ART. 11 
 
          (Fascicolo informatico - art. 9 del regolamento) 
 
  1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti,  allegati,
ricevute di  posta  elettronica  certificata)  da  chiunque  formati,
nonche' le copie informatiche dei documenti;  raccoglie  altresi'  le
copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su
supporto cartaceo. 
  2. Il sistema di gestione  del  fascicolo  informatico,  realizzato
secondo quanto previsto all'articolo 41 del  CAD,  e'  la  parte  del
sistema documentale del Ministero della giustizia che  si  occupa  di
archiviare e reperire tutti i  documenti  informatici,  prodotti  sia
all'interno che all'esterno; fornisce pertanto  ai  sistemi  fruitori
(sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi
telematici e  strumenti  a  disposizione  dei  magistrati)  tutte  le
primitive - esposte attraverso appositi web service - necessarie  per
il  recupero,  l'archiviazione  e  la  conservazione  dei   documenti
informatici, secondo le normative in vigore; l'accesso al sistema  di
gestione documentale avviene soltanto  per  il  tramite  dei  sistemi
fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione. 
  3.  Le  operazioni  di  accesso  al  fascicolo   informatico   sono
registrate in un apposito  file  di  log  che  contiene  le  seguenti
informazioni: 
    a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; 
    b) il riferimento al documento  prelevato  o  consultato  (codice
identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale); 
    c) la data e l'ora dell'accesso. 
  Il suddetto file di log e' sottoposto a procedura di conservazione,
sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni.