ART. 7 
 
(Registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  -  art.   7   del
                            regolamento) 
 
  1. Il Registro Generale degli Indirizzi  Elettronici  (ReGIndE)  e'
gestito  dal  Ministero   della   giustizia   e   contiene   i   dati
identificativi nonche' l'indirizzo  di  PEC  dei  soggetti  abilitati
esterni. 
  2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni  che  intendono
fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento. 
  3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria
utilizzano il ReGIndE al fine di evitare  l'inserimento  manuale  dei
dati. 
  4. Le categorie di soggetti  (nel  prosieguo  anche  enti)  il  cui
profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono: 
    a) soggetti appartenenti ad un ente  pubblico  che  svolgano  uno
specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad  esempio  avvocati  e
funzionari  dell'INPS  e  dell'Avvocatura  dello  Stato,  avvocati  e
funzionari delle PP.AA.); 
    b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
(ad  esempio  consiglio  dell'ordine  degli  avvocati   o   consiglio
nazionale del Notariato); 
    c) professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti quei soggetti
nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio -  o  piu'  in
generale ausiliari del giudice - non appartenenti  ad  un  ordine  di
categoria o che appartengono ad  ente/ordine  professionale  che  non
abbia  ancora  inviato  l'albo  al  Ministero  della  giustizia   (ad
eccezione degli avvocati). 
  5. Il ReGIndE non gestisce informazioni gia' presenti  in  registri
disponibili alle PP.AA., qualora  questi  siano  accessibili  in  via
telematica ai sensi dell'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia;
da tali registri (tra cui il registro delle imprese, delle  pubbliche
amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati gli indirizzi di PEC
dei professionisti e delle imprese, nonche' gli indirizzi CEC-PAC dei
cittadini ivi censiti. 
  6. Il ReGIndE e' direttamente accessibile dai  sistemi  interni  al
dominio giustizia, attraverso un apposito web service. 
  7. Il  ReGIndE  e'  consultabile  dai  soggetti  abilitati  esterni
tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale dei  Servizi
Telematici  (area  riservata),  su  connessioni  sicure   (SSL   v3),
attraverso un apposito web service; i relativi WSDL  sono  pubblicati
nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.