Art. 6 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2009, n.  197,  e  l'articolo  5,  comma  2-bis,  ((  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. )) 
  2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta: 
    a) nella misura del 98 per cento, al  personale  impiegato  nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed  EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in  Kosovo,  di  cui
all'articolo 4, commi 8, 23 e 26; 
    b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo,  al  personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo  4,  comma
16; 
    c) nella misura intera incrementata del  30  per  cento,  se  non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo  4,
comma 3, e al personale impiegato in  qualita'  di  istruttore  nella
missione militare di cui all'articolo 4, comma 19. 
  3. Al personale che partecipa alle  missioni  di  cui  al  presente
decreto il compenso forfettario di  impiego  e  la  retribuzione  per
lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente,  ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11  settembre  2007,  n.  171,  e  ai  limiti  orari
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego  e'  attribuito
nella misura  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 
  4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle  missioni
internazionali  di  cui  al   presente   decreto,   nell'ambito   dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  613,  il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze  armate  e  dei  relativi
mezzi e materiali. 
  (( 4-bis. Al fine di garantire la  piena  funzionalita'  del  Corpo
della guardia di finanza, anche in relazione alle  esigenze  connesse
alle missioni internazionali, l'articolo 14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  si  interpreta  nel  senso  che  i
componenti delle commissioni di  avanzamento  devono  appartenere  ai
ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano  cariche
per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni. 
  4-ter. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26   febbraio   2011,   n.   10,   sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo
2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Le assunzioni di cui  al  presente  comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del  predetto
fondo». 
  4-quater.  In  relazione  alle  esigenze   di   completamento   del
reclutamento   del   personale   dell'Esercito,   della   Marina    e
dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni  internazionali,  e'
autorizzata la spesa di 53  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
relativo onere si provvede: 
  a) quanto ad euro  12.817.622,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma  1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73; 
  b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8,  comma
11,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi; 
  c) quanto ad euro  31.392.043,  mediante  corrispondente  riduzione
delle dotazioni finanziarie relative alle  spese  rimodulabili,  come
definite dall'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa,  che  sono
conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a  concorrenza
dell'onere. A questo scopo si applica quanto  previsto  dall'articolo
10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  in  materia  di
flessibilita' nella gestione del bilancio. Tale importo  puo'  essere
ridotto  in  corrispondenza  di  ulteriori   rimesse   ONU   affluite
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8,  comma
11,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011
al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalita'  di  cui  al  presente
comma. 
  4-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge
          3  agosto  2009,  n.  108  (Proroga  della   partecipazione
          italiana  a  missioni  internazionali),  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  6  agosto  2009,  e'  il
          seguente: 
              "1.  Con  decorrenza  dalla   data   di   entrata   nel
          territorio, nelle acque territoriali e nello  spazio  aereo
          dei Paesi interessati e fino  alla  data  di  uscita  dagli
          stessi per il rientro nel  territorio  nazionale  per  fine
          missione,  al  personale  che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge  e'  corrisposta,
          al netto delle ritenute, per tutta la durata  del  periodo,
          in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di  missione
          di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
          di  seguito  indicate,  detraendo  eventuali  indennita'  e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a) nella misura del 98 per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,  Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
                b) nella misura del 98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
                c) nella misura intera  al  personale  che  partecipa
          alla missione EUPOL COPPS  in  Palestina  e  alla  missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
                d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al personale che  partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
                e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
                f) nella misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all' articolo 2, comma 11, non si applica l'  articolo  28,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di  cui  all'
          articolo 3 della medesima legge, nella misura  del  50  per
          cento dell'assegno di lungo  servizio  all'estero.  Non  si
          applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base di cui  all'  articolo  2,  primo
          comma, della legge 23 marzo 1983, n.  78,  se  militari  in
          servizio permanente o volontari in ferma  breve  trattenuti
          in servizio o  in  rafferma  biennale,  e  a  euro  70,  se
          volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19,
          primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco svolti dagli  ufficiali  delle  Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i  comandi,
          le  unita',  i  reparti  e  gli  enti  costituiti  per   lo
          svolgimento  delle  missioni  internazionali   e   per   le
          attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla
          presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento  degli
          obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai
          decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e  5  ottobre
          2000, n. 298, e successive modificazioni. 
              7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
          di cui alla presente legge, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall' articolo 64 della  legge  10  aprile  1954,  n.  113,
          possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
          modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8
          maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  gli
          ufficiali appartenenti alla  riserva  di  complemento,  nei
          limiti del contingente annuale  stabilito  dalla  legge  di
          bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.". 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge
          4 novembre 2009, n.  152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni  urgenti
          per  la  proroga  degli  interventi  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  a  sostegno  dei  processi  di   pace   e   di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni  urgenti  in
          materia  di  personale  della  Difesa),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31  dicembre  2009,  e'  il
          seguente: 
              "6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'articolo  13  del  decreto-legge   28
          dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  febbraio  2002,  n.  15,  si  applica  anche  al
          personale del Corpo  della  guardia  di  finanza  impiegato
          nelle missioni internazionali di cui al  presente  decreto,
          che abbia presentato domanda di partecipazione ai  concorsi
          interni banditi dal medesimo Corpo.". 
              - Il testo dell'articolo 5,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  2010,  n.  30,  e'  il
          seguente: 
              "2-bis.   Al   contributo   corrisposto    direttamente
          dall'Unione  europea  al  personale  che   partecipa   alla
          missione  EUPM,  di  cui  all'articolo  4,  comma  23,  del
          presente decreto, non si applica l'articolo 1, comma  1238,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.". 
                
              - Il testo dell'articolo 9, commi 3 e  4,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,  n.  171
          (Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale non dirigente delle Forze  armate  -  quadriennio
          normativo  2006-2009  e   biennio   economico   2006-2007),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: 
              "3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o  in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'articolo  9  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
              4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2008,   ai   sensi
          dall'articolo 12-ter, comma 6, del  decreto  legislativo  8
          maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
          1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
          con le stesse modalita'  previste  dal  presente  articolo,
          anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari  al
          70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal  Maggiore
          e gradi corrispondenti.". 
              - Il testo dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  8
          agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
          economico  del  personale   militare),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 187  dell'  11  agosto  1990,  e'  il
          seguente: 
              "3. Per la eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale.". 
              - Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: 
              "1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
          qualifica di soldato, comune di  2^  classe  e  aviere,  e'
          corrisposta una paga netta  giornaliera  determinata  nella
          misura percentuale del 60  per  cento  riferita  al  valore
          giornaliero    dello    stipendio    iniziale    lordo    e
          dell'indennita'   integrativa   speciale   costituenti   la
          retribuzione mensile del grado iniziale  dei  volontari  in
          servizio permanente. 
              2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per  i
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  e  in  rafferma
          annuale, con il grado di caporale, comune di  1^  classe  e
          aviere scelto,  e  per  i  volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale.". 
              - Il testo dell'articolo 11, quarto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.  613
          (Riordinamento della Croce rossa italiana - art.  70  della
          legge  n.  833  del  1978),  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  275  del  7  ottobre
          1980, e' il seguente: 
              "L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
          C.R.I. ausiliari  delle  Forze  armate  sono  sovvenzionati
          dallo Stato.". 
              - Il testo  dell'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  19   marzo   2001,   n.   69   (Riordino   del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78),  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
          26 marzo 2001, e' il seguente: 
              "2.  I  componenti  delle  commissioni  di  avanzamento
          devono  appartenere  ai  ruoli  del   servizio   permanente
          effettivo  e   non   essere   a   disposizione   di   altre
          amministrazioni per incarichi non previsti dalle  norme  di
          ordinamento  e  che   implichino   la   dipendenza,   anche
          funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.". 
                
              - Il testo dell'articolo 2,  comma  100,  della  citata
          legge n. 244  del  2007,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "100. Al fine di favorire l'assunzione nelle  pubbliche
          amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge  9
          marzo 1971, n. 98,  che,  come  personale  civile,  abbiano
          prestato servizio continuativo, per  almeno  un  anno  alla
          data del 31 dicembre 2006,  alle  dipendenze  di  organismi
          militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli
          Stati esteri che ne fanno parte,  operanti  sul  territorio
          nazionale, che siano stati  licenziati  in  conseguenza  di
          provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi
          militari degli organismi  medesimi  adottati  entro  il  31
          dicembre  2006,   e'   istituito,   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con  una
          dotazione di 7,250 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere
          disposte  nei  limiti  delle  disponibilita'  del  predetto
          fondo". 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10  (Proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303
          del 29 dicembre 2010, e' il seguente: 
              "1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di  scadenza
          dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
          allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.". 
              - Il testo  dell'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11  febbraio
          2009, e' il seguente: 
              "1.  Al  fine  di  assicurare   il   finanziamento   di
          interventi  urgenti  e   indifferibili,   con   particolare
          riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli  interventi
          organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'  istituito
          un  fondo  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro.". 
              - Il testo dell'articolo 3, comma  2-bis,  lettera  b),
          del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  71  del  26  marzo
          2010, e' il seguente: 
              "2-bis. Al fine di contenere  la  durata  dei  processi
          tributari nei termini di durata ragionevole  dei  processi,
          previsti  ai  sensi  della  Convenzione  europea   per   la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, ratificata ai  sensi  della  legge  4  agosto
          1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto  del
          termine ragionevole di cui  all'articolo  6,  paragrafo  1,
          della  predetta  Convenzione,  le  controversie  tributarie
          pendenti che originano da  ricorsi  iscritti  a  ruolo  nel
          primo grado, alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto, da oltre dieci anni,  per
          le quali risulti soccombente l'Amministrazione  finanziaria
          dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono  definite
          con le seguenti modalita': 
                a) omissis 
                b) le controversie tributarie pendenti  innanzi  alla
          Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento
          di un  importo  pari  al  5  per  cento  del  valore  della
          controversia determinato ai sensi dell' articolo 16,  comma
          3, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni, e contestuale  rinuncia  ad  ogni  eventuale
          pretesa di equa riparazione ai sensi della legge  24  marzo
          2001, n. 89. A tal fine, il  contribuente  puo'  presentare
          apposita istanza alla competente segreteria  o  cancelleria
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con attestazione
          del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
          lettera restano sospesi fino alla scadenza del  termine  di
          cui al secondo periodo e sono  definiti  con  compensazione
          integrale delle spese del processo. In ogni caso non si  fa
          luogo  a  rimborso.  Le  maggiori  entrate  derivanti   dal
          presente  comma,  accertate  annualmente  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  affluiscono  al
          fondo di  cui  all'  articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
          destinate alle esigenze  di  finanziamento  delle  missioni
          internazionali di pace. L'avvenuto  pagamento  estingue  il
          giudizio   a   seguito   di   attestazione   degli   uffici
          dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita'
          della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
          sensi del presente decreto". 
                
              - Il  testo  dell'articolo  8,  comma  11,  del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  il
          seguente: 
              "11.  Le  somme  relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati.". 
              - Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e'  il
          seguente: 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili.". 
                
              - Il testo  dell'articolo  10,  comma  14,  del  citato
          decreto-legge   n.   98   del   2011,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'  il
          seguente: 
              "14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza
          dei saldi di finanza pubblica, per gli anni  2012,  2013  e
          2014 e' consentita la possibilita' di  adottare  variazioni
          compensative tra le  dotazioni  finanziarie  relative  alle
          spese di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),  della
          legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nell'ambito  di  ciascun
          Ministero, anche tra programmi  diversi;  la  misura  della
          variazione, qualora  siano  interessate  autorizzazioni  di
          spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da
          non pregiudicare il conseguimento delle finalita'  definite
          dalle relative norme sostanziali e comunque non puo' essere
          superiore  al  20  per  cento  delle  risorse   finanziarie
          complessivamente stanziate. La variazione e'  disposta  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su
          proposta del Ministro competente, previo parere  favorevole
          delle competenti commissioni parlamentari, nel  caso  siano
          interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo.
          Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  spesa  in
          conto capitale per finanziare spese  correnti.  Gli  schemi
          dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi  al
          Parlamento per l'espressione del parere  delle  Commissioni
          competenti  per  materia  e  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
          giorni dalla data di trasmissione. Decorso  inutilmente  il
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di  rispettiva  competenza,  i   decreti   possono   essere
          adottati.  I  decreti  perdono  efficacia  fin  dall'inizio
          qualora  il  Parlamento  non  approvi   la   corrispondente
          variazione in  sede  di  esame  del  disegno  di  legge  di
          assestamento. Le variazioni disposte con i decreti  di  cui
          al  presente  comma  hanno   effetto   esclusivamente   per
          l'esercizio in corso.".