Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, (( del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. ))
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui
all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma
16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4,
comma 3, e al personale impiegato in qualita' di istruttore nella
missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.
3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente
decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per
lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari
individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito
nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi
mezzi e materiali.
(( 4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo
della guardia di finanza, anche in relazione alle esigenze connesse
alle missioni internazionali, l'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si interpreta nel senso che i
componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai
ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche
per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni.
4-ter. I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011. A tal fine, all'articolo
2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le assunzioni di cui al presente comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto
fondo».
4-quater. In relazione alle esigenze di completamento del
reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali, e'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2011. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto ad euro 12.817.622, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata ai
sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73;
b) quanto ad euro 8.790.335, mediante utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma
11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi;
c) quanto ad euro 31.392.043, mediante corrispondente riduzione
delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, come
definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa, che sono
conseguentemente accantonate e rese indisponibili fino a concorrenza
dell'onere. A questo scopo si applica quanto previsto dall'articolo
10, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di
flessibilita' nella gestione del bilancio. Tale importo puo' essere
ridotto in corrispondenza di ulteriori rimesse ONU affluite
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma
11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° aprile 2011
al 31 ottobre 2011 da destinare alle finalita' di cui al presente
comma.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge
3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il
seguente:
"1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' articolo 2, comma 11, non si applica l' articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'
articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19,
primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l' articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall' articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.".
- Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
"6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al
personale del Corpo della guardia di finanza impiegato
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi
interni banditi dal medesimo Corpo.".
- Il testo dell'articolo 5, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 30, e' il
seguente:
"2-bis. Al contributo corrisposto direttamente
dall'Unione europea al personale che partecipa alla
missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, del
presente decreto, non si applica l'articolo 1, comma 1238,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
- Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
"3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi
dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
con le stesse modalita' previste dal presente articolo,
anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al
70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore
e gradi corrispondenti.".
- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 1990, e' il
seguente:
"3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.".
- Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente:
"1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e
aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale.".
- Il testo dell'articolo 11, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613
(Riordinamento della Croce rossa italiana - art. 70 della
legge n. 833 del 1978), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre
1980, e' il seguente:
"L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati
dallo Stato.".
- Il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 2001, e' il seguente:
"2. I componenti delle commissioni di avanzamento
devono appartenere ai ruoli del servizio permanente
effettivo e non essere a disposizione di altre
amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di
ordinamento e che implichino la dipendenza, anche
funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.".
- Il testo dell'articolo 2, comma 100, della citata
legge n. 244 del 2007, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9
marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano
prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla
data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi
militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi
militari degli organismi medesimi adottati entro il 31
dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una
dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere
disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto
fondo".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 29 dicembre 2010, e' il seguente:
"1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza
dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.".
- Il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio
2009, e' il seguente:
"1. Al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro.".
- Il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b),
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2010, e' il seguente:
"2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi
tributari nei termini di durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
della predetta Convenzione, le controversie tributarie
pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel
primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per
le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria
dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite
con le seguenti modalita':
a) omissis
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla
Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento
di un importo pari al 5 per cento del valore della
controversia determinato ai sensi dell' articolo 16, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare
apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con attestazione
del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di
cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione
integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa
luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma, accertate annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al
fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere
destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni
internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il
giudizio a seguito di attestazione degli uffici
dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita'
della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
sensi del presente decreto".
- Il testo dell'articolo 8, comma 11, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il
seguente:
"11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.".
- Il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.".
- Il testo dell'articolo 10, comma 14, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' il
seguente:
"14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e
2014 e' consentita la possibilita' di adottare variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle
spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun
Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di
spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da
non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite
dalle relative norme sostanziali e comunque non puo' essere
superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate. La variazione e' disposta con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente, previo parere favorevole
delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano
interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi
dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al
Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, i decreti possono essere
adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio
qualora il Parlamento non approvi la corrispondente
variazione in sede di esame del disegno di legge di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui
al presente comma hanno effetto esclusivamente per
l'esercizio in corso.".