ART. 9 
 
   (Professionisti non iscritti in albi - art. 7 del regolamento) 
 
  1. I professionisti non iscritti all'albo, oppure per  i  quali  il
proprio ordine di appartenenza  non  abbia  provveduto  all'invio  di
copia dell'albo (ad  eccezione  degli  avvocati),  si  registrano  al
ReGIndE attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il  Portale
dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando  altresi'
l'inserimento (upload) del file che contiene  copia  informatica,  in
formato PDF, dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale  file
e' sottoscritto con firma digitale o  firma  elettronica  qualificata
dal soggetto che intende iscriversi. 
  2. Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta  registrazione  con  le
medesime modalita' di cui all'articolo precedente, con la  differenza
che il file ComunicazioniSoggetti.xml  e'  digitalmente  sottoscritto
con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA. 
  3. Qualora il professionista di cui al  comma  1  s'iscriva  ad  un
albo,  oppure  pervenga  copia  dell'albo  da  parte  dell'ordine  di
appartenenza, prevalgono i  dati  trasmessi  dall'ordine  stesso;  in
questo caso il sistema  cancella  la  prima  iscrizione  e  invia  un
messaggio PEC di cortesia al professionista.