Art. 5
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante ((
corrispondente )) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel conto dei residui
nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa,
pari a 120 milioni di euro, che e' versata )) su apposita
contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:
«30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro
25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere
dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l), valutati in
euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per
l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro
55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro
35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010
ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla
costruzione e ristrutturazione dei centri di
identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009,
64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a
decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro
21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011
ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.».