Art. 4. 
 
  I bovini di eta' superiore a  dodici  mesi  che  appartengono  agli
allevamenti sottoposti alle operazioni di risanamento e di profilassi
debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma al sinistro) con
un  tatuaggio  recante  la  sigla  della  provincia  ed   un   numero
progressivo. 
  Il  veterinario  provinciale,  sentita  la   Commissione   prevista
dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33,  puo'  stabilire  che
gli animali di cui  al  precedente  comma  siano  contrassegnati  con
l'applicazione di  marche,  nei  casi  in  cui  tale  metodo  risulti
preferibile al tatuaggio  in  relazione  a  particolari  esigenze  di
ambiente e di allevamento. 
  Tali contrassegni sono riportati in singole schede di  stalla  che,
numerate progressivamente, saranno conservate in  apposito  schedario
posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale. 
  La sigla ed il numero del contrassegno applicato ai singoli  bovini
debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale  di
trovano gli animali. 
  Di norma gli animali conservano i contrassegni  ad  essi  applicati
quando vengano trasferiti da una provincia ad un'altra. 
  Comunque, con  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
ritenuti validi i contrassegni gia' applicati agli animali nel  corso
di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello
Stato. In tal caso, i bovini  non  ancora  sotto  controllo  dovranno
essere contrassegnati in base  alle  norme  previste  dai  precedenti
commi 1, 2, 3, 4 e 5, ferma restando  la  continuazione  delle  serie
numeriche gia' in atto. Per analogia, la numerazione delle schede  di
allevamento dovra' uniformarsi a tale criterio. 
  Nei casi in cui le operazioni di profilassi della brucellosi  siano
abbinate o facciano  seguito  a  quelle  relative  alla  tubercolosi,
saranno ritenuti validi i contrassegni apposti per  l'esecuzione  del
decreto concernente quest'ultima malattia. 
  Per l'attuazione del presente decreto sono altresi' ritenuti validi
i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o
sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.