Art. 9
Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa
storica delle Amministrazioni dello Stato
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di
superamento del criterio della spesa storica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro
dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con
i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi
di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi
individuano, tra l'altro, eventuali criticita' nella produzione ed
erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili
duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare,
per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte
specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche
ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro
complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni
centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle
banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione
necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le
amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via
telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal
SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della
normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata
giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al
comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di cui al
comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze
alle Amministrazioni centrali dello Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli
obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e
finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono
nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e
delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa
storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati
con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge
di stabilita', ovvero con apposito disegno di legge collegato alla
manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti
di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello
Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 39 e 41 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 39 Analisi e valutazione della spesa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora
con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di
garantire il supporto per la verifica dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia
delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle
disposte per incrementare il livello di efficienza delle
amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo
nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione
della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate la
composizione e le modalita' di funzionamento dei nuclei. Ai
predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di cui
al comma 1 viene altresi' svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le
missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle
spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la
possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle
leggi di finanziamento per renderne piu' semplice e
trasparente il collegamento con il relativo programma,
nonche' sulla rimodulabilita' delle risorse iscritte in
bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato
supporto metodologico per la definizione delle previsioni
di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli
obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attivita' svolte dai nuclei di cui al comma 1
sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi
programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e
alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo,
nonche' per la realizzazione del Rapporto di cui
all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze
istituisce e condivide con le amministrazioni centrali
dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui
all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte
le informazioni necessarie alla realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonche'
delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui
all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni
che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una
procedura da definire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al
presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e
delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini
dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione."
"Art. 41 Rapporto sulla spesa delle amministrazioni
dello Stato
1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo
all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, anche sulla base delle attivita' di cui
all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle
amministrazioni dello Stato.
2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la
composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati
conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo
e quelli relativi al miglioramento del livello di
efficienza delle stesse amministrazioni.
3. Il Rapporto, in particolare, per i principali
settori e programmi di spesa:
a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa
identificando le eventuali aree di inefficienza e di
inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati
storici ottenuti;
b) propone gli indicatori di risultato da adottare;
c) fornisce la base analitica per la definizione e il
monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b)
verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il
conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e
accrescere la qualita' dei servizi pubblici;
d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa,
liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa
e ad iniziative considerate prioritarie;
e) fornisce la base analitica per la programmazione su
base triennale delle iniziative e delle risorse su
obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di
gestione dei risultati.
4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa e'
predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun
triennio ed e' inviato al Parlamento.
5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, l'ultimo periodo e' soppresso."