Art. 5 
 
 
            Ulteriori misure di contrasto alla pirateria 
 
  1.  Il  Ministero  della  difesa,   nell'ambito   delle   attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria al fine  di  garantire  la
liberta' di navigazione  del  naviglio  commerciale  nazionale,  puo'
stipulare con l'armatoria  privata  italiana  e  con  altri  soggetti
dotati di specifico potere di rappresentanza della  citata  categoria
convenzioni per la protezione delle navi battenti  bandiera  italiana
in  transito  negli  spazi  marittimi  internazionali  a  rischio  di
pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa,  sentiti
il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International
Maritime Organization(IMO), mediante l'imbarco,  a  richiesta  e  con
oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP)
della Marina, che puo' avvalersi anche di personale delle altre Forze
armate, e del relativo  armamento  previsto  per  l'espletamento  del
servizio. 
  2. Il personale militare componente i nuclei  di  cui  al  comma  1
opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate
dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale
fa capo la  responsabilita'  esclusiva  dell'attivita'  di  contrasto
militare alla pirateria, e  al  personale  da  esso  dipendente  sono
attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente  di
polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui  agli  articoli  1135  e
1136 del codice della navigazione e a  quelli  ad  essi  connessi  ai
sensi dell'articolo 12 del codice di procedura  penale.  Al  medesimo
personale sono  corrisposti,  previa  riassegnazione  delle  relative
risorse versate all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita'
previste per i militari imbarcati sulle  unita'  della  Marina  negli
spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi  1-sexies  e  1-septies,  del  decreto-legge  4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2009, n. 197, (( intendendosi )) sostituita alla  necessita'
delle operazioni militari la necessita' di proteggere il naviglio  di
cui al comma 1. 
  3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di  cui  al
comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti  oneri,  comprensivi
delle spese per il personale di cui al  comma  2  e  delle  spese  di
funzionamento, come definiti nelle convenzioni di  cui  al  comma  1,
mediante   versamenti   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
integralmente  riassegnati,  entro  sessanta  giorni,  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615,  616  e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  (( 4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto  alla
pirateria  e  della  partecipazione  di   personale   militare   alle
operazioni di cui all'articolo 4, comma  13,  del  presente  decreto,
anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del
10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «
Maritime Safety  Committee  »  (MSC)  delle  Nazioni  Unite  in  seno
all'«International Maritime Organization» (IMO), e'  consentito,  nei
casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma
1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie
giurate, autorizzate ai sensi degli articoli  133  e  134  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti  bandiera
italiana, che transitano in acque internazionali individuate  con  il
decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse. 
  5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo
delle navi predisposte per la difesa da atti di  pirateria,  mediante
l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie  ricomprese  nelle
«best management practices» di autoprotezione del  naviglio  definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del
comma 5-bis, attraverso il  ricorso  a  guardie  giurate  individuate
preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle  Forze
armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva,  e
che abbiano superato i corsi teorico-pratici di  cui  all'articolo  6
del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo  18  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
  5-bis. Il personale  di  cui  al  comma  4,  nell'espletamento  del
servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque
internazionali a rischio di pirateria ivi previsti,  puo'  utilizzare
le armi in dotazione delle navi,  appositamente  predisposte  per  la
loro  custodia,   detenute   previa   autorizzazione   del   Ministro
dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi  dell'articolo  28  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18  giugno  1931,  n.  773.  La  predetta  autorizzazione  e'
rilasciata anche per  l'acquisto,  il  trasporto  e  la  cessione  in
comodato al medesimo personale di cui al comma 4. 
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro della difesa e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
determinate le modalita'  attuative  dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,
comprese quelle relative al porto e al trasporto  delle  armi  e  del
relativo munizionamento, alla quantita'  di  armi  detenute  a  bordo
della nave  e  alla  loro  tipologia,  nonche'  ai  rapporti  tra  il
personale di cui al comma 4  ed  il  comandante  della  nave  durante
l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. )) 
    
  6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a
6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle
navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4. 
  (( 6-bis. All'articolo 111, comma 1,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie  di
comunicazione marittime  al  di  la'  del  limite  esterno  del  mare
territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107;». 
  6-ter. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo degli articoli 1135 e 1136 del Codice  della
          navigazione e' il seguente: 
              "Art. 1135. Pirateria - Il comandante o l'ufficiale  di
          nave  nazionale  o  straniera,   che   commette   atti   di
          depredazione in danno di una nave nazionale o  straniera  o
          del  carico,  ovvero  a  scopo  di  depredazione   commette
          violenza  in  danno  di  persona  imbarcata  su  una   nave
          nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci
          a venti anni. 
              Per gli altri componenti  dell'equipaggio  la  pena  e'
          diminuita  in  misura  non  eccedente  un  terzo;  per  gli
          estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.". 
                
              "Art. 1136. Nave sospetta di pirateria - Il  comandante
          o  l'ufficiale  di  nave  nazionale  o  straniera,  fornita
          abusivamente di armi, che naviga senza essere munita  delle
          carte di bordo, e' punito con la  reclusione  da  cinque  a
          dieci anni. 
              Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.". 
              - Il testo dell'articolo 12  del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente: 
              "Art. 12. Casi di connessione - 1. Si ha connessione di
          procedimenti: 
                a) se il reato per cui si procede e'  stato  commesso
          da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro,  o  se
          piu' persone con condotte  indipendenti  hanno  determinato
          l'evento; 
                b) se una persona e' imputata di piu' reati  commessi
          con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni  od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; 
                c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
          commessi per eseguire o per occultare gli altri.". 
              - Il testo  dell'articolo  5,  comma  da  1  a  6,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  209,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga
          della partecipazione italiana a  missioni  internazionali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31  dicembre
          2008, e' il seguente: 
              "1. Al personale militare che partecipa  alle  missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma. 
              4. I reati previsti dagli  articoli  1135  e  1136  del
          codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
          dell'articolo  12  del  codice  di  procedura  penale,   se
          commessi  a  danno  dello  Stato  o  di  cittadini  o  beni
          italiani, in alto mare o in  acque  territoriali  altrui  e
          accertati nelle aree in cui si svolge la  missione  di  cui
          all'articolo  3,   comma   14,   sono   puniti   ai   sensi
          dell'articolo 7  del  codice  penale  e  la  competenza  e'
          attribuita al tribunale di Roma. 
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo  ovvero  di
          interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
          della custodia cautelare in carcere per i reati di  cui  al
          comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
          tempestivamente l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9,  commi
          5  e  6,  del  decreto-legge  1°  dicembre  2001,  n.  421,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
          n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o  il  fermato  possono
          essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 
              6. A seguito  del  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria
          puo'  disporre  l'affidamento  in  custodia   all'armatore,
          all'esercente  ovvero  al   proprietario   della   nave   o
          aeromobile catturati con atti di pirateria.". 
              - Il testo dei commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo
          4 del decreto-legge 4 novembre 2009,  n.  152,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29  dicembre  2009,  n.  197
          (Disposizioni urgenti per la proroga  degli  interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace  e  di   stabilizzazione,   nonche'   delle   missioni
          internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del  4  novembre
          2009, e' il seguente: 
              "1-sexies. Non e' punibile il militare che,  nel  corso
          delle missioni di cui all'articolo 2, in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.". 
              - Il testo degli articoli 28, 133 e 134 del testo unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 146 del 26 giugno 1931, e' il seguente: 
              "Art. 28. Oltre i casi  preveduti  dal  codice  penale,
          sono  proibite   la   fabbricazione,   l'assemblaggio,   la
          raccolta, la detenzione e la  vendita,  senza  licenza  del
          Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
          analoghe, nazionali o straniere, o di  parti  di  esse,  di
          munizioni,  di  uniformi  militari  o  di   altri   oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  forze
          armate  nazionali  o   straniere.   Con   la   licenza   di
          fabbricazione  sono  consentite  le  attivita'  commerciali
          connesse e la riparazione delle armi prodotte. 
              La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione  e
          l'esportazione delle  armi  da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca  dello  Stato.
          La validita' della licenza e' di due anni. 
              Per il trasporto delle armi stesse  nell'interno  dello
          Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. 
              Il contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro." 
              "Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi
          e i privati  possono  destinare  guardie  particolari  alla
          vigilanza o custodia delle  loro  proprieta'  mobiliari  od
          immobiliari. 
              Possono  anche,  con  l'autorizzazione  del   Prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse." 
              "Art. 134. Senza licenza del  Prefetto  e'  vietato  ad
          enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
          proprieta'  mobiliari  od   immobiliari   e   di   eseguire
          investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
          conto di privati. 
              Salvo il disposto dell'art. 11,  la  licenza  non  puo'
          essere  conceduta  alle  persone   che   non   abbiano   la
          cittadinanza  italiana   ovvero   di   uno   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo. 
              I cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono  conseguire  la  licenza  per  prestare  opera   di
          vigilanza o custodia di beni mobiliari o  immobiliari  alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani. 
              Il  regolamento  di  esecuzione  individua  gli   altri
          soggetti, ivi compreso  l'institore,  o  chiunque  eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti dei quali sono accertati  l'assenza  di  condanne
          per delitto non colposo  e  gli  altri  requisiti  previsti
          dall'articolo  11  del  presente   testo   unico,   nonche'
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano  un  esercizio  di  pubbliche  funzioni   o   una
          menomazione della liberta' individuale.". 
              - Il testo dell'articolo 6  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante
          disposizioni per l'affidamento  dei  servizi  di  sicurezza
          sussidiaria   nell'ambito   dei   porti,   delle   stazioni
          ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto  e  depositi,
          delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei  relativi
          mezzi di trasporto e depositi,  nonche'  nell'ambito  delle
          linee di trasporto urbano, per il cui espletamento  non  e'
          richiesto l'esercizio di pubbliche  potesta',  adottato  ai
          sensi dell'articolo  18,  comma  2,  del  decreto-legge  27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e' il seguente: 
              "Art. 6. Addestramento del personale -  1.  I  soggetti
          autorizzati  allo  svolgimento  dei  servizi  di  sicurezza
          sussidiaria di cui al presente  decreto  devono  provvedere
          all'addestramento del personale  addetto  ai  controlli  di
          sicurezza, il cui  contingente  deve  essere  numericamente
          adeguato alle specifiche esigenze,  organizzando  specifici
          corsi   teorico-pratici,   anche   per   il   tramite    di
          organizzazioni  esterne.  La  durata  di  tali   corsi   e'
          commisurata  alle  mansioni  alle  quali   l'addetto   alla
          sicurezza sara' adibito. 
              2.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  provvede  a  definire  i  programmi  di
          addestramento del personale, differenziati a seconda  delle
          mansioni alle  quali  il  personale  sara'  adibito.  Detti
          programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti: 
                a) normativa nazionale ed internazionale  in  materia
          di sicurezza degli impianti e  dei  trasporti  marittimi  e
          ferroviari; 
                b) principi in materia di  legislazione  di  pubblica
          sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
          armi  e  degli  esplosivi,  delle  funzioni   di   pubblica
          sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e  le
          funzioni della polizia di frontiera. 
              3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione
          dell'impiego, si rivolgono: 
                a) al personale con mansioni di direttore tecnico; 
                b) al personale addetto ai servizi di controllo e  di
          sicurezza; 
                c) al  personale  addetto  a  compiti  esclusivamente
          tecnici. 
              4.  L'accertamento  dei  requisiti  addestrativi  degli
          addetti ai controlli di  sicurezza  e'  effettuato,  previa
          richiesta  dei  soggetti  autorizzati,  da   una   apposita
          commissione   nominata   dal   prefetto   competente    per
          territorio,  presieduta  da  un  funzionario  di   pubblica
          sicurezza designato dal questore e composta da: 
                a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di
          controllo di sicurezza, quali i controlli  radiogeni,  EDS,
          EDDS,  rilevatori  di  vapori  e  particellari,  camere  di
          decompressione, metal-detector fissi e portatili; 
                b) un componente esperto di una lingua straniera; 
                c) un componente designato dal dirigente o comandante
          dello scalo ferroviario o marittimo; 
                d)  un   componente   del   competente   ufficio   di
          specialita' della Polizia di Stato; 
                e)  un  componente  designato  dal  Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  gli   aspetti   di
          specifico interesse. 
              5. Le prove d'esame consistono: 
                a) in un colloquio sulle  materie  del  programma  di
          formazione e sulla conoscenza della lingua straniera; 
                b) in una prova pratica finalizzata  all'accertamento
          del corretto utilizzo delle apparecchiature e  delle  altre
          tecniche  in  relazione  alle  mansioni  di  sicurezza  che
          ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.". 
              - Il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15
          marzo  2010,  n.  66  (Codice  dell'ordinamento  militare),
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 111. Competenze particolari della Marina militare
          - 1. Rientrano  nelle  competenze  della  Marina  militare,
          secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: 
              a) la vigilanza a tutela degli  interessi  nazionali  e
          delle vie di comunicazione marittime al di la'  del  limite
          esterno del mare territoriale, ivi  compreso  il  contrasto
          alla pirateria, anche con le modalita' di cui  all'articolo
          5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107; 
                b) il concorso ai fini di prevenzione e di  contrasto
          del  traffico  dei   migranti   via   mare,   nelle   acque
          internazionali, ai sensi dell' articolo  12,  comma  9-bis,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  oltre  che
          nell'ambito della  cooperazione  operativa  tra  gli  Stati
          membri   dell'Unione   Europea   coordinata    dall'Agenzia
          istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
          2004, gestendo il necessario  dispositivo  di  sorveglianza
          marittima integrata; 
                c) il concorso al contrasto al traffico  di  sostanze
          stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
                d) il servizio di  rifornimento  idrico  delle  isole
          minori.".