Art. 8
Misure per la stabilita' del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine
in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata
sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di
euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono
annualmente versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette
garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono
le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e' ((
limitato )) a quanto strettamente necessario per ripristinare la
capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche
beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' (( di prorogare
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 )) e l'esigenza di
eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono
comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessita' di
prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative
ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi
forniti dalla Banca d'Italia, presenta (( alla Commissione europea ))
entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello
schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e
non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare
del sostegno ricevuto (( ne' conseguire )) indebiti vantaggi per il
tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali
rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7,
il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in
essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione
europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma,
il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti
finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente
le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e
hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a
cinque anni (( o, a partire dal 1o gennaio 2012 )), a sette anni per
le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge
30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a
scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del
capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne'
incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento
alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli
interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello
Stato le passivita' computabili nel patrimonio di vigilanza, come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006,
Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma
10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo' eccedere un
terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma
1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della
garanzia di cui al comma 1 (( derivanti dalle operazioni effettuate
)) a partire dal 1o gennaio 2012, sono cosi' determinati:
a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di
0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come
segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di
rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS
o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana
degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e'
calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un (( rating )) rilasciato da agenzie
esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la
mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni
che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia
registrati per un campione di grandi banche, definito dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui
contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di
rating disponibile.
16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al
momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia
concessa sulle passivita' emesse nel periodo intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le
commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio
2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le
relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che
deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia'
stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di
ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione (( alla garanzia )), la Banca d'Italia
valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione
di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far
fronte agli oneri delle passivita' garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio
di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema,
dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima
della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata
urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la
scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il
pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca
e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato
maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del
rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e
integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea
entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV (( del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni )),
sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai
sensi del presente articolo, il provvedimento e' trasmesso alla
Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di
credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei
terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800
del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da
crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista
dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria (( di cui al presente comma )) si
applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca
d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione
europea una relazione (( (viability review ))) per ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di raccolta
della banca interessata, e' redatto (( in conformita' ai criteri ))
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio
della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti
garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita'
di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo.
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti):
"7-bis.Obbligazioni bancarie garantite. 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,
all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano,
salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente
articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di
crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime,
anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti
dei contratti derivati con finalita' di copertura dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma
1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente."
-- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 .Legge di contabilita' e finanza
pubblica:
"Art. 31 Garanzie statali. 1. In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie
prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti."
-- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 2, della
citata legge n. 196 del 2009:
""Art. 26. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio."
--Per il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" si veda nelle note
all'articolo 6-bis - Il Titolo IV comprende gli articoli da
70 a 105.
--Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della
direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria):
"1.Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni
connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali
europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni;
c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un
contratto con il quale un ente creditizio, secondo la
definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva
2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della
stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;
d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di
pegno o il contratto di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti
contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia
reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a
garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie,
allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
seguenti categorie:
1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del
settore pubblico degli Stati membri incaricati della
gestione del debito pubblico o che intervengano in tale
gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei
clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da
garanzia pubblica;
2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca
dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di
sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1, sezione
4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, il Fondo monetario internazionale e la Banca
europea per gli investimenti;
3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale,
inclusi:
a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 4, punto
1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati
all'articolo 2, della medesima direttiva;
b) imprese di investimento, come definite dall'articolo
4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
c) enti finanziari, come definiti dall'articolo 4,
punto 5), della direttiva 2006/48/CE;
d) imprese di assicurazione, come definite
dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del
18 giugno 1992 del Consiglio, e dall'articolo 1, paragrafo
1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE;
e) organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2,
della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del
Consiglio;
f) societa' di gestione, quali definite dall'articolo
1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del 20
dicembre 1985 del Consiglio;
4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze
di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE
del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio,
articolo 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e),
inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti
futures, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera
f), del testo unico della finanza, delle opzioni e dei
prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale
direttiva;
5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse
imprese e associazioni prive di personalita' giuridica,
purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
a 4);
e) clausola di integrazione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare
una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia
finanziaria gia' prestata: 1) in caso di variazione
dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a
seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del
valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso
di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria
garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1);
f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento
del saldo netto, clausola di «close-out netting»: la
clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto che comprende un contratto di garanzia
finanziaria oppure, in mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in
caso di evento determinante l'escussione della garanzia
finanziaria:
1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e
vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo
pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono
estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale
importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei
confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
e viene determinata la somma netta globale risultante dal
saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato,
ad estinzione dei reciproci rapporti;
g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di
sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di
valore dei beni originariamente costituiti in garanzia;
h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul
mercato monetario;
i) evento determinante l'escussione della garanzia:
l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto
fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
della garanzia, in base al contratto o per effetto di
legge, di procedere all'escussione della garanzia
finanziaria o di attivare la clausola di
«close-outnetting»;
l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad
oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e
nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto
strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo
emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione
o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e
stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia
finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al
verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre
attivita';
m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
n) giorno e momento di apertura di una procedura di
risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in
cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti
delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi
secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche
condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di
denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche
qualora il debitore sia persona diversa dal datore della
garanzia;
p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni
finanziarie assistite da un contratto di garanzia
finanziaria;
q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento
degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la
registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai
quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel
possesso o sotto il controllo del beneficiario della
garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo
o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna
per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito;
r) procedure di liquidazione: il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra
misura destinata alla liquidazione delle imprese e che
comportano l'intervento delle autorita' amministrative o
giudiziarie;
s) procedure di risanamento: l'amministrazione
controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza,
nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi;
t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le
societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della
direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio."
--Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 170 del 2004:
"Art. 2.Ambito di applicazione. 1. Il presente decreto
legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria
a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
iscritto;
b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve
consentire l'individuazione della data di costituzione e
delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A tale
fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti
finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli
articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sui
conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per
iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito e' sufficiente a
provare la fornitura del credito costituito in garanzia
finanziaria tra le parti."
--Si riporta il testo degli artt. 1264, 1265 e 2800 del
codice civile:
"Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata
notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione."
"Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che e' stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche'
essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno."
"Art. 2800. Condizioni della prelazione.
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non
quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione
di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in
pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura
avente data certa."
--Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo n. 170 del 2004:
"Art. 3. 1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del
credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui
all'articolo 2 e' efficace fra le parti del contratto di
garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi
restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di
accettazione da parte del debitore previsti dal codice
civile."
--Si riporta il testo dell'art. 2843 del codice civile:
"Art. 2843. Annotazione di cessione, di surrogazione e
di altri atti dispositivi del credito.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione,
surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione
in dote del credito ipotecario, nonche' per sequestro,
pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve
annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha
effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo
l'annotazione l'iscrizione non si puo' cancellare senza il
consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione
medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in
dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel
domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al
conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una
scrittura privata o un atto formato in paese estero, si
applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837."
--Si riporta il testo dell'art. 67, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 67 Le disposizioni di questo articolo non si
applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali."