Art. 7
Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli
emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al
presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive
modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di
capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro
nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di
euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata
nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. (( Alla
compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle minori spese recate dal presente provvedimento. ))
Riferimenti normativi
Comma 1:
--Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 11
febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni (Ratifica
ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a
Parigi il 29 maggio 1990):
"56. Emendamenti. 1. Ogni proposta di emandare il
presente Statuto, da parte di un membro, di un Governatore
del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al
Presidente del Consiglio dei Governatori che sottopone la
proposta all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto
e' approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un mezzo
di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri se
accettano l'emendamento proposto. Quando almeno tre quarti
dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa Centrale
e Orientale elencati nell'allegato A) che rappresentano
almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri
hanno accettato l'emendamento proposto, la Banca ne da'
attestazione mediante comunicazione formale indirizzata a
tutti i membri.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo:
(i) e' necessario l'accordo di tutti i membri per
qualsiasi emendamento che modifichi:
a) il diritto a ritirarsi dalla Banca;
b) i diritti relativi all'acquisto di quote di
capitale, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 5 del
presente Statuto;
c) le limitazioni della responsabilita' ai sensi del
paragrafo 7 dell'articolo 5 del presente Statuto; e
d) il fine e le funzioni della Banca definiti negli
articoli 1 e 2 del presente Statuto;
(ii) e' necessario l'accordo di almeno tre quarti dei
membri che rappresentano almeno l'ottantacinque per cento
del potere di voto totale dei membri per qualsiasi
emendamento che modifichi il paragrafo 4 dell'articolo 8
del presente Statuto.
Quando si sono verificate tutte le condizioni
necessarie per accettare l'emendamento proposto, la Banca
ne da' attestazione mediante comunicazione formale
indirizzata a tutti i membri.
3. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri
tre mesi dalla data della comunicazione formale cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo."
Comma 3:
--Per il riferimento al testo dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 143 del 1998 si veda nelle note
all'articolo 3.