Art. 9
Imposte differite attive
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla (( legge 26 febbraio 2011, n. 10
)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «, ((
o dei )) diversi organi competenti (( per legge )),»;
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione
del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente comma;»
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
«56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio (( relativa )) alle perdite di cui all'articolo
84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma
55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui
al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del
periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al
periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che
hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate
trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica
anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a
societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria
e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il
bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.»
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite
dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole
«rimborsabile ne'» sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere ceduto ovvero»
sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte
le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»;
5) l'ultimo periodo e' soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di attuazione » sono
aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo dei commi 56, 57 e 58, nonche'
dei commi 56-bis e 56-ter introdotti dalla presente legge,
dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie",
come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini) - 1. - 55.
(omissis)
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla
data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea
dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed
opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e
b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate
indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e
delle riserve. Con decorrenza dal periodo d'imposta in
corso alla data di approvazione del bilancio, non sono
deducibili i componenti negativi corrispondenti alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita
di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla
perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione
dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in
crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis
si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria
ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure
concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli
riferiti all'amministrazione straordinaria e alla
liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis
e 56-ter non e' produttivo di interessi. Esso puo' essere
utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale
secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e
non concorre alla formazione del reddito di impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. L'eventuale credito che residua dopo
aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo
del presente comma e' rimborsabile.
58. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, possono essere stabilite modalita' di attuazione
dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57 del presente
articolo.
Omissis.".