ART. 11 (Fascicolo informatico - art. 9 del regolamento) 1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonche' le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresi' le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, e' la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutte le primitive - esposte attraverso appositi web service - necessarie per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo le normative in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione. 3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale); c) la data e l'ora dell'accesso. Il suddetto file di log e' sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni.