Art. 10
Parcheggi pertinenziali
1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e
l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali,
solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli ((, ad
eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione
stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato
l'atto di cessione )).».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 41-sexies, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante la "Legge
urbanistica.":
"Art. 41-sexies.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
costruzione.
Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo
comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta
ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre
unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da
esse.".