ART. 10 
 
       (Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni - 
                       art. 8 del regolamento) 
 
  1. I sistemi informatici  a  disposizione  dei  soggetti  abilitati
interni sono conformi alle regole di cui al D.M.  27  aprile  2009  e
mettono a disposizione le funzioni relative a: 
    a)  ricezione,  accettazione  e  trasmissione  dei  dati  e   dei
documenti informatici; 
    b) consultazione e gestione del fascicolo informatico. 
  2. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall'interno
degli uffici giudiziari,  l'identificazione  e'  effettuata  mediante
coppia  di  credenziali  "nome   utente/password"   ovvero   mediante
identificazione informatica ai sensi dell'articolo 6. 
  3. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma  1  dall'esterno  della
Rete Giustizia,  l'identificazione  e'  effettuata  dal  portale  dei
servizi  telematici  sulla  base  del   sistema   "Active   Directory
Nazionale" (ADN) e secondo le specifiche di cui  all'articolo  6;  ai
soli fini del recupero dall'esterno delle informazioni di registro da
parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile,  e'
sufficiente l'identificazione sulla  base  del  sistema  ADN  purche'
l'interrogazione   dei   dati   finalizzati   al   recupero   preveda
l'indicazione del numero di ruolo generale nonche' del codice fiscale
dell'attore principale e del convenuto principale del procedimento.