Art. 4. I bovini di eta' superiore a dodici mesi che appartengono agli allevamenti sottoposti alle operazioni di risanamento e di profilassi debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma al sinistro) con un tatuaggio recante la sigla della provincia ed un numero progressivo. Il veterinario provinciale, sentita la Commissione prevista dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' stabilire che gli animali di cui al precedente comma siano contrassegnati con l'applicazione di marche, nei casi in cui tale metodo risulti preferibile al tatuaggio in relazione a particolari esigenze di ambiente e di allevamento. Tali contrassegni sono riportati in singole schede di stalla che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale. La sigla ed il numero del contrassegno applicato ai singoli bovini debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale di trovano gli animali. Di norma gli animali conservano i contrassegni ad essi applicati quando vengano trasferiti da una provincia ad un'altra. Comunque, con l'entrata in vigore del presente decreto, sono ritenuti validi i contrassegni gia' applicati agli animali nel corso di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello Stato. In tal caso, i bovini non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme previste dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5, ferma restando la continuazione delle serie numeriche gia' in atto. Per analogia, la numerazione delle schede di allevamento dovra' uniformarsi a tale criterio. Nei casi in cui le operazioni di profilassi della brucellosi siano abbinate o facciano seguito a quelle relative alla tubercolosi, saranno ritenuti validi i contrassegni apposti per l'esecuzione del decreto concernente quest'ultima malattia. Per l'attuazione del presente decreto sono altresi' ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.