Art. 7 
 
          Tutela delle microimprese da pratiche commerciali 
                      ingannevoli e aggressive 
 
  (( 1. All'articolo 18, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e'  inserita
la seguente: 
    «d-bis) "microimprese": entita', societa' o associazioni, che,  a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo  2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003». )) 
  2. All'articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, )) dopo  le  parole:  «relativa  a  un  prodotto»  sono
aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche' alle  pratiche  commerciali
scorrette tra professionisti e microimprese. Per le  microimprese  la
tutela  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole  e  di  pubblicita'
comparativa illecita e'  assicurata  in  via  esclusiva  dal  decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».