comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 142 del 2004. 
              10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994,   n.   383,   e'   sostituito   dal   seguente:   «4.
          L'approvazione dei progetti, nei casi in cui  la  decisione
          sia adottata dalla conferenza di  servizi,  sostituisce  ad
          ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le  concessioni,
          anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla
          osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o  piu'
          amministrazioni  hanno   espresso   il   proprio   dissenso
          nell'ambito della conferenza di servizi,  l'amministrazione
          statale procedente, d'intesa con  la  regione  interessata,
          valutate  le  specifiche  risultanze  della  conferenza  di
          servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti  espresse
          in  detta  sede,  assume  comunque  la  determinazione   di
          conclusione del procedimento di localizzazione  dell'opera.
          Nel caso  in  cui  la  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a
          causa del dissenso  espresso  da  un'amministrazione  dello
          Stato preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico  -
          territoriale,  del  patrimonio  storico-artistico  o   alla
          tutela della salute e  della  pubblica  incolumita'  ovvero
          dalla regione interessata, si applicano le disposizioni  di
          cui  all'articolo  81,  quarto  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 
              10-ter.  Al  fine  della  sollecita   progettazione   e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,   e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari  a
          1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e  2010,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
          40, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
              10-quater. Al fine di accedere al  finanziamento  delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
              10-quinquies. Ai fini di cui  al  comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni, suscettibili  di  poter  beneficiare  di  un
          finanziamento da parte della BEI stessa. 
              10-quinquies. 1. I soggetti beneficiari  di  contributi
          pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto  dall'
          articolo 4, commi 177 e 177-bis, della  legge  24  dicembre
          2003,  n.  350,   e   successive   modificazioni,   possono
          richiedere il finanziamento da parte  della  Banca  europea
          per  gli  investimenti  secondo  le  forme  documentali   e
          contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
          di finanziamento di scopo. 
              10-sexies. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'
          aggiunta la seguente: 
              «c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   dell'attivita'   di
          costruzione,  ove  sia  certo  che   il   materiale   sara'
          utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  nello
          stesso sito in cui e' stato scavato»; 
              b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8
          luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              "Art. 1. Misure urgenti in materia di energia 
              1. A seguito ed  in  esecuzione  della  sentenza  della
          Corte costituzionale  17  giugno  2010,  n.  215,  i  primi
          quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti: 
              «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare  e  con   il   Ministro   per   la
          semplificazione  normativa,  il  Consiglio   dei   Ministri
          individua, d'intesa con le regioni e le  province  autonome
          interessate,  gli  interventi  urgenti  ed   indifferibili,
          connessi  alla  trasmissione,  alla  distribuzione  e  alla
          produzione  dell'energia  e  delle  fonti  energetiche  che
          rivestono  carattere   strategico   nazionale,   anche   in
          relazione  alla  possibile  insorgenza  di  situazioni   di
          emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni
          di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico,  e
          che devono pertanto essere effettuati con  mezzi  e  poteri
          straordinari. 
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati  in
          regime di  cooperazione  funzionale  ed  organizzativa  tra
          commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi  del
          comma 3, e le regioni e province autonome interessate.  Con
          le intese di cui al comma 1, sono definiti  i  criteri  per
          l'esercizio della cooperazione funzionale ed  organizzativa
          tra commissari straordinari, regioni  e  province  autonome
          per l'esercizio dei compiti di cui  al  presente  articolo;
          tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di
          soggetti privati nell'attuazione  degli  interventi  e  nel
          relativo  finanziamento,  purche'   ne   siano   assicurate
          l'effettivita' e l'entita'.  Ciascun  commissario,  sentiti
          gli  enti  locali  interessati,  emana   gli   atti   e   i
          provvedimenti,  nonche'  cura  tutte   le   attivita',   di
          competenza delle amministrazioni pubbliche che non  abbiano
          rispettato i termini previsti dalla  legge  o  quelli  piu'
          brevi, comunque non  inferiori  alla  meta',  eventualmente
          fissati in  deroga  dallo  stesso  commissario,  occorrenti
          all'autorizzazione  e  all'effettiva  realizzazione   degli
          interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. 
              3. Per la realizzazione degli interventi ai  sensi  del
          comma 2, con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno
          o piu' commissari straordinari  del  Governo.  Il  medesimo
          decreto determina i compiti del commissario e i  poteri  di
          controllo   e   di   vigilanza   del   Ministro   per    la
          semplificazione   normativa   e   degli   altri    Ministri
          competenti. Lo stesso  decreto,  senza  che  cio'  comporti
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          individua altresi' le dotazioni di mezzi  e  di  personale,
          nonche' le strutture anche di  concessionari  di  cui  puo'
          avvalersi  il  commissario,  cui  si   applica   l'articolo
          2-quinquies  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  2010,
          n. 41, anche ai fini  dei  relativi  oneri.  L'incarico  e'
          conferito per il tempo  indicato  nel  decreto  di  nomina,
          salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente  comma
          sono considerate a ogni effetto cariche presso  istituzioni
          che  svolgono  compiti  di  alta  amministrazione   e   del
          conferimento dell'incarico e' data notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui
          al comma 1, decorsi trenta giorni  dalla  convocazione  del
          primo incontro tra il Governo e la regione o  la  provincia
          autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa,  il
          Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma  1,
          dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire
          i criteri di cui al secondo periodo del comma  2,  anche  a
          prescindere dall'intesa,  con  deliberazione  motivata  del
          Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare
          il Presidente della  regione  o  della  provincia  autonoma
          interessata.  In  tal  caso  il  commissario  del  Governo,
          nominato con le procedure di cui al comma  3,  da'  impulso
          agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre  che
          delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di: 
              a) poteri straordinari di sostituzione e di  deroga  di
          cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2; 
              b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia'  previste
          a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto  finanziario
          dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse
          pubbliche utilizzate». 
              2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali
          in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei  commissari
          straordinari  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  4   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  come
          ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del  decreto-legge  25
          gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  22  marzo  2010,  n.  41,  cessa   dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della
          Corte costituzionale 17 giugno  2010,  n.  215,  salvo  che
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente articolo sia raggiunta l'intesa con le  regioni  e
          le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche
          ai fini di cui ai commi 1 e 2 di  detto  articolo  4,  come
          sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso,
          detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione  di
          continuita',  fino  alla  data  fissata   nell'intesa.   Il
          raggiungimento  dell'intesa  con  la  regione  o  provincia
          autonoma  interessata  viene   valutato   ai   fini   della
          cessazione della materia del contendere,  nei  preesistenti
          procedimenti giurisdizionali relativi al  decreto  ed  agli
          atti conseguenti e presupposti. 
              3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel  primo
          capoverso,  le  parole:  «materiali   fecali   e   vegetali
          provenienti  da   attivita'   agricole   utilizzati   nelle
          attivita'  agricole  o»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «materiali  fecali  e  vegetali  provenienti  da  sfalci  e
          potature di manutenzione  del  verde  pubblico  e  privato,
          oppure da attivita' agricole,  utilizzati  nelle  attivita'
          agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero
          ceduti a terzi, o utilizzati». 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 1
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222: 
              "Art.  4.   Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti. 
              1. Qualora nel procedimento di verifica e  monitoraggio
          dei singoli Piani di  rientro,  effettuato  dal  Tavolo  di
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di  cui
          rispettivamente agli articoli 12 e 9  dell'Intesa  Stato  -
          regioni del  23  marzo  2005,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
          con le modalita' previste  dagli  accordi  sottoscritti  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, si  prefiguri  il
          mancato rispetto da parte della regione  degli  adempimenti
          previsti   dai   medesimi   Piani,   in   relazione    alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e nei tempi ivi programmati, in funzione  degli  interventi
          di risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e  di
          riorganizzazione del  sistema  sanitario  regionale,  anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica  e  dei
          livelli essenziali delle  prestazioni,  ferme  restando  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   con   la   procedura   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro della salute, sentito il  Ministro
          per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida  la
          regione ad adottare entro quindici giorni  tutti  gli  atti
          normativi,  amministrativi,  organizzativi   e   gestionali
          idonei  a  garantire  il  conseguimento   degli   obiettivi
          previsti nel Piano. 
              2. Ove la regione non adempia alla diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione dell'incarico  commissariale.  Il
          commissario puo' avvalersi dei  subcommissari  anche  quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie
          locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti   di
          ricovero e cura a carattere scientifico  pubblici  e  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie,  fermo   restando   il
          trattamento economico in godimento,  la  sospensione  dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore, e l'assegnazione ad  altro  incarico  fino  alla
          durata massima del commissariamento  ovvero  alla  naturale
          scadenza del rapporto con l'ente  del  servizio  sanitario.
          Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione  commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sono determinati i  compensi  degli  organi  della
          gestione commissariale. Le regioni provvedono  ai  predetti
          adempimenti utilizzando le  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              2-bis.  I  crediti  interessati  dalle   procedure   di
          accertamento e riconciliazione del debito pregresso  al  31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di rientro dai deficit  sanitari  di  cui  all'articolo  1,
          comma 180, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  per  i
          quali sia stata  fatta  la  richiesta  ai  creditori  della
          comunicazione di informazioni, entro un  termine  definito,
          sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in  cinque
          anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non  prima
          di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto,  qualora,  alla
          scadenza  del  termine  fissato,  non  sia   pervenuta   la
          comunicazione richiesta. A decorrere  dal  termine  per  la
          predetta comunicazione, i crediti di cui al presente  comma
          non producono interessi". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti  per
          la ristrutturazione industriale di grandi imprese in  stato
          di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          18 febbraio 2004, n. 39: 
              "2. Con proprio decreto  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  provvede,   valutati   i   requisiti   di   cui
          all'articolo 1 all'ammissione immediata  dell'impresa  alla
          procedura di amministrazione straordinaria  e  alla  nomina
          del commissario straordinario,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  38  del  decreto  legislativo   n.   270   in
          conformita' ai criteri fissati dal medesimo  Ministro.  Per
          le  imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici
          essenziali,  l'ammissione  immediata  alla   procedura   di
          amministrazione straordinaria, la  nomina  del  commissario
          straordinario e la determinazione  del  relativo  compenso,
          ivi incluse le  altre  condizioni  dell'incarico  anche  in
          deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270,  in  quanto
          compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri  fissati  dal
          medesimo  decreto.  Tale  decreto   puo'   prescrivere   il
          compimento  di  atti  necessari  al   conseguimento   delle
          finalita' della procedura". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  38  del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1  della  L.  30
          luglio 1998, n. 274): 
              "Art. 38. Nomina del commissario straordinario. 
              1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del  decreto
          che   dichiara   aperta   la   procedura,    il    Ministro
          dell'industria nomina con  decreto  uno  o  tre  commissari
          straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano
          a   maggioranza   e   la   rappresentanza   e'   esercitata
          congiuntamente da almeno due di essi. 
              1-bis.   Non   puo'   essere    nominato    commissario
          straordinario e,  se  nominato,  decade  dal  suo  ufficio,
          l'interdetto,  l'inabilitato,  chi  sia  stato   dichiarato
          fallito o chi sia stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.  Non
          possono inoltre essere nominati commissari straordinari  il
          coniuge,  i  parenti  ed  affini  entro  il  quarto   grado
          dell'imprenditore   insolvente,    ovvero    chi,    avendo
          intrattenuto con l'impresa, personalmente  o  quale  socio,
          amministratore,  o  dipendente  di   altra   organizzazione
          imprenditoriale o professionale, rapporti  non  occasionali
          di collaborazione o consulenza professionale,  abbia  preso
          parte o si sia comunque  ingerito  nella  gestione  che  ha
          portato   al   dissesto   dell'impresa.   Il    commissario
          straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
          propria  responsabilita',  che  non  ricorre  alcuna  delle
          ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma. 
              2. La nomina di tre commissari e' limitata ai  casi  di
          eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 
              3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale  che
          ha dichiarato  lo  stato  di  insolvenza,  all'ufficio  del
          registro delle imprese, nonche' alla regione ed  al  comune
          in cui l'impresa ha la sede principale.  Di  esso  e'  data
          altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del
          Ministero dell'industria, secondo  le  modalita'  stabilite
          con il regolamento previsto dall'articolo 94. 
          4. Con la nomina del commissario straordinario  cessano  le
          funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto  previsto
          dall'articolo 34".