Art. 6 
 
            Norme per rendere efficace l'azione di classe 
 
  (( 1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono  inserite
le seguenti: «nonche' gli interessi collettivi»; 
    b)  al  comma  2,  alinea,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
«L'azione   di   classe   ha   per   oggetto   l'accertamento   della
responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.»; 
    c) al comma 2, lettera a), la parola:  «identica»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenea»; 
    d) al comma 2, lettera b), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite
le seguenti: «o servizio»; 
    e) al comma 2, lettera c), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei»; 
    f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono
inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata  e
fax»; 
    g) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  «l'identita'  dei
diritti individuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'omogeneita'
dei diritti individuali»; 
    h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine,  non
superiore a novanta  giorni,  per  addivenire  ad  un  accordo  sulla
liquidazione   del   danno.   Il   processo   verbale   dell'accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,  il
giudice, su istanza di almeno  una  delle  parti,  liquida  le  somme
dovute ai singoli aderenti». ))