Art. 5
Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la
liberta' di navigazione del naviglio commerciale nazionale, puo'
stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti
dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria
convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana
in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di
pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti
il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International
Maritime Organization(IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con
oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP)
della Marina, che puo' avvalersi anche di personale delle altre Forze
armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del
servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1
opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate
dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale
fa capo la responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto
militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono
attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di
polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e
1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai
sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo
personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative
risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita'
previste per i militari imbarcati sulle unita' della Marina negli
spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197, (( intendendosi )) sostituita alla necessita'
delle operazioni militari la necessita' di proteggere il naviglio di
cui al comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al
comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi
delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di
funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1,
mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,
integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(( 4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla
pirateria e della partecipazione di personale militare alle
operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto,
anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del
10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «
Maritime Safety Committee » (MSC) delle Nazioni Unite in seno
all'«International Maritime Organization» (IMO), e' consentito, nei
casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma
1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie
giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera
italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il
decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo
delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante
l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle
«best management practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del
comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate
preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze
armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e
che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
5-bis. Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del
servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque
internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, puo' utilizzare
le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la
loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro
dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione e'
rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in
comodato al medesimo personale di cui al comma 4.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
determinate le modalita' attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter,
comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del
relativo munizionamento, alla quantita' di armi detenute a bordo
della nave e alla loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il
personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante
l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. ))
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a
6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle
navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
(( 6-bis. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di
comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare
territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107;».
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 1135 e 1136 del Codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 1135. Pirateria - Il comandante o l'ufficiale di
nave nazionale o straniera, che commette atti di
depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o
del carico, ovvero a scopo di depredazione commette
violenza in danno di persona imbarcata su una nave
nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci
a venti anni.
Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena e'
diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli
estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.".
"Art. 1136. Nave sospetta di pirateria - Il comandante
o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita
abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle
carte di bordo, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.".
- Il testo dell'articolo 12 del codice di procedura
penale e' il seguente:
"Art. 12. Casi di connessione - 1. Si ha connessione di
procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri.".
- Il testo dell'articolo 5, comma da 1 a 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 (Proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2008, e' il seguente:
"1. Al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.".
- Il testo dei commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo
4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197
(Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre
2009, e' il seguente:
"1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.".
- Il testo degli articoli 28, 133 e 134 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 1931, e' il seguente:
"Art. 28. Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di due anni.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro."
"Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi
e i privati possono destinare guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od
immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse."
"Art. 134. Senza licenza del Prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche'
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.".
- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante
disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi,
delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi
mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle
linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e' il seguente:
"Art. 6. Addestramento del personale - 1. I soggetti
autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza
sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere
all'addestramento del personale addetto ai controlli di
sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente
adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici
corsi teorico-pratici, anche per il tramite di
organizzazioni esterne. La durata di tali corsi e'
commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla
sicurezza sara' adibito.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di
addestramento del personale, differenziati a seconda delle
mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti
programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia
di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e
ferroviari;
b) principi in materia di legislazione di pubblica
sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le
funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione
dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di
sicurezza;
c) al personale addetto a compiti esclusivamente
tecnici.
4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli
addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa
richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita
commissione nominata dal prefetto competente per
territorio, presieduta da un funzionario di pubblica
sicurezza designato dal questore e composta da:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di
controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS,
EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di
decompressione, metal-detector fissi e portatili;
b) un componente esperto di una lingua straniera;
c) un componente designato dal dirigente o comandante
dello scalo ferroviario o marittimo;
d) un componente del competente ufficio di
specialita' della Polizia di Stato;
e) un componente designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
specifico interesse.
5. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di
formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento
del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre
tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che
ciascun dipendente sara' chiamato a svolgere.".
- Il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 111. Competenze particolari della Marina militare
- 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e
delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto
alla pirateria, anche con le modalita' di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto
del traffico dei migranti via mare, nelle acque
internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole
minori.".