Art. 6 
 
Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
  attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
  semplificazioni 
 
  1. All'articolo  19,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, dopo le parole «primo  periodo  del  comma  3»  sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»; 
  b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le  parole:  «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   la
denuncia e la dichiarazione di  inizio  attivita'  non  costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione    e,    in    caso    di    inerzia,    esperire
((esclusivamente)) l'azione di cui all'articolo 31, commi 1,  2  e  3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
  ((2. Al fine di  garantire  un  adeguato  periodo  transitorio  per
consentire la progressiva entrata  in  operativita'  del  Sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e sino al 15 dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione  di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto  a  quelle  attualmente
previste, organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative,  test  di  funzionamento  con
l'obiettivo   della   piu'   ampia   partecipazione   degli   utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,
lettera f))-octies((), del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
per i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
maggio 2011, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n.  124  del  30
maggio 2011, per  gli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1  del
predetto decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 26  maggio  2011,  il  termine  di  entrata  in
operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.)) 
  ((3. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
semplificazione normativa, sentite le  categorie  interessate,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono   individuate   specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'  ambientale,
sono applicate, ai fini del  SISTRI,  le  procedure  previste  per  i
rifiuti speciali non pericolosi.)) 
  ((3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente   rifiuti
soggetti a ritiro  obbligatorio  da  parte  di  sistemi  di  gestione
regolati per legge  possono  delegare  la  realizzazione  dei  propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di  recupero,  secondo  le
modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.)) 
  4. ( ((Soppresso).)) 
  5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-((bis.))  Al  fine  di  dare  attuazione   a   quanto   disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema
pubblico  di   connettivita',   una   piattaforma   tecnologica   per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al
fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di  riconoscimento
unificati,   l'autenticazione   certa   dei   soggetti    interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.». 
  6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31
dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall'articolo  81,  comma
2-((bis,)) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine
di consentire la  realizzazione  e  la  messa  a  disposizione  della
posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato. 
  ((6-bis . Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa  e  di
evitare l'insorgere  di  ulteriore  contenzioso,  nei  confronti  dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di  cui  all'articolo
1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato  comma  333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e  amministrative  se
essi restituiscono le somme  indebitamente  percepite  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto.   I   procedimenti   penali   ed   amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del  predetto
termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.)) 
  ((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto
in  tema  di  razionalizzazione  della  spesa  delle  amministrazioni
pubbliche al comma 1 dell'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree
a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad  operazioni  di
permuta, senza oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  di  beni
appartenenti allo Stato, con esclusione  di  tutti  i  beni  comunque
trasferibili agli enti pubblici territoriali  ai  sensi  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
con immobili adeguati all'uso  governativo,  al  fine  di  rilasciare
immobili di terzi attualmente condotti  in  locazione  passiva  dalla
pubblica  amministrazione  ovvero  appartenenti  al  demanio   e   al
patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni  dello
Stato  comunicano  all'Agenzia  del  demanio  l'ammontare  dei  fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di
nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa  per
effetto di operazioni  di  permuta,  ovvero  gli  immobili  di  nuova
realizzazione da destinare ad uso governativo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  19,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi.",  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 19. Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          - Scia 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche'  dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'  articolo38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi  in  cui  la  legge  prevede
          l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, all'amministrazione e' consentito  intervenire  solo
          in presenza del pericolo di  un  danno  per  il  patrimonio
          artistico e culturale, per l'ambiente, per la  salute,  per
          la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo
          motivato  accertamento  dell'impossibilita'   di   tutelare
          comunque    tali    interessi    mediante     conformazione
          dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104." 
              Si riporta il testo vigente  della  lettera  f-octies),
          del comma 2, dell'articolo 6, del citato  decreto-legge  13
          maggio 2011, n. 70: 
              "Art. 6. Ulteriori riduzione  e  semplificazioni  degli
          adempimenti burocratici 
              (Omissis). 
              f-octies) al fine di garantire che un adeguato  periodo
          transitorio consenta la progressiva entrata in operativita'
          del Sistema di controllo della tracciabilita' dei  rifiuti,
          per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  26  maggio  2011,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il  relativo  termine,
          da individuare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          nei modi di cui all' non  puo'  essere  antecedente  al  1°
          giugno 2012. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1,  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 26 maggio 2011 (Proroga  del  termine
          di cui all'articolo 12, comma 2, del  decreto  17  dicembre
          2009, recante l'istituzione del sistema di controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti.): 
              "Art. 1. Proroga di termini 
              1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° settembre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno piu' di 500 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno piu' di 500 dipendenti; 
              c) le imprese e gli enti che raccolgono  o  trasportano
          rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
          quantita' annua complessivamente trattata superiore a 3.000
          tonnellate; 
              d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)  e
          d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
              2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° ottobre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno da 251 a 500 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno da 251 a 500 dipendenti; 
              c) i comuni, gli enti e le  imprese  che  gestiscono  i
          rifiuti urbani della regione Campania. 
              3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 2 novembre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno da 51 a 250 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno da 51 a 250 dipendenti. 
              4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° dicembre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno da 11 a 50 dipendenti; 
              c) le imprese e gli enti che raccolgono  o  trasportano
          rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
          quantita' annua  complessivamente  trattata  fino  a  3.000
          tonnellate. 
              5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,   lettera   a)   del   decreto
          ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino  a  10
          dipendenti. 
              6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1°  settembre  2011  per  i  soggetti  di  cui
          all'art. 3 del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, non  menzionati  nei  commi  da  1  a  5  del  presente
          articolo, nonche' per i soggetti  di  cui  all'art.  4  del
          decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
              7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
          della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
              Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  81  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 81. Ruolo DigitPA 
              1.  DigitPA,  nel  rispetto  delle  decisioni  e  degli
          indirizzi forniti dalla Commissione, anche  avvalendosi  di
          soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e  le
          strutture operative preposte al  controllo  e  supervisione
          delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 2, comma 2 . 
              2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti  terzi,  cura
          la  progettazione,  la   realizzazione,   la   gestione   e
          l'evoluzione  del  SPC  per  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo   12
          febbraio 1993, n. 39. 
              2-bis. Al fine di dare  attuazione  a  quanto  disposto
          dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento." 
              Si riporta il testo vigente dei commi 331, 332  e  333,
          dell'articolo  1,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.266
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              331. Per ogni figlio  nato  ovvero  adottato  nell'anno
          2005 e' concesso un assegno pari ad euro 1.000. 
              332. Il  medesimo  assegno  di  cui  al  comma  331  e'
          concesso per ogni figlio nato  nell'anno  2006,  secondo  o
          ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato. 
              333.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          comunica per iscritto, entro il 15 gennaio  2006,  la  sede
          dell'ufficio postale di zona presso il  quale  gli  assegni
          possono essere riscossi con riferimento all'assegno di  cui
          al comma 331 e, previa  verifica  dell'ordine  di  nascita,
          entro la fine del mese successivo a quello di nascita o  di
          adozione con riferimento all'assegno di cui al  comma  332.
          Gli assegni possono essere  riscossi,  in  deroga  ad  ogni
          disposizione vigente in materia di  minori,  dall'esercente
          la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
          residente,  cittadino  italiano   ovvero   comunitario   ed
          appartenente  a  un  nucleo  familiare   con   un   reddito
          complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
          cui al comma 331 e all'anno 2005 ai  fini  dell'assegno  di
          cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per  nucleo
          familiare s'intende quello di cui all'articolo 1  del  D.M.
          22 gennaio 1993  del  Ministro  della  sanita',  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 21  del  27  gennaio  1993.  La
          condizione  reddituale  di  cui  al   presente   comma   e'
          autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto  della
          riscossione   dell'assegno,    mediante    riempimento    e
          sottoscrizione di apposita  formula  prestampata  in  calce
          alla comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle  entrate
          secondo   procedure   definite    convenzionalmente.    Per
          l'attuazione del presente comma il Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze   -   Dipartimento   dell'amministrazione
          generale, del personale e dei servizi del tesoro si  avvale
          di SOGEI Spa. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
              "Art. 12. Acquisto, vendita, manutenzione e  censimento
          di immobili pubblici 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2012: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili  demaniali,  le  cui  decisioni  di
          spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse,  dal
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'Agenzia del demanio; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d) gli interventi di piccola manutenzione  sono  curati
          direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici   degli
          immobili, anche  se  di  proprieta'  di  terzi.  Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula convenzioni quadro con le strutture  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
          oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
          strutture,  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad  ambiti
          territoriali predefiniti, con  societa'  specializzate  nel
          settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
          o  con  altri  soggetti  pubblici  per  la  gestione  degli
          appalti;  gli  appalti   sono   sottoposti   al   controllo
          preventivo   degli   uffici    centrali    del    bilancio.
          Dell'avvenuta stipula delle  convenzioni  o  degli  accordi
          quadro  e'  data  immediata  notizia  sul   sito   internet
          dell'Agenzia del demanio. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando  i  limiti  stabiliti  dalla  normativa   vigente.
          Successivamente   alla   stipula   dell'accordo   o   della
          convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni  nuovo  contratto  di
          manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   non   affidato
          dall'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Restano  esclusi  dalla  disciplina
          del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero
          della difesa ed il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto  dal  comma  2,
          nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
          degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione  dei
          piani di interventi all'Agenzia del demanio,  al  fine  del
          necessario coordinamento con le attivita' poste  in  essere
          ai sensi comma 1 e con i piani di  razionalizzazione  degli
          spazi elaborati dall'Agenzia stessa  previsti  all'articolo
          2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria e straordinaria, si avvale  delle  strutture  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza  nuovi
          o  maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della  capacita'
          operativa  di  tali  strutture,  puo',  con  procedure   ad
          evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al  comma
          6, selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
              12. All'articolo 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
              b) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degliarticoli 47e 117,  commi  secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          gennaio 2012. I termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
              14. All'articolo  2,  comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          «rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43e del  conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». 
              15. All'articolo  2,  comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza". 
              Il decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.85,  reca
          "Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   196-bis,
          dell'articolo 2,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.191,
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. 
              (Omissis). 
              196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni
          di dismissione immobiliare di cui al comma 196  e'  fissato
          al 31 dicembre 2011, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice
          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare  il  raggiungimento
          degli obiettivi di finanza pubblica.  Nell'ambito  di  tale
          procedura  e'  considerata  urgente   l'alienazione   degli
          immobili militari  oggetto  di  valorizzazione  di  cui  ai
          numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo  d'intesa
          sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il  Ministero  della
          difesa e il comune di Roma, assicurando  in  ogni  caso  la
          congruita' del valore degli stessi  con  le  finalizzazioni
          ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati
          in tutto  o  in  parte  dall'Agenzia  del  demanio  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  secondo  criteri  e  valori  di
          mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni  di  cui
          al presente comma le disposizioni  contenute  nell'articolo
          1, comma 437,  della  citata  legge  n.  311  del  2004.  I
          proventi  derivanti  dalla  vendita  degli  immobili   sono
          destinati: a) ad essere  versati,  unitamente  ai  proventi
          realizzati a qualsiasi titolo  con  riferimento  all'intero
          territorio  nazionale  con  i  fondi  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
          66, al bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati  alla
          contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate  Fondi  di
          Bilancio, fino a  concorrenza  dell'importo  utilizzato  ai
          sensi  del  comma  196-ter,  piu'  gli   interessi   legali
          maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi
          di cui al punto a),  le  risorse  necessarie  al  Ministero
          della  difesa  per  le  attivita'  di  riallocazione  delle
          funzioni svolte  negli  immobili  alienati.  Gli  eventuali
          maggiori proventi rivenienti dalla vendita  dei  beni  sono
          acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          destinati al Fondo ammortamento dei titoli  di  Stato.  Con
          provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
          Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo
          4, comma 8-bis del decreto-legge 25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,
          n. 42, che deve essere in possesso di comprovati  requisiti
          di     elevata     professionalita'     nella      gestione
          economico-finanziaria,  acquisiti  nel   settore   privato,
          necessari per gestire la fase operativa di  attuazione  del
          piano di rientro, sono  accertate  le  eventuali  ulteriori
          partite  creditorie  e  debitorie  rispetto  al   documento
          predisposto ai sensi dell'articolo 14,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dal
          medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
          del comune di Roma alla data del 30  luglio  2010,  che  e'
          approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 
              (Omissis).".