ART. 8 (Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici - art. 7 del regolamento) 1. L'alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente le informazioni necessarie ad identificare: a) l'ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva; b) il nominativo e il codice fiscale del delegato all'invio dell'albo, che dovra' sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata l'albo in trasmissione; c) la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo. 2. Il documento di censimento di cui al comma precedente aderisce al modello reperibile nell'area pubblica del portale e viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it. 3. Terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, l'ente mittente del documento di censimento riceve una risposta; in caso di esito positivo, l'ente puo' procedere all'invio dell'albo secondo le seguenti specifiche: a) il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non sono considerati i messaggi di posta ordinaria; b) non vi sono vincoli sull'oggetto ne' sul body del messaggio; c) l'indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati all'invio e riportati nel documento di censimento; d) deve essere allegato un solo file (ComunicazioniSoggetti.xml), sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; e) la firma digitale o firma elettronica qualificata deve appartenere al soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b, sulla base del codice fiscale censito; f) il file ComunicazioniSoggetti.xml deve essere conforme all'XML-Schema di cui all'Allegato 2; g) il codice ente specificato nel file deve essere tra quelli censiti. 4. Il mancato rispetto di uno o piu' dei vincoli di cui all'articolo precedente comporta un messaggio automatico di esito negativo; in questo caso l'allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato. 5. A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso "- Esito" e riporta in allegato l'esito dell'elaborazione del messaggio con le eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, e' descritto nell'Allegato 3. 6. L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che presuppongono la validita' dell'invio di un albo (ad esempio: censimento dell'ente richiedente e dei soggetti abilitati all'invio dell'albo). 7. Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito dell'inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, viene inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l'avvenuta registrazione.