Art. 4 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente: 
    «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter
e  5-quater,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
          competenza  penale   del   giudice   di   pace,   a   norma
          dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.  468),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Competenza per materia). - 1.  Il  giudice  di
          pace e' competente: 
                a) per i delitti consumati o tentati  previsti  dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo  comma  perseguibili  a  querela  di  parte,   590,
          limitatamente alle fattispecie perseguibili  a  querela  di
          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
          professionale e dei fatti  commessi  con  violazione  delle
          norme per la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o
          relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano  determinato
          una malattia  professionale  quando,  nei  casi  anzidetti,
          derivi una malattia di durata  superiore  a  venti  giorni,
          nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo
          590, terzo comma, quando si tratta  di  fatto  commesso  da
          soggetto  in  stato   di   ebbrezza   alcolica   ai   sensi
          dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  c),  del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto   di
          sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  594,  595,  primo  e
          secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631,  salvo  che
          ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 632,  salvo
          che ricorra l'ipotesi di cui all'  articolo  639-bis,  633,
          primo  comma,  salvo   che   ricorra   l'ipotesi   di   cui
          all'articolo 639-bis, 635,  primo  comma,  636,  salvo  che
          ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis,  637,  638,
          primo comma, 639, primo comma e 647 del codice penale; 
                b) per le  contravvenzioni  previste  dagli  articoli
          689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 
              2. Il giudice di pace  e'  altresi'  competente  per  i
          delitti, consumati o  tentati,  e  per  le  contravvenzioni
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
                a) articoli 25 e 62, terzo comma, del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia  di
          sicurezza»; 
                b) articoli 1095, 1096 e 1119 del  regio  decreto  30
          marzo  1942,  n.  327,  recante  «Approvazione  del   testo
          definitivo del codice della navigazione»; 
                c)  articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del
          testo organico delle  norme  sulla  disciplina  dei  rifugi
          alpini"; 
                d) articoli 102 e  106  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  recante  "Testo
          unico  delle  leggi  per  l'elezione   della   Camera   dei
          deputati"; 
                e) articolo  92  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  recante  "Testo  unico
          delle leggi per la composizione e la elezione degli  organi
          delle amministrazioni comunali"; 
                f)  articolo  15,  secondo  comma,  della  legge   28
          novembre  1965,  n.  1329,   recante   "Provvedimenti   per
          l'acquisto di nuove macchine utensili"; 
                g) articolo 3 della legge 8 novembre  1991,  n.  362,
          recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; 
                h) articolo 51 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,
          recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
          sulla iniziativa legislativa del popolo"; 
                i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
          e  65,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme  in
          materia di polizia, sicurezza e regolarita'  dell'esercizio
          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; 
                l) articoli 18 e 20 della legge  2  agosto  1982,  n.
          528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure  per
          il personale del lotto"; 
                m) articolo 17, comma 3, della legge 4  maggio  1990,
          n. 107, recante "Disciplina per le attivita'  trasfusionali
          relative al sangue umano ed ai suoi  componenti  e  per  la
          produzione di plasmaderivati"; 
                n) articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  27
          settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive
          n. 87/404/CEE e n.  90/488/CEE  in  materia  di  recipienti
          semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della  legge
          29 dicembre 1990, n. 428"; 
                o) articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  27
          settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
          n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
          a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre  1990,  n.
          428"; 
                p) [soppressa]; 
                q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e  5,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  "Nuovo
          codice della strada"; 
                r) articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  14
          dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della  direttiva
          n.   90/385/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi
          medici impiantabili attivi"; 
                s) articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione  della  direttiva
          n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici"; 
                s-bis)  articolo  10-bis  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo  14,  commi
          1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e  2  e'
          tuttavia  del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'   delle
          circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge  15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile  1993,
          n. 122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          giugno 1993, n. 205. 
              4. Rimane ferma  la  competenza  del  tribunale  per  i
          minorenni.».