Art. 7 Partecipazione italiana a banche e fondi 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni. 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. (( Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento. ))
Riferimenti normativi Comma 1: --Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni (Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990): "56. Emendamenti. 1. Ogni proposta di emandare il presente Statuto, da parte di un membro, di un Governatore del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori che sottopone la proposta all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto e' approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se accettano l'emendamento proposto. Quando almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa Centrale e Orientale elencati nell'allegato A) che rappresentano almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri hanno accettato l'emendamento proposto, la Banca ne da' attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: (i) e' necessario l'accordo di tutti i membri per qualsiasi emendamento che modifichi: a) il diritto a ritirarsi dalla Banca; b) i diritti relativi all'acquisto di quote di capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 5 del presente Statuto; c) le limitazioni della responsabilita' ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 5 del presente Statuto; e d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli articoli 1 e 2 del presente Statuto; (ii) e' necessario l'accordo di almeno tre quarti dei membri che rappresentano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale dei membri per qualsiasi emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell'articolo 8 del presente Statuto. Quando si sono verificate tutte le condizioni necessarie per accettare l'emendamento proposto, la Banca ne da' attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. 3. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri tre mesi dalla data della comunicazione formale cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo." Comma 3: --Per il riferimento al testo dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998 si veda nelle note all'articolo 3.