Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
   1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3),  connesse  all'adeguamento  dei  centri  di  identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa  di  euro  16.824.813  per  l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente: 
    a) per l'anno  2011,  quanto  ad  euro  16.824.813,  mediante  ((
corrispondente ))  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con  corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel  conto  dei  residui
nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di  spesa,
pari  a  120  milioni  di  euro,  che  e'  versata  ))  su   apposita
contabilita'  speciale  nell'anno  2011,  ai  fini  del  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato in ragione  di  euro  40.000.000
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio  2009,  n.  94
          (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170: 
              «30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati  in  euro
          25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere
          dall'anno 2010, e dal comma 22,  lettera  l),  valutati  in
          euro 35.000.000 per l'anno 2009,  in  euro  87.064.000  per
          l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e  in  euro
          55.057.200  a  decorrere  dall'anno  2012,  di   cui   euro
          35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010
          ed  euro  21.050.000  per  l'anno   2011   destinati   alla
          costruzione    e    ristrutturazione    dei    centri    di
          identificazione ed espulsione, si provvede: 
                a)  quanto  a  48.401.000  euro  per   l'anno   2009,
          64.796.000  euro  per  l'anno  2010  e  52.912.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2009-2011,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando   gli
          accantonamenti di cui alla tabella 1; 
                b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2009-2011, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2; 
                c) quanto a euro 11.897.325  per  l'anno  2009,  euro
          21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011
          ed euro 35.876.300 a  decorrere  dall'anno  2012,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
          5, comma 4,  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133.».