ART. 10 (Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni - art. 8 del regolamento) 1. I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le funzioni relative a: a) ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici; b) consultazione e gestione del fascicolo informatico. 2. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall'interno degli uffici giudiziari, l'identificazione e' effettuata mediante coppia di credenziali "nome utente/password" ovvero mediante identificazione informatica ai sensi dell'articolo 6. 3. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall'esterno della Rete Giustizia, l'identificazione e' effettuata dal portale dei servizi telematici sulla base del sistema "Active Directory Nazionale" (ADN) e secondo le specifiche di cui all'articolo 6; ai soli fini del recupero dall'esterno delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile, e' sufficiente l'identificazione sulla base del sistema ADN purche' l'interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda l'indicazione del numero di ruolo generale nonche' del codice fiscale dell'attore principale e del convenuto principale del procedimento.