ART. 3 
 
       (Infrastrutture informatiche - art. 3 del regolamento) 
 
  1)  Il  sistema  informatico  del  Ministero  della  giustizia   e'
articolato, salvo le infrastrutture  unitarie  e  comuni,  a  livello
interdistrettuale  e  distrettuale.  In  fase  transitoria  e  quando
ragioni tecniche lo rendono assolutamente necessario, possono  essere
mantenute strutture a livello locale. 
  2) Fermo  quanto  previsto  da  altre  disposizioni,  costituiscono
infrastrutture  unitarie  e  comuni  le  banche  dati  e  i   sistemi
informatici indicati nell'allegato 1. 
  3) Il sistema di  posta  elettronica  certificata  e'  gestito  dal
fornitore presso la propria sala server, collegata ad SPC secondo  le
relative regole di interoperabilita' e sicurezza. 
  4) Il dispiegamento di detti sistemi rispetta  le  disposizioni  di
cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27  aprile  2009,
recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta  dei  registri
informatizzati dell'amministrazione della giustizia". 
  5) Il Responsabile S.I.A. emana  ed  aggiorna  periodicamente,  con
proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione  del
sistema informatico, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali. Le linee guida sono rese note con gli opportuni  strumenti
di   comunicazione   ed   in   ogni   caso    sul    sito    internet
dell'Amministrazione. 
  6) Le strutture elaborative serventi ed i  dati  sono  allocati  in
corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.