Art. 9 
 
                      Imposte differite attive 
 
  1. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla (( legge 26 febbraio 2011, n. 10
)), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 56: 
      1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «, ((
o dei )) diversi organi competenti (( per legge )),»; 
      2)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   «Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  approvazione
del   bilancio,   non   sono   deducibili   i   componenti   negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente comma;» 
    b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: 
      «56-bis.  La  quota  delle  attivita'  per  imposte  anticipate
iscritte in bilancio (( relativa )) alle perdite di cui  all'articolo
84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di  cui  al  comma
55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi
in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui
al periodo precedente e' computata in  diminuzione  del  reddito  dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla  perdita  del
periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui  al
periodo precedente ridotta dei componenti  negativi  di  reddito  che
hanno dato luogo alla  quota  di  attivita'  per  imposte  anticipate
trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 
      56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica
anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a
societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria
e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri
intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il
bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al
presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.» 
    c) al comma 57: 
      1) nel primo periodo, le parole «al comma 55»  sono  sostituite
dalle parole  «ai  commi  55,  56,  56-bis  e  56-ter»  e  le  parole
«rimborsabile ne'» sono soppresse; 
      2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere  ceduto  ovvero»
sono soppresse; 
      3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241»  sono  aggiunte
le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; 
      4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»; 
      5) l'ultimo periodo e' soppresso. 
    d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di  attuazione  »  sono
aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57». 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo dei commi 56, 57 e  58,  nonche'
          dei commi 56-bis e 56-ter introdotti dalla presente  legge,
          dell'articolo 2, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
          225, convertito con modificazioni dalla legge  26  febbraio
          2011, n.  10,  recante  "Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
          tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie",
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Proroghe onerose  di  termini)  -  1.  -  55.
          (omissis) 
              56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre  dalla
          data di approvazione del bilancio da  parte  dell'assemblea
          dei soci, o dei diversi organi  competenti  per  legge,  ed
          opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
          base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: 
              a) la perdita d'esercizio, e 
              b) il rapporto fra le attivita' per imposte  anticipate
          indicate al comma 55 e la  somma  del  capitale  sociale  e
          delle riserve. Con  decorrenza  dal  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di  approvazione  del  bilancio,  non  sono
          deducibili  i  componenti  negativi   corrispondenti   alle
          attivita' per imposte  anticipate  trasformate  in  credito
          d'imposta ai sensi del presente comma. 
              56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
          iscritte  in  bilancio  relativa  alle   perdite   di   cui
          all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  e  derivante  dalla  deduzione  dei
          componenti negativi di reddito  di  cui  al  comma  55,  e'
          trasformata   per   intero   in   crediti   d'imposta.   La
          trasformazione decorre dalla data  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la  perdita
          di cui al presente comma. La perdita del periodo  d'imposta
          rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al  periodo
          precedente e' computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi d'imposta successivi per  un  ammontare  pari  alla
          perdita del periodo d'imposta rilevata nella  dichiarazione
          dei redditi  di  cui  al  periodo  precedente  ridotta  dei
          componenti negativi di reddito che hanno  dato  luogo  alla
          quota di attivita' per imposte  anticipate  trasformata  in
          crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 
              56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis
          si applica anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria
          ovvero  relativi  a   societa'   sottoposte   a   procedure
          concorsuali o di gestione delle crisi, ivi  inclusi  quelli
          riferiti   all'amministrazione   straordinaria    e    alla
          liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche  e   altri
          intermediari  finanziari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia.
          Qualora il bilancio finale  per  cessazione  di  attivita',
          dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
          coatta  amministrativa,  evidenzi   un   patrimonio   netto
          positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta  l'intero
          ammontare di attivita' per imposte  anticipate  di  cui  ai
          commi 55 e 56. Alle operazioni di  liquidazione  volontaria
          di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 37-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis
          e 56-ter non e' produttivo di interessi. Esso  puo'  essere
          utilizzato, senza limiti di importo,  in  compensazione  ai
          sensi dell' articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore  nominale
          secondo quanto previsto dall'articolo  43-ter  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          Il credito va indicato nella dichiarazione  dei  redditi  e
          non concorre alla formazione del  reddito  di  impresa  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive. L'eventuale credito che residua  dopo
          aver effettuato le compensazioni di cui al secondo  periodo
          del presente comma e' rimborsabile. 
              58.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia, possono essere stabilite modalita' di  attuazione
          dei  commi  55,  56,  56-bis,  56-ter  e  57  del  presente
          articolo. 
              Omissis.".