Art. 7 
 
              Partecipazione italiana a banche e fondi  
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad  accettare  gli
emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la
Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la
Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.
Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al
presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in
conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive
modificazioni. 
  2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3. Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di
capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del  D.Lgs.  31  marzo
1998, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni  di  euro
nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5  milioni  di
euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata
nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dell'Economia  e  delle   Finanze.   ((   Alla
compensazione degli effetti finanziari di cui al  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate  e
delle minori spese recate dal presente provvedimento. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              --Si riporta il  testo  dell'art.  56  della  legge  11
          febbraio 1991, n. 53 e successive  modificazioni  (Ratifica
          ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca  europea
          per la ricostruzione  e  lo  sviluppo  (BERS),  adottato  a
          Parigi il 29 maggio 1990): 
              "56. Emendamenti.  1.  Ogni  proposta  di  emandare  il
          presente Statuto, da parte di un membro, di un  Governatore
          del Consiglio di Amministrazione, deve essere comunicata al
          Presidente del Consiglio dei Governatori che  sottopone  la
          proposta all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto
          e' approvato dal Consiglio, la Banca, utilizzando un  mezzo
          di comunicazione rapido, deve chiedere a tutti i membri  se
          accettano l'emendamento proposto. Quando almeno tre  quarti
          dei membri (compresi almeno due paesi dell'Europa  Centrale
          e Orientale elencati  nell'allegato  A)  che  rappresentano
          almeno quattro quinti del potere di voto totale dei  membri
          hanno accettato l'emendamento proposto,  la  Banca  ne  da'
          attestazione mediante comunicazione formale  indirizzata  a
          tutti i membri. 
              2. Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del
          presente articolo: 
              (i) e' necessario  l'accordo  di  tutti  i  membri  per
          qualsiasi emendamento che modifichi: 
              a) il diritto a ritirarsi dalla Banca; 
              b)  i  diritti  relativi  all'acquisto  di   quote   di
          capitale, ai sensi del  paragrafo  3  dell'articolo  5  del
          presente Statuto; 
              c) le limitazioni della responsabilita'  ai  sensi  del
          paragrafo 7 dell'articolo 5 del presente Statuto; e 
              d) il fine e le funzioni  della  Banca  definiti  negli
          articoli 1 e 2 del presente Statuto; 
              (ii) e' necessario l'accordo di almeno tre  quarti  dei
          membri che rappresentano almeno l'ottantacinque  per  cento
          del  potere  di  voto  totale  dei  membri  per   qualsiasi
          emendamento che modifichi il paragrafo  4  dell'articolo  8
          del presente Statuto. 
              Quando  si  sono   verificate   tutte   le   condizioni
          necessarie per accettare l'emendamento proposto,  la  Banca
          ne  da'   attestazione   mediante   comunicazione   formale
          indirizzata a tutti i membri. 
              3. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri
          tre mesi dalla data  della  comunicazione  formale  cui  ai
          paragrafi 1 e 2 del presente articolo." 
              Comma 3: 
              --Per il riferimento al testo dell'art. 7, comma 2-bis,
          del decreto legislativo n. 143 del 1998 si veda nelle  note
          all'articolo 3.