Art. 9 
 
 
Fabbisogni  standard,  spending  review  e  superamento  della  spesa
              storica delle Amministrazioni dello Stato 
 
  1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di
superamento  del  criterio  della   spesa   storica,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro
dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con
i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending  review"
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei  programmi
di spesa delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato.  Le  analisi
individuano, tra l'altro, eventuali criticita'  nella  produzione  ed
erogazione  dei  servizi  pubblici,  anche  inerenti   le   possibili
duplicazioni di strutture e le possibili strategie  di  miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse  stanziate.  In  particolare,
per  le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato   sono   proposte
specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni,  anche
ai fini  della  allocazione  delle  risorse  nell'ambito  della  loro
complessiva dotazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  richiede  alle   amministrazioni
centrali dello Stato i  dati  e  le  informazioni  provenienti  dalle
banche dati,  indagini  e  sistemi  informativi  dell'amministrazione
necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1.  Le
amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali  dati  per  via
telematica e facilitano  l'accesso  ad  altri  dati  provenienti  dal
SISTAN, anche nella forma di  dati  elementari,  nel  rispetto  della
normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3.  In  caso  di  omessa  trasmissione  dei  dati  senza   motivata
giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di  cui  al
comma  2,  su  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  l'amministrazione  competente  riduce  la  retribuzione  di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento. 
  4. A decorrere dal 2013, i risultati  delle  attivita'  di  cui  al
comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze
alle Amministrazioni centrali dello Stato. 
  5. Sulla base  delle  comunicazioni  fornite  alle  amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del comma 4,  e  in  coerenza  con  gli
obiettivi e gli interventi  indicati  nel  Documento  di  economia  e
finanza,  le  Amministrazioni   centrali   dello   Stato   propongono
nell'ambito di accordi triennali con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze norme volte a realizzare  il  superamento  della  spesa
storica e la graduale convergenza verso  gli  obiettivi  identificati
con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire  nella  legge
di stabilita', ovvero con apposito disegno di  legge  collegato  alla
manovra di finanza pubblica. 
  6.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  al
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti
di cui al comma 5  e  segnalano  eventuali  scostamenti  al  Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministro competente. 
  7. Il Rapporto sulla spesa  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 e 41 della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art. 39 Analisi e valutazione della spesa 
              1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora
          con le amministrazioni centrali dello  Stato,  al  fine  di
          garantire  il  supporto  per  la  verifica  dei   risultati
          raggiunti rispetto agli obiettivi di cui  all'articolo  10,
          comma 2, lettera e),  per  il  monitoraggio  dell'efficacia
          delle misure rivolte al  loro  conseguimento  e  di  quelle
          disposte per incrementare il livello  di  efficienza  delle
          amministrazioni  stesse.   La   collaborazione   ha   luogo
          nell'ambito di appositi nuclei  di  analisi  e  valutazione
          della spesa, istituiti  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   sono   disciplinate   la
          composizione e le modalita' di funzionamento dei nuclei. Ai
          predetti nuclei partecipa  anche  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica. 
              2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di  cui
          al   comma   1   viene   altresi'   svolta   la    verifica
          sull'articolazione  dei   programmi   che   compongono   le
          missioni, sulla coerenza delle norme  autorizzatorie  delle
          spese rispetto al contenuto dei programmi  stessi,  con  la
          possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
          legislativo, l'accorpamento e  la  razionalizzazione  delle
          leggi  di  finanziamento  per  renderne  piu'  semplice   e
          trasparente il  collegamento  con  il  relativo  programma,
          nonche' sulla rimodulabilita'  delle  risorse  iscritte  in
          bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
          finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello  Stato
          supporto metodologico per la definizione  delle  previsioni
          di spesa e dei fabbisogni associati  ai  programmi  e  agli
          obiettivi  indicati   nella   nota   integrativa   di   cui
          all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
          degli indicatori di risultato ad essi associati. 
              3. Le attivita' svolte dai nuclei di  cui  al  comma  1
          sono  funzionali   alla   formulazione   di   proposte   di
          rimodulazione  delle  risorse  finanziarie  tra  i  diversi
          programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23,  comma  3,  e
          alla predisposizione del  rapporto  sui  risultati  di  cui
          all'articolo 35, comma 2, lettera a). 
              4. Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche'  per  la  realizzazione   del   Rapporto   di   cui
          all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze
          istituisce e  condivide  con  le  amministrazioni  centrali
          dello  Stato,  nell'ambito  della   banca   dati   di   cui
          all'articolo 13, una apposita sezione che  raccoglie  tutte
          le  informazioni  necessarie   alla   realizzazione   degli
          obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo,  nonche'
          delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto  di  cui
          all'articolo 41. La banca dati  raccoglie  le  informazioni
          che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una
          procedura   da   definire   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le informazioni  di  cui  al
          presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e
          delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento   della    funzione    pubblica,    ai    fini
          dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   secondo   le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione." 
              "Art. 41 Rapporto  sulla  spesa  delle  amministrazioni
          dello Stato 
              1. Ogni  tre  anni,  a  partire  da  quello  successivo
          all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, anche sulla base delle attivita' di  cui
          all'articolo 39, elabora  un  Rapporto  sulla  spesa  delle
          amministrazioni dello Stato. 
              2.  Il  Rapporto  di  cui  al  comma  1   illustra   la
          composizione  e  l'evoluzione  della  spesa,  i   risultati
          conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo
          e  quelli  relativi  al  miglioramento   del   livello   di
          efficienza delle stesse amministrazioni. 
              3.  Il  Rapporto,  in  particolare,  per  i  principali
          settori e programmi di spesa: 
              a) esamina l'evoluzione e la composizione  della  spesa
          identificando  le  eventuali  aree  di  inefficienza  e  di
          inefficacia, anche attraverso la valutazione dei  risultati
          storici ottenuti; 
              b) propone gli indicatori di risultato da adottare; 
              c) fornisce la base analitica per la definizione  e  il
          monitoraggio  degli  indicatori  di  cui  alla  lettera  b)
          verificabili ex post, utilizzati al  fine  di  valutare  il
          conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e
          accrescere la qualita' dei servizi pubblici; 
              d)  suggerisce  possibili  riallocazioni  della  spesa,
          liberando risorse da destinare ai diversi settori di  spesa
          e ad iniziative considerate prioritarie; 
              e) fornisce la base analitica per la programmazione  su
          base  triennale  delle  iniziative  e  delle   risorse   su
          obiettivi verificabili, anche basandosi  sul  controllo  di
          gestione dei risultati. 
              4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa  e'
          predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di  ciascun
          triennio ed e' inviato al Parlamento. 
              5. All'articolo 3, comma 67, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, l'ultimo periodo e' soppresso."