ART. 7 (Registro generale degli indirizzi elettronici - art. 7 del regolamento) 1. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e' gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonche' l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni. 2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento. 3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l'inserimento manuale dei dati. 4. Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono: a) soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.); b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio consiglio dell'ordine degli avvocati o consiglio nazionale del Notariato); c) professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti quei soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio - o piu' in generale ausiliari del giudice - non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati). 5. Il ReGIndE non gestisce informazioni gia' presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; da tali registri (tra cui il registro delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonche' gli indirizzi CEC-PAC dei cittadini ivi censiti. 6. Il ReGIndE e' direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio giustizia, attraverso un apposito web service. 7. Il ReGIndE e' consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici (area riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.