(( Art. 4 bis
Misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale
interessati da limitazioni imposte da attivita' operative ex
Risoluzione ONU n. 1973
1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma
616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte
relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10
milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno e di
rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da
ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attivita'
operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla
operativita' degli scali aeroportuali civili.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
province interessate, si provvede, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla individuazione degli interventi da attuare in riferimento al
comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e' il
seguente:
"616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni
legislative.".
- Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il
seguente:
"11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.".