Art. 9 Imposte differite attive 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla (( legge 26 febbraio 2011, n. 10 )), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 56: 1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «, (( o dei )) diversi organi competenti (( per legge )),»; 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma;» b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti: «56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio (( relativa )) alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.» c) al comma 57: 1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole «rimborsabile ne'» sono soppresse; 2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere ceduto ovvero» sono soppresse; 3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; 4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»; 5) l'ultimo periodo e' soppresso. d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di attuazione » sono aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».
Riferimenti normativi Comma 1: -- Si riporta il testo dei commi 56, 57 e 58, nonche' dei commi 56-bis e 56-ter introdotti dalla presente legge, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", come modificati dalla presente legge: "Art. 2. (Proroghe onerose di termini) - 1. - 55. (omissis) 56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra: a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma. 56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter non e' produttivo di interessi. Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile. 58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalita' di attuazione dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57 del presente articolo. Omissis.".