Art. 8 
 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per  il  Ministero
della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento  di
cui all'articolo 10, comma 1. 
  (( 2-bis. Al fine di accelerare  il  processo  di  acquisizione  di
risorse  da  destinare  al  complessivo  quadro  delle  esigenze  del
Ministero della difesa, consentendo  il  conseguimento  dei  relativi
effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, l'articolo 307,  comma  10,  lettera
b),  del  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta  nel  senso  che  gli
oneri per la partecipazione alla  commissione  ivi  prevista  sono  a
carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione  del  bene,
del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di  congruita'
richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera
b), del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono  gia'  stati
pubblicati  i  relativi  decreti  di  individuazione  ai   fini   del
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato  e  per  i  quali
esistono istanze di acquisizione formalizzate  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  e'  adottato  entro  il  31
ottobre 2011. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 5, commi 1  e  2,  del  citato
          decreto-legge   n.   152   del   2009,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e'  il
          seguente: 
              "1.   Per   esigenze   connesse   con    le    missioni
          internazionali di cui al presente decreto, in  presenza  di
          situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati  maggiori  di
          Forza armata  e  per  essi  i  competenti  ispettorati,  il
          Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  il  Comando
          generale  del  Corpo   della   guardia   di   finanza,   il
          Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
          Direzioni  generali,   anche   in   deroga   alle   vigenti
          disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: 
                a)   accertata   l'impossibilita'    di    provvedere
          attraverso contratti accentrati gia'  eseguibili,  disporre
          l'attivazione  delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla
          vigente  normativa  per  l'acquisizione  di   forniture   e
          servizi; 
                b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
          per la revisione generale di mezzi da  combattimento  e  da
          trasporto,   l'esecuzione   di    opere    infrastrutturali
          aggiuntive e integrative, il trasporto  del  personale,  la
          spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
          di  comunicazione,  apparati  per   la   difesa   nucleare,
          biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
          individuali,  materiali  informatici,  mezzi  e   materiali
          sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
          annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per  le
          missioni internazionali. 
              2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui  al
          presente decreto,  le  spese  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o  di
          addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
          missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
          di cui all'articolo 3, comma 82, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244.". 
              - Il testo dell'articolo 1, comma  1240,  della  citata
          legge n. 296 del 2006, e' il seguente: 
              "1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.". 
              - Il testo vigente dell'articolo 307, comma 10, lettera
          b), del citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010  e'
          pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
          8 maggio 2010, n. 106.