(( Art. 4 bis 
 
Misure di sostegno e di rilancio  dei  settori  dell'economia  locale
  interessati  da  limitazioni  imposte  da  attivita'  operative  ex
  Risoluzione ONU n. 1973 
 
  1. La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma
616, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  per  la  quota  parte
relativa ai  proventi  per  l'anno  2011  delle  addizionali  di  cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24  dicembre  2003,
n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro  10
milioni, e'  destinata  all'adozione  di  misure  di  sostegno  e  di
rilancio dei settori  dell'economia  delle  province  interessate  da
ingenti danni a seguito delle  limitazioni  imposte  dalle  attivita'
operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso  sulla
operativita' degli scali aeroportuali civili. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della difesa e delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentite  le
province interessate, si provvede, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla individuazione degli interventi da  attuare  in  riferimento  al
comma 1. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 616, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e'  il
          seguente: 
              "616. In relazione a quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita'    stabilite    dalle     stesse     disposizioni
          legislative.". 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 11,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-legge
          finanziaria 2004),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e'  il
          seguente: 
              "11. E' istituita l'addizionale  comunale  sui  diritti
          d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale  e'
          pari a 1,00 euro per passeggero  imbarcato  ed  e'  versata
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un  apposito
          fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti destinato  a  compensare  ENAV  Spa,  secondo
          modalita'  regolate  dal  contratto  di  servizio  di   cui
          all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per  i
          costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la  sicurezza  ai
          propri impianti e per garantire la sicurezza  operativa  e,
          quanto alla residua quota, in un apposito  fondo  istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo  traffico  aeroportuale   secondo   i   seguenti
          criteri: 
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti  secondo  la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del territorio comunale inglobata nel recinto  aeroportuale
          sul totale del sedime; percentuale della superficie  totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; 
                b) al fine di pervenire ad efficaci misure di  tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento del totale per il finanziamento di misure volte  alla
          prevenzione  e  al  contrasto  della  criminalita'   e   al
          potenziamento della sicurezza nelle strutture  aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.".