Art. 7 
 
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe  elettriche  e
  misure  di  perequazione  nei  settori  petrolifero,   dell'energia
  elettrica e del gas 
 
  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni  di  euro»,  sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a  10  milioni  di  euro  e  un
reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»; 
  b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
  «c) produzione,  trasmissione  e  dispacciamento,  distribuzione  o
commercializzazione  dell'energia  elettrica;  c-bis)   trasporto   o
distribuzione del gas naturale»; 
  c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica»  sono
soppresse. 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
  3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31
dicembre  2010,  l'aliquota  dell'addizionale  di  cui  al  comma  16
dell'articolo  81  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione dell'acconto di  imposta  dovuto  per  il  periodo  di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
  5. A quanto previsto dai commi 1  e  3  del  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui al comma  18  dell'articolo  81  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori  entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012  e  900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo delcomma 16  dell'articolo  81  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  81.  Settori  petrolifero  e  del  gas  -   1-15
          (Omissis). 
              16.  In  dipendenza  dell'andamento   dell'economia   e
          dell'impatto  sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e   delle
          tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
          reddito delle societa' di cui all' articolo  75  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, e' applicata con una  addizionale
          di  6,5  punti  percentuali  per  i  soggetti  che  abbiano
          conseguito nel periodo di imposta precedente un  volume  di
          ricavi  superiore  a  10  milioni  di  euro  e  un  reddito
          imponibile superiore a 1 milione di euro e che operano  nei
          settori di seguito indicati: 
              a) ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi; 
              b)     raffinazione     petrolio,     produzione      o
          commercializzazione di benzine,  petroli,  gasoli  per  usi
          vari,  oli  lubrificanti  e  residuati,  gas  di   petrolio
          liquefatto e gas naturale; 
              c)   produzione,   trasmissione    e    dispacciamento,
          distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; 
              c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. 
              Nel caso di soggetti operanti anche in settori  diversi
          da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la  disposizione
          del primo periodo si applica qualora i ricavi  relativi  ad
          attivita'   riconducibili   ai   predetti   settori   siano
          prevalenti rispetto all'ammontare  complessivo  dei  ricavi
          conseguiti. 
              16-bis-38-ter (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
              "Art. 3. Efficacia temporale delle norme  tributarie  -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              Si riporta il testo vigente delcomma  18  dell'articolo
          81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art.  81.  Settori  petrolifero  e  del  gas  -   1-17
          (Omissis). 
              18. E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei
          settori richiamati al comma 16 di  traslare  l'onere  della
          maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.  L'Autorita'
          per l'energia elettrica e  il  gas  vigila  sulla  puntuale
          osservanza della disposizione di cui al precedente  periodo
          e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
          sostanzialmente  gli  adempimenti  cui  sono  chiamate   le
          imprese con fatturato inferiore  a  quello  previsto  dall'
          articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
          1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          presenta, entro il  31  dicembre  2008,  una  relazione  al
          Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di  cui
          al comma 16. 
              19-38-ter (Omissis).".