ART. 9 (Professionisti non iscritti in albi - art. 7 del regolamento) 1. I professionisti non iscritti all'albo, oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando altresi' l'inserimento (upload) del file che contiene copia informatica, in formato PDF, dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale file e' sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che intende iscriversi. 2. Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta registrazione con le medesime modalita' di cui all'articolo precedente, con la differenza che il file ComunicazioniSoggetti.xml e' digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA. 3. Qualora il professionista di cui al comma 1 s'iscriva ad un albo, oppure pervenga copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.