Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter
e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo
590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 632, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 633,
primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 637, 638,
primo comma, 639, primo comma e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di
sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione»;
c) articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del
testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi
alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
e) articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15, secondo comma, della legge 28
novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990,
n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428";
o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n.
428";
p) [soppressa];
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice della strada";
r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi";
s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";
s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi
1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i
minorenni.».