Art. 10 
 
 
                       Parcheggi pertinenziali 
 
  1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli ((, ad
eccezione  di  espressa  previsione   contenuta   nella   convenzione
stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato
l'atto di cessione )).». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  41-sexies,  della
          legge  17  agosto  1942,  n.  1150,   recante   la   "Legge
          urbanistica.": 
              "Art. 41-sexies. 
              Nelle  nuove  costruzioni  ed  anche  nelle   aree   di
          pertinenza  delle  costruzioni   stesse,   debbono   essere
          riservati  appositi  spazi  per  parcheggi  in  misura  non
          inferiore ad un metro quadrato per ogni 10  metri  cubi  di
          costruzione. 
              Gli spazi per parcheggi realizzati in forza  del  primo
          comma non sono gravati da vincoli  pertinenziali  di  sorta
          ne' da diritti d'uso a  favore  dei  proprietari  di  altre
          unita' immobiliari e  sono  trasferibili  autonomamente  da
          esse.".