Art. 8
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero
della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 10, comma 1.
(( 2-bis. Al fine di accelerare il processo di acquisizione di
risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del
Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi
effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera
b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli
oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a
carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene,
del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruita'
richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera
b), del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono gia' stati
pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali
esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, e' adottato entro il 31
ottobre 2011. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e' il
seguente:
"1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della citata
legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
- Il testo vigente dell'articolo 307, comma 10, lettera
b), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e'
pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
8 maggio 2010, n. 106.