Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni
alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico,
«bollino blu» e apparecchi di controllo della velocita'
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito
denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato da
commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi
regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono altresi' alla nomina dei rispettivi presidenti, nei
riguardi:»;
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica
della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una
commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4,
lettera b-bis» sono soppresse.
2. (soppresso).
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i
titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte (( dalla lettera b) del
comma 1 del presente articolo )).
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono
sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da
individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;
b) la lettera c) e' (( abrogata )).».
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale le persone che
hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di
istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame
per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in
una o piu' imprese di trasporto italiane o (( di altro Stato
dell'Unione europea )) da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre
2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto. (( Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di
formazione )) previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
(( 6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono
esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con
veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni
da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come
individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di
trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e'
soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di
formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni
dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio
della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto
di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione
solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso
alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei
trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di
idoneita' professionale, possono essere designati a svolgere tali
funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato
articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei
trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4
del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una
sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e
non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su
strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che
intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in
possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa
di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche' composto di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che
cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Euro 5». ))
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73
del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in
concessione, ai sensi (( dell'articolo 30 del codice di cui al ))
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione,
distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo,
delle informazioni sul traffico e sulla viabilita', nonche' ogni
altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto
affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio (( delle
emissioni dei gas di scarico )) degli autoveicoli e dei motoveicoli
e' effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria
periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive
modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del (( Codice della
strada )).
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le
seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole:
«di cui al comma 1» sono soppresse.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 115, comma 2 e comma
2 bis; 119, comma 4, 122, 126, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice
della strada", come modificati dalla presente legge:
"Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali).
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
2-bis. (abrogato)."
"Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida).
(Omissis).
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
b-bis (soppressa);
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale;
(Omissis)."
"Art. 122 (Esercitazioni di guida).
(Omissis).
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di
esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e'
stata richiesta la patente o l'estensione di validita'
della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.
(Omissis)."
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida).
(Omissis).
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta',
rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due
anni.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente
di guida":
"Art. 2 (Modifiche all'articolo 115 del Codice della
strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e
la conduzione di animali).
1. All'articolo 115 del Codice della strada sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia
di carta di qualificazione del conducente, chi guida
veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti
fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A, a condizione che il conducente sia titolare
della patente di guida della categoria A2 da almeno due
anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i
veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui
all'articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D e DE.»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) al comma 3, la parola: «Chiunque» e' sostituita
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
126, comma 12, chiunque», ed il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Qualora trattasi di veicoli di
cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli
per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione
del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore
degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM,
A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui
guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 38 euro a 155 euro.».".
Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, e 330
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada", come modificati
dalla presente legge:
"Art. 7 (Limitazioni alla circolazione. Condizioni e
deroghe).
(Omissis).
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la
circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono
indicati i giorni nei quali e' vietata, nel rispetto delle
condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di
cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il
trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni
sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli
festivi, da individuarsi in modo da contemperare le
esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti
determinano sulla attivita' di autotrasporto nonche' sul
sistema economico produttivo nel suo complesso.
c) (abrogata).
(Omissis)."
"Art. 330 (Commissioni mediche locali).
1. Il presidente della commissione medica locale e'
nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministro della sanita' su
designazione del responsabile dell'unita' sanitaria locale
presso la quale opera la commissione.
2. Il presidente di tale commissione deve essere il
medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove
esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico
responsabile del settore cui, secondo le disposizioni
interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in
materia.
3. La commissione e' composta di due membri effettivi e
di due supplenti ricompresi fra i medici di cui
all'articolo 119, comma 2, del codice. [Un altro membro
effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli
psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice.]
Tali medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati
dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti
alle sedute della commissione, effettivi o supplenti,
devono appartenere ad amministrazioni diverse .
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da
mutilati o minorati fisici, la composizione della
commissione e' integrata da un ingegnere appartenente al
ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione
generale della M.C.T.C., nonche' da un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione.
5. Il presidente, sulla base delle designazioni
ricevute, costituisce la commissione medica locale e puo'
designare a presiederla, in caso di sua assenza o
impedimento, un vicepresidente scelto fra i membri
effettivi. In tal caso il vicepresidente e' sostituito da
uno dei supplenti.
6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti
oppure di istituti medici specialistici appartenenti a
strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto
esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali
dell'unita' sanitaria locale, facilmente accessibili anche
per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al
numero ed alla natura delle richieste ed assicura il
funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione
avvalendosi di personale in servizio presso l'unita'
sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria
che organizza le sedute curando, altresi', la convocazione
di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari
e la raccolta e l'archiviazione della documentazione
sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia
richiesta puo', a sue spese, essere assistito durante la
visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4,
lettera c) del codice, l'accertamento deve essere
effettuato presso la commissione medica locale indicata nel
provvedimento con cui e' disposto. L'esito
dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita'
richiedente.
11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla
commissione medica locale deve essere comunicato
all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la
commissione stessa.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna
delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida
dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero
posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da fogli
aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono
formulati a maggioranza. In caso di parita' prevale il
giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del
vicepresidente che presiede la seduta.
14. I certificati delle commissioni mediche locali
devono essere consegnati agli interessati previa
sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di
consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il
presidente della commissione medica locale, invia al
Ministero dei trasporti e della navigazione e a quello
della sanita' una dettagliata relazione sul funzionamento
dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente,
indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate
nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I
dati piu' significativi vengono pubblicati nel rapporto
annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del codice.
16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche
locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di
abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni
cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli
del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta
dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della
provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza,
e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive
condizioni da parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione di concerto con il Ministero della sanita'.
17. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro,
determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni
di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da
destinare per le spese di funzionamento delle stesse,
comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche'
le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai
componenti delle commissioni medesime. La misura dei
diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo
tale da garantire l'integrale copertura delle spese di
funzionamento delle suddette commissioni.".
Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 8 e 9 del
regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il "Regolamento del
parlamento europeo e del consiglio che stabilisce norme
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE)".
"Art. 3 (Requisiti per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada).
1. Le imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada:
a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato
membro;
b) sono onorabili;
c) possiedono un'adeguata idoneita' finanziaria; e
d) possiedono l'idoneita' professionale richiesta.
2. Gli Stati membri possono decidere di imporre
requisiti supplementari, proporzionati e non
discriminatori, che le imprese devono soddisfare per
esercitare la professione di trasportatore su strada."
"Art. 4 (Gestore dei trasporti).
1. L'impresa che esercita la professione di
trasportatore su strada indica almeno una persona fisica,
il gestore dei trasporti,che sia in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:
a) diriga effettivamente e continuativamente le
attivita' di trasporto dell'impresa;
b) abbia un vero legame con l'impresa, essendo per
esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o
l'amministri o, se l'impresa e' una persona fisica, sia
questa persona; e
c) sia residente nella Comunita'.
2. Se non soddisfa il requisito dell'idoneita'
professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera
d), un'impresa puo' essere autorizzata dall'autorita'
competente ad esercitare la professione di trasportatore su
strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi
del paragrafo 1 del presente articolo, purche':
a) indichi una persona fisica residente nella Comunita'
che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo
1, lettere b) e d),e che sia abilitata, per contratto, ad
esercitare le funzioni digestore dei trasporti per conto
dell'impresa;
b) il contratto che lega l'impresa alla persona di cui
alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere
effettivamente e continuativamente e indichi le sue
responsabilita' in qualita' digestore dei trasporti. I
compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti
la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei
contratti e dei documenti di trasporto, la contabilita' di
base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai
conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di
sicurezza;
c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in
qualita' digestore dei trasporti, le attivita' di trasporto
di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un
parco complessivo comprendente al massimo cinquanta
veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il
numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo
di veicoli che tale persona puo' gestire; e
d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti
precisati solo nell'interesse dell'impresa e le sue
responsabilita' siano esercitate indipendentemente da
qualsiasi impresa per cui l'impresa svolge attivita' di
trasporto.
3. Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un
gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1
non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo
in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco
di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2,
lettera c).4.
4. L'impresa notifica all'autorita' competente il
gestore o i gestori dei trasporti designati."
"Art. 8 (Condizioni relative al requisito
dell'idoneita' professionale).
1. Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone
interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al
livello di cui all'allegato I, parte I, nelle materie ivi
elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame
scritto obbligatorio che puo' essere integrato, se uno
Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli
esami sono organizzati in conformita' dell'allegato I,
parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di
imporre una formazione preliminare all'esame.
2. Le persone interessate sostengono l'esame nello
Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello
Stato membro in cui lavorano.
Per «residenza normale» si intende il luogo in cui una
persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185
giorni l'anno, a motivo di legami personali che rivelano
l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in
questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami
professionali risultino in un luogo diverso da quello dei
suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni
alternativamente in luoghi diversi situati in due o piu'
Stati membri, si presume che la residenza normale sia
quella del luogo dei legami personali, purche' tale persona
vi ritorni regolarmente. Questa condizione non e' richiesta
allorche' la persona soggiorna in uno Stato membro per
l'esecuzione di una missione di durata determinata. La
frequenza di un'universita' o di una scuola non implica il
trasferimento della residenza normale.
3. Solo le autorita' o gli organismi debitamente
autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i
criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e
certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo
1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le
modalita' secondo cui tali autorita' od organismi
organizzano gli esami siano conformi all'allegato I.
4. Gli Stati membri possono debitamente autorizzare,
secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono
ai candidati una formazione di qualita' elevata per
prepararli agli esami e formazione continua per consentire
ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le
loro conoscenze. Detti Stati membri verificano
periodicamente che tali organismi rispondano in ogni
momento ai criteri sulla base dei quali sono stati
autorizzati.
5. Gli Stati membri possono promuovere una formazione
periodica sulle materie elencate nell'allegato I a
intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei
trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono
nel settore.
6. Gli Stati membri possono esigere che le persone che
sono in possesso di un attestato di idoneita' professionale
ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto
un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di
trasporti di persone su strada effettuino una
riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei
recenti sviluppi della legislazione di cui all'allegato I,
parte I.
7. Uno Stato membro puo' dispensare dall'esame in
determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati
nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione
tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente
designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte
le materie elencate all'allegato I. La dispensa si applica
solo alle sezioni della parte I dell'allegato I per le
quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel
titolo di ogni sezione.
Uno Stato membro puo' dispensare da determinate parti
degli esami i titolari di attestati di idoneita'
professionale validi per operazioni di trasporto nazionale
nello Stato membro in questione.
8. Ai fini della prova dell'idoneita' professionale e'
presentato un attestato rilasciato dall'autorita' o
dall'organismo di cui al paragrafo 3. L'attestato non e'
trasferibile ad altre persone. Esso e' conforme agli
elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli
allegati II e III ed e' munito del sigillo dell'autorita' o
dell'organismo debitamente riconosciuto che lo ha
rilasciato.
9. La Commissione adatta al progresso tecnico gli
allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
10. La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di
esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso
organismi da essa eventualmente designati in materia di
formazione, esami e autorizzazioni."
"Art. 9 (Dispensa dall'esame).
1. Gli Stati membri possono decidere di dispensare
dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone
che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa
un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa di
trasporti di persone su strada in uno o piu' Stati membri
nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in
regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche
inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli
200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d)
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7
gennaio 1929, n. 4.".
Si riporta il testo degli articoli 8, 12 del decreto
del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011,
recante: "Disposizioni tecniche di prima applicazione del
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del
Consiglio":
"Art. 8 (Requisito della idoneita' professionale).
1. Per l'impresa di trasporto su strada, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 2, il requisito dell'idoneita'
professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla
persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo
4, al fine di dirigere l'attivita' di trasporto.
2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste
nel possesso della conoscenza delle materie riportate
nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed
e' accertato con il superamento dell'esame scritto di cui
all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone di
due prove:
a) domande scritte sotto forma di domande a scelta
multipla con quattro opzioni di risposta;
b) esercizi scritti e studi di casi.
Il punteggio complessivo attribuibile alla prova
scritta e' composto per il 60 per cento dai punti
conseguiti per la prova di cui alla lettera a) e per il 40
per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla
lettera b). Per l'insieme delle prove i candidati devono
ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio
complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti,
rispetto al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna
prova, non deve essere inferiore al 50 per cento per la
prova di cui alla lettera a) ed al 40 per cento per la
prova di cui alla lettera b).
3. Possono partecipare alle prove di esame le persone,
maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non
inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e
superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado
ovvero frequentato uno specifico corso di formazione
preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle
strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Gli esami scritti per l'idoneita' professionale sono
organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali
competenti per la residenza anagrafica o per l'iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero
per la residenza normale del candidato.
5. Le persone che non abbiano assolto all'obbligo
scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di
secondo grado possono richiedere alla provincia di
partecipare alla prova d'esame senza aver frequentato un
corso di formazione preliminare qualora nel territorio
della stessa provincia, individuata ai sensi del comma 4,
non sia stato attivato un corso di formazione preliminare
nei nove mesi che precedono la richiesta di partecipazione
alle prove d'esame.
6. I titolari di un attestato di idoneita'
professionale devono frequentare un corso di formazione
periodica ogni dieci anni, organizzato dagli stessi
organismi previsti al comma 3. I titolari di attestato di
idoneita' professionale che non abbiano diretto un'impresa
di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima
di poter essere designati come gestore, alla medesima
tipologia di formazione.
7. Il requisito di idoneita' professionale e'
dimostrato mediante l'esibizione dell'attestato di cui
all'Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009,
rilasciato dalle Province.
8. Con separati provvedimenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri e le modalita' per
autorizzare gli organismi di cui al comma 3, i quesiti
degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di cui
ai commi 3 e 6.
9. I quesiti degli esami di cui al comma 2 sono
predisposti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici in
collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
10. Coloro che risultino titolari di attestato di
idoneita' professionale per i trasporti internazionali,
possono continuare a svolgere l'attivita' di gestore per
imprese che operano sia in ambito nazionale che
internazionale. Qualora siano titolari di attestato
rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada
esclusivamente in ambito nazionale, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' in ambito internazionale e' necessario
dimostrare il superamento dell'esame per il requisito
dell'idoneita' professionale, ovvero la titolarita' di
attestato di idoneita' professionale per i trasporti
internazionali."
"Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie).
1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il
trasporto stradale e l'intermodalita', disciplina gli
eventuali ulteriori profili amministrativi e procedurali,
anche non compresi negli articoli che precedono, che si
rendessero necessari per la compiuta applicazione del
regolamento (CE) n. 1071/2009 e del presente decreto,
nonche' in funzione dell'eventuale coordinamento con la
normativa nazionale vigente.
2. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4
dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico
nazionale delle imprese di cui all'articolo 11, sezione
imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del
centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al
comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese
di trasporto di persone su strada autorizzate all'accesso
al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su
strada per conto di terzi autorizzate all'accesso al
mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura
del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni
caso, con riserva di verifica successiva del
soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada.
3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via
provvisoria all'esercizio della professione nel territorio
nazionale fino alla verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e
possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al
mercato del trasporto internazionale anche nel caso in cui
si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) impresa gia' dispensata ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e
successive modificazioni;
b) impresa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una
valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto di
merci in campo internazionale dalla Commissione istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e
il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) impresa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, gia' rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo
autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni
vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il
regime della licenza comunitaria o il rilascio
dell'autorizzazione internazionale.
4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto
di terzi prive di idoneita' finanziaria e professionale,
nonche' le restanti imprese di trasporto su strada gia' in
attivita', comprese le imprese precedentemente esentate ai
sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del
Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono
chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2,
dimostrando il possesso dei requisiti di cui al presente
decreto, secondo le procedure ed i termini stabiliti con
provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici -
Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, che
prevedera', ove possibile, il ricorso anche a
autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di atto
notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora
risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i
termini stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa
viene cancellata dal Registro di cui all'articolo 11, con
conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione
dell'attivita' e con la perdita dei requisiti per l'accesso
al mercato.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n.
1071/2009, la verifica circa la sussistenza dei requisiti
per l'esercizio della professione di trasportatore su
strada, di cui all'articolo 3, comma 1 del presente
decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data
a partire dalla quale si applica il predetto regolamento.
6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori,
fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo 3
della legge 4 giugno 2010, n. 96 («Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009»), s'intendono applicabili le sanzioni, connesse con
le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 227, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)":
"Art. 2 (Riforma della disciplina in materia di imprese
di autotrasporto di cose per conto di terzi).
(Omissis).
227. Le imprese che intendono esercitare la professione
di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in
possesso dei requisiti di onorabilita', capacita'
finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda,
altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare,
purche' composto di veicoli di categoria non inferiore a
Euro 5, di altra impresa che cessa l'attivita' di
autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito
ed immatricolato, singolarmente o in forma associata,
veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non
inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno
carico non inferiore a ottanta tonnellate."
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada":
"Art. 73 (Competenze).
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade
per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35,
comma 1, del codice, e nei casi richiamati e' promosso e
gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei
termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia
funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del
Ministero dei lavori pubblici nel settore della
circolazione e quelle previste comunque dal presente
regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento
dell'attivita' di raccolta dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui
problemi della circolazione stradale sotto i profili
sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al
Parlamento nei termini e con le modalita' indicate
nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il
Ministero dell'interno, l'attivita' del Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con
decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il
Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal
dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel
rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal
Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa
entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma
gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei
dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo
nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica
dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale e' costituito il
Centro di documentazione sui problemi della circolazione e
della sicurezza stradale, che e' articolato in due sezioni
e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in
lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti
documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale e' dotato di un ufficio che
si occupa della gestione amministrativo-contabile dei
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto
finanziario delle attivita' indicate nel codice della
strada. All'Ispettorato generale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale e' preposto alla gestione
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo
226 del codice con le modalita' indicate dall'articolo 401.
10. Le attivita' dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri
aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati
dal codice. La quota annuale dei proventi delle
maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice,
destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, e' utilizzata per le finalita' di cui
all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi
conseguenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
"Art. 30 (Concessione di servizi).
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le
disposizioni del codice non si applicano alle concessioni
di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti
e della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei
criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi
dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che
prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi,
l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta
amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un
soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice
diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di
servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per
gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di
tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si
applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143,
comma 7.";
Si riporta l'epigrafe del regolamento (CEE) n. 3821/85,
recante: "Regolamento della Commissione che adegua taluni
regolamenti nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, in seguito all'adesione della Spagna",
pubblicato nella gazzetta ufficiale della comunita' europea
del 31 dicembre 1985.
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza
stradale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 10.
1. (abrogato).
2. Le officine autorizzate alla riparazione dei
tachigrafi, ove richiesto, devono mettere a disposizione
degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di
sorveglianza di cui all'articolo 8 della L. 13 novembre
1978, n. 727 , le apparecchiature necessarie per le
riparazioni autorizzate.
3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o
riparazione di cronotachigrafi in forza di autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre
1978, n. 727 , e recanti data non anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto, appongono sui
prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati
un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il quale determina, altresi', tempi e
modalita' per la sostituzione dei marchi gia' in dotazione,
nonche' le tariffe massime per le operazioni da eseguire a
norma del presente comma.
4. (abrogato)".