(( Art. 5 bis 
 
           Finanziamento e risorse dell'Autorita' garante 
                   della concorrenza e del mercato 
 
  1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  il
comma 7-bis sono inseriti seguenti: 
    «7-ter.  All'onere  derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  si  provvede  mediante  un
contributo  di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente  legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna  impresa  non
puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
    7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2,  comma
241, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  sede  di  prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e'
versato  direttamente  all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
dall'Autorita'  medesima  con  propria  deliberazione,  entro  il  30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e  delle
modalita' di contribuzione  possono  essere  adottate  dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5  per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter». 
  2. A far data dal 1° gennaio 2013: 
    a) all'articolo 10,  comma  7,  primo  periodo,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e
dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  limiti  del
contributo di cui al comma 7-ter»; 
    b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, e' abrogato; 
    c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»; 
    d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino  a:  «specifiche  esigenze
dell'Autorita'» sono soppresse. 
  3. In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli  1,  5,
25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta  organica  dell'Autorita'
e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con  le
risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando  o  di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad  adottare
il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. ))