(( Art. 6-bis 
 
 
                   Accesso ai sistemi informativi 
 
  1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,
anche per le finalita' ivi previste, i soggetti  che  partecipano  al
sistema di prevenzione di cui al comma  5  dell'articolo  30-ter  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva  la  facolta'
di istituire e partecipare ai sistemi di  cui  all'articolo  119  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196.  Dall'attuazione  del
periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119del
          codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.196
          (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
              "Art. 117. Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. 
              1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo  12,  la
          sottoscrizione di un  codice  di  deontologia  e  di  buona
          condotta per il trattamento dei dati  personali  effettuato
          nell'ambito di sistemi informativi  di  cui  sono  titolari
          soggetti privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione  di
          crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
          la puntualita' nei pagamenti da  parte  degli  interessati,
          individuando anche specifiche modalita'  per  garantire  la
          comunicazione di dati personali  esatti  e  aggiornati  nel
          rispetto dei diritti dell'interessato." 
              Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio 
              1. Con il codice di deontologia e di buona condotta  di
          cui all'articolo  118  sono  altresi'  individuati  termini
          armonizzati di conservazione dei dati personali  contenuti,
          in particolare, in banche  di  dati,  registri  ed  elenchi
          tenuti  da  soggetti  pubblici  e  privati,   riferiti   al
          comportamento debitorio dell'interessato nei  casi  diversi
          da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo  117,
          tenendo  conto  della  specificita'  dei  trattamenti   nei
          diversi ambiti. ". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          30-ter  del  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi.): 
              "Art. 30-ter. Sistema di prevenzione 
              1.   E'   istituito,    nell'ambito    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  un  sistema  pubblico  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel
          settore del credito al consumo e dei pagamenti  dilazionati
          o  differiti,  con  specifico  riferimento  al   furto   di
          identita'. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati.
          Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  29  del   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  designa,  per  la  gestione
          dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento
          dei dati personali, la Consap S.p.A., di seguito denominato
          ente gestore. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  e  l'ente  gestore  sono  disciplinati  con
          apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
              a) le banche,  comprese  quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del  codice
          di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
              c) i fornitori di servizi interattivi  associati  o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
              d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
          imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
          c)  servizi  assimilabili  alla  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.".