Art. 4 
 
 
       Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro  399.704.836  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle  missioni  in  Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force  (ISAF)  ed  EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2011, n. 9. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di  euro  92.021.055  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime  Task  Force,  di  cui  all'articolo   4,   comma   2,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di  euro  33.234.000  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011,  n.
9, di seguito elencate: 
    a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union  Rule  of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo; 
    b) Joint Enterprise. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  150.248  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la  missione  denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),   di   cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa  di  euro  7.308.028  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  603.986  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary  International  Presence  in   Hebron   (TIPH2),   di   cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre  2011,  la  spesa  di  euro  61.345  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio
2011, n. 9. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  128.507  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  e   dell'Unione   Africana   in   Sudan,   denominata   United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  228,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  30
settembre 2011, la  spesa  di  euro  104.721  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo  denominata  EUPOL  RD
CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre
2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio
2011, n. 9. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  134.228  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping   Force   in   Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 4,  comma  10,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2011, n. 9. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 158.749  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  assistenza  alle  Forze  armate   albanesi,   di   cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  30
settembre 2011, la  spesa  di  euro  353.164  per  la  proroga  della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di  euro  20.873.434  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione  della  NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo  4,  comma  13,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa  di  euro  4.240.689  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq  in  attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle  Forze  armate  e  di
polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 febbraio 2011, n. 9. 
  15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre  2011,
la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di  personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse  con  le  missioni  in  Afghanistan  e  in  Iraq,   di   cui
all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  508.319  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale   militare   alla   missione   militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui  all'articolo  4,
comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre  2011,  l'ulteriore  spesa  di  euro   64.255.200   per   la
stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di  durata
annuale e per  la  realizzazione  di  infrastrutture,  relativi  alle
missioni di cui al presente decreto. 
  18. Al fine di sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e  fino  al  31  dicembre
2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per  interventi  urgenti  o
acquisti e lavori da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei  casi
di necessita' e urgenza dal comandante del contingente  militare  che
partecipa alla missione ISAF in Afghanistan. 
  19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  30
settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione  militare
di attuazione degli interventi per la protezione dei civili  e  delle
aree a popolazione civile della  Jamahiriya  Araba  Libica  sotto  la
minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo  nello
spazio aereo della Jamahiriya Araba  Libica  e  per  l'embargo  delle
armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
  20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400  per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  867.940  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
denominata European Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX
Kosovo) e di euro 31.480  per  la  proroga  della  partecipazione  di
personale della Polizia di  Stato  alla  missione  denominata  United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4,  comma  20,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre  2011,  la  spesa  di  euro  63.730  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla  missione  in
Palestina,  denominata  European  Union  Police   Mission   for   the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo  4,  comma
21, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  270.851  per  la  proroga  della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla  missione  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo  4,  comma  22,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa  di  euro  1.600.179  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2011, n. 9. 
  25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  342.220  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione denominata European Union Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2011, n. 9. 
  26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  227.628  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alle
unita'  di  coordinamento  interforze  denominate  Joint   Multimodal
Operational Units(JMOUs) costituite  in  Afghanistan,  Emirati  Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2011, n. 9. 
  27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  260.991  per  la  proroga  della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia  penitenziaria  e  personale  amministrativo  del
Ministero della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
Rule of Law Mission in Kosovo(EULEX Kosovo), di cui  all'articolo  4,
comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la  partecipazione  di  un
magistrato  collocato  fuori  ruolo  alla  missione   in   Palestina,
denominata  European  Union  Police  Mission  for   the   Palestinian
Territories(EUPOL COPPS),  di  cui  all'articolo  4,  comma  28,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione  di  due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in  Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission(EUPM), di  cui  all'articolo
4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000  per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  31.  Per  il  completamento  delle  attivita'  di  attuazione   del
memorandumdi  intesa  di  cooperazione  tecnica  nel  settore   della
sicurezza tra il Governo della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo
della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  e'  autorizzato  a  cedere,  a
titolo  gratuito,  al  Governo  della  Repubblica  di   Panama,   con
contestuale cancellazione  dai  registri  inventariali  e  dai  ruoli
speciali  del  naviglio  militare  dello  Stato,  le  unita'   navali
denominate CP902 «Diciotti» e CP903 «Dattilo» in dotazione  al  Corpo
delle capitanerie di porto. Per  la  finalita'  di  cui  al  presente
comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  3,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166,  limitatamente
alla parte destinata alle esigenze di cui al  comma  2  del  medesimo
articolo 3-bis, e' incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000,
a copertura degli oneri  derivanti  dalla  mancata  retrocessione  in
permuta delle unita' navali di cui al  primo  periodo  alla  societa'
aggiudicataria  della  procedura  concorsuale   avviata   con   bando
pubblicato  nel  Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
europea n. 97 del 20 maggio 2010. 
  (( 31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei
relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del  Corpo  di
cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la tabella D  allegata  al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla tabella  D
di cui all'allegato  A  annesso  al  presente  decreto.  Le  maggiori
entrate derivanti dalla disposizione di cui al  presente  comma  sono
destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle  capitanerie
di porto - Guardia costiera. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 16 e da  19  a
          29, del citato decreto-legge n. 228 del  2010,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n.  9,  e'
          il seguente: 
              "Art. 4. Missioni internazionali delle Forze  armate  e
          di polizia. - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
          2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000
          per la proroga della partecipazione di  personale  militare
          alle  missioni  in  Afghanistan,  denominate  International
          Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL  AFGHANISTAN,  di
          cui all'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio
          2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2010, n. 126. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la
          proroga  della  partecipazione  del  contingente   militare
          italiano alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,
          denominata  United  Nations  Interim   Force   in   Lebanon
          (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella  UNIFIL
          Maritime Task Force, di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alle
          missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2010,  n.  126,  di
          seguito elencate: 
                a) Multinational  Specialized  Unit  (MSU),  European
          Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),
          Security Force Training Plan in Kosovo; 
                b) Joint Enterprise. 
              4. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  147.799  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione   dell'Unione   europea   in    Bosnia-Erzegovina,
          denominata  ALTHEA,  nel  cui  ambito  opera  la   missione
          denominata   Integrated   Police   Unit   (IPU),   di   cui
          all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6  luglio  2010,
          n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2010, n. 126. 
              5. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione nel Mediterraneo denominata Active  Endeavour,  di
          cui all'articolo 4, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio
          2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2010, n. 126. 
              6. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  594.139  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione denominata  Temporary  International  Presence  in
          Hebron  (TIPH2),  di  cui  all'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa  di  euro  60.346  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea di assistenza  alle  frontiere
          per il valico di Rafah, denominata  European  Union  Border
          Assistance  Mission  in  Rafah  (EUBAM   Rafah),   di   cui
          all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2010,
          n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2010, n. 126. 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  126.459  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle Nazioni  Unite  e  dell'Unione  Africana  in
          Sudan, denominata United Nations/African Union  Mission  in
          Darfur (UNAMID),  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  206.026  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea nella  Repubblica  democratica
          del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4,
          comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2010,   n.   102,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2010,
          n. 126. 
              10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  132.039  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle  Nazioni  Unite  denominata  United  Nations
          Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui  all'articolo
          4, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2010,
          n. 126. 
              11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  653.993  per  la
          prosecuzione  delle  attivita'  di  assistenza  alle  Forze
          armate albanesi, di  cui  all'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  694.810  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione  di  vigilanza  dell'Unione  europea  in  Georgia,
          denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4,  comma  12,
          del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per  la
          proroga  della   partecipazione   di   personale   militare
          all'operazione  militare  dell'Unione  europea   denominata
          Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della
          pirateria,  di  cui   all'articolo   4,   comma   13,   del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115  per  la
          proroga  della   partecipazione   di   personale   militare
          impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione  e
          addestramento delle Forze armate e di polizia irachene,  di
          cui all'articolo 4, comma 14, del  decreto-legge  6  luglio
          2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2010, n. 126. 
              15. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2011 e  fino  al  30
          giugno 2011, la spesa di euro  12.169.041  per  la  proroga
          dell'impiego di  personale  militare  negli  Emirati  Arabi
          Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze  connesse  con  le
          missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui  all'articolo  4,
          comma  15,  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.   102,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2010,
          n. 126. 
              16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  681.198  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione  militare  dell'Unione  europea  denominata   EUTM
          Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge
          6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              17. (omissis). 
              18. (omissis). 
              19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465  per  la
          prosecuzione dei programmi di cooperazione delle  Forze  di
          polizia  italiane  in  Albania  e   nei   Paesi   dell'area
          balcanica,  di  cui   all'articolo   4,   comma   20,   del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  853.940  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata European Union Rule  of  Law
          Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro  30.700  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata United  Nations  Mission  in
          Kosovo (UNMIK),  di  cui  all'articolo  4,  comma  21,  del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa  di  euro  64.040  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
          Police  Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL
          COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del  decreto-legge
          6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  269.002  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri e della  Polizia  di  Stato  alla  missione  in
          Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
          (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del  decreto-legge
          6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2010, n. 126. 
              23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia  di  finanza  alla  missione  in  Libia,   di   cui
          all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 6 luglio  2010,
          n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2010, n. 126, e per garantire la manutenzione  ordinaria  e
          l'efficienza  delle  unita'  navali  cedute   dal   Governo
          italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi  di
          cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana  e  la
          Grande Giamahiria  araba  libica  popolare  socialista  per
          fronteggiare il fenomeno  dell'immigrazione  clandestina  e
          della tratta degli esseri umani. 
              24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  1.471.724  e  di
          euro  368.141  per  la  proroga  della  partecipazione   di
          personale del Corpo della guardia di finanza alle  missioni
          in   Afghanistan,   denominate    International    Security
          Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL  Afghanistan,  di  cui
          all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio  2010,
          n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2010, n. 126. 
              25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  411.201  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alla missione denominata European  Union
          Rule of Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6 luglio  2010,
          n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2010, n. 126. 
              26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  309.077  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alle unita' di coordinamento  interforze
          denominate  Joint  Multimodal  Operational  Units   (JMOUs)
          costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di
          cui all'articolo 4, comma 28, del  decreto-legge  6  luglio
          2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2010, n. 126. 
              27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa di  euro  260.991  per  la
          proroga della partecipazione di  sei  magistrati  collocati
          fuori   ruolo,   personale   del   Corpo   della    polizia
          penitenziaria  e  personale  amministrativo  del  Ministero
          della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
          Rule of Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 6 luglio  2010,
          n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
          2010, n. 126. 
              28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa  di  euro  19.254  per  la
          partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo  alla
          missione in Palestina,  denominata  European  Union  Police
          Mission for the Palestinian Territories (EUPOL  COPPS),  di
          cui all'articolo 4, comma 30, del  decreto-legge  6  luglio
          2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2010, n. 126. 
              29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2011  e
          fino al 30 giugno 2011, la spesa  di  euro  96.971  per  la
          partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla
          missione in Bosnia-Erzegovina,  denominata  European  Union
          Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 31, del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.". 
                
              - Il testo dell'articolo 6,  comma  2,  della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del  13  agosto
          2007, e' il seguente: 
              "2. Spettano all'AISE inoltre le attivita'  in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia.". 
              - Il testo dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  25
          settembre  2009,   n.   135   (Disposizioni   urgenti   per
          l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di
          sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          2009, n. 166, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223
          del 25 settembre 2009, e' il seguente: 
              "Art.  3-bis.   Attuazione   della   decisione   quadro
          2001/500/GAI  del  Consiglio,  del  26   giugno   2001,   e
          recepimento  della  direttiva  2009/17/CE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 - 1. Nelle more
          della piena attuazione della decisione quadro  2001/500/GAI
          del  Consiglio,  del  26  giugno   2001,   concernente   il
          riciclaggio     di     denaro,     l'individuazione,     il
          rintracciamento, il congelamento o sequestro e la  confisca
          degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009  e'
          autorizzata l'implementazione del programma pluriennale  di
          dotazione infrastrutturale di cui all'  articolo  1,  comma
          93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              2. Al fine  di  garantire  la  piena  attuazione  della
          normativa  comunitaria  in  materia  di  monitoraggio   del
          traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico
          recepimento  della  direttiva  2009/17/CE  del   Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,  recante
          modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo  scopo  di
          assicurare il  rispetto  delle  previsioni  comunitarie  in
          materia di controllo e vigilanza  sull'attivita'  di  pesca
          attraverso  l'accrescimento,  sul  piano  operativo,  della
          capacita' dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo
          a  mare,  dall'anno  2009  e'  autorizzato  l'avvio  di  un
          programma   pluriennale   per    l'implementazione    degli
          interventi di cui all' articolo 2, comma 99, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per l'attuazione  dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo  e'  istituito  un  Fondo  presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura  pari
          al 50 per cento per ciascuna  delle  finalita'  di  cui  ai
          medesimi  commi,   cui   affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  le   complessive
          risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate
          alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa
          di cui all' articolo 1, comma 884, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, nonche' le risorse per  contributi  dall'anno
          2009, non ancora impegnate alla data del 1°  ottobre  2009,
          della predetta autorizzazione  di  spesa,  che  si  intende
          corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli
          eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di
          cui al presente comma. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              - Il decreto legge 31 luglio 1954, n.  533  (Disciplina
          relativa ai diritti,  compensi  e  proventi  percepiti  dal
          personale  dell'Amministrazione  dello  Stato),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  31  luglio  1954,  e'
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  settembre
          1954, n. 869. La tabella D stabilisce  i  tributi  speciali
          per servizi resi  dal  Ministero  della  marina  mercantile
          (Personale delle Capitanerie di porto).