Art. 5 
 
 
                        I Reparto - Personale 
 
  1. Il I Reparto e' retto da  un  dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa, il cui incarico e' conferito ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni. Il capo reparto e'  coadiuvato  da
un vice capo reparto, dirigente civile di seconda  fascia  del  ruolo
dei dirigenti del Ministero della difesa, il quale lo sostituisce  in
caso di assenza o impedimento e ne assolve le  funzioni  in  caso  di
vacanza della carica. Dal vice capo reparto dipendono  i  servizi  di
cui al comma 3. 
  2. Il I Reparto ha competenza in materia di: ordinamento  dell'area
tecnico-amministrativa   e   impiego    del    relativo    personale;
reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico  e
affari giuridici del personale  militare  e  civile;  contenzioso  in
materia di personale militare e civile non  assegnato  alle  relative
direzioni generali; infrastrutture  e  demanio;  antinfortunistica  e
prevenzione.  E'  articolato  in   uffici   le   cui   denominazioni,
titolarita' e compiti sono di seguito indicati: 
    a) 1° Ufficio - Personale militare, retto da un ufficiale con  il
grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate, svolge
i  seguenti  compiti:  impiego,  assegnazione  e  avvicendamenti  del
personale militare in servizio  presso  il  Segretariato  generale  e
coordinamento   generale   della   materia   nell'ambito    dell'area
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale;  attivita'   inerenti
all'ordinamento e agli  organismi  di  protezione  sociale  dell'area
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale;  coordinamento  delle
attivita' in materia di concorsi per posti a  status  internazionale;
coordinamento in materia di addestramento del  personale  e  relativa
programmazione   tecnico-finanziaria;    questioni    attinenti    al
trattamento economico, allo stato  giuridico  e  all'avanzamento  del
personale militare; 
    b) 2° Ufficio - Personale civile, retto da  dirigente  civile  di
seconda fascia del ruolo dei dirigenti del  Ministero  della  difesa,
svolge i seguenti compiti: impiego, assegnazione e avvicendamenti del
personale civile  in  servizio  presso  il  Segretariato  generale  e
coordinamento   generale   della   materia   nell'ambito    dell'area
tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale;   problematiche   del
personale   civile   attinenti   all'organico,    alla    formazione,
all'addestramento, alla riqualificazione, allo  stato  giuridico,  ai
contratti di lavoro, agli incarichi interni o esterni, alle questioni
sindacali;  attivita'  relative  al  sistema  di  valutazione   della
performance individuale del personale civile; attivita' inerenti alla
leva e al reinserimento nel mondo del lavoro dei  volontari  dopo  il
congedamento; 
    c) 3° Ufficio - Infrastrutture e demanio, retto da  un  ufficiale
con il grado di colonnello o grado corrispondente delle Forze armate,
svolge i seguenti compiti: attivita' demaniali, servitu'  militari  e
infrastrutture,  ivi  comprese  quelle  relative  al  settore   NATO;
alloggi, espropri, declassifica  e  dismissione  di  beni  demaniali;
coordinamento delle attivita' relative alla  distruzione  delle  mine
antipersona;  monitoraggio  dell'attivita'  di  bonifica  da  ordigni
esplosivi; problematiche demaniali dei poligoni dell'Unione  italiana
tiro a segno; 
    d) 4° Ufficio - Antinfortunistica centrale, sanita' e ambiente  e
vigilanza, retto da un dirigente civile di seconda fascia  del  ruolo
dei  dirigenti  del  Ministero  della  difesa,  con  professionalita'
tecnica,  svolge  i  seguenti  compiti:  indirizzo  e  coordinamento,
d'intesa con gli Stati maggiori delle Forze armate e con  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, in materia di  antinfortunistica,
prevenzione,  medicina  e  igiene  del  lavoro;  questioni   generali
attinenti alla sanita' e all'ambiente; attivita' di cui agli articoli
da 260 a 262 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
2010 e successive modificazioni  in  materia  di  organizzazione  dei
servizi di vigilanza antinfortunistica; predisposizione degli atti di
cui all'art. 103, comma 1, lettera  s)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010 e successive modificazioni  necessari
per emanare  le  direttive  in  materia  di  antinfortunistica  e  di
prevenzione e coordinare le  relative  attivita'  negli  ambienti  di
lavoro  della  difesa,  in  attuazione  delle  vigenti  prescrizioni;
conservazione dell'elenco dei laboratori in grado di fornire supporto
tecnico, fisico, chimico e biologico per le attivita' di  verifica  e
collaudo nel campo della  prevenzione;  conservazione  degli  elenchi
degli  esperti  qualificati  e  medici  autorizzati;  definizione   e
coordinamento delle attivita' di formazione nel settore di  specifico
interesse dell'Ufficio. 
  3. Sono attribuiti a specifici servizi di livello non  dirigenziale
i  seguenti  compiti:  predisposizione   degli   atti   relativi   al
contenzioso in materia di personale militare e civile e  agli  affari
giuridici  del  personale  non  assegnato  alle  relative   direzioni
generali, al trattamento dei dati personali  e  alla  disciplina  del
personale militare; coordinamento delle  attivita'  finalizzate  alla
predisposizione  degli  atti  di  indirizzo  politico-amministrativo;
coordinamento e supporto  tecnico  per  la  predisposizione  di  atti
normativi e regolamenti organizzativi; coordinamento delle  attivita'
di riscontro degli atti di sindacato ispettivo parlamentare.