Art. 11 
 
Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
  «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocita' 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo Codice  della  strada»,  e  di  seguito
denominato  «Codice  della  strada»,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a)  all'articolo  115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
  b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal  seguente:
«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'  effettuato  da
commissioni  mediche  locali,  costituite   dai   competenti   organi
regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di  Bolzano  che
provvedono  altresi'  alla  nomina  dei  rispettivi  presidenti,  nei
riguardi:»; 
  c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera   b-bis),   inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
soppressa; 
  d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato   dal   decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  «,  previa  verifica
della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
lettera b-bis» sono soppresse. 
  2. (soppresso). 
  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni. 
  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte (( dalla lettera b) del
comma 1 del presente articolo )). 
  5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  aggiunta  a  quelli  festivi,   da
individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»; 
  b) la lettera c) e' (( abrogata )).». 
  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
una o piu'  imprese  di  trasporto  italiane  o  ((  di  altro  Stato
dell'Unione europea )) da almeno dieci anni precedenti il 4  dicembre
2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto. (( Restano ferme le  disposizioni  concernenti  i  corsi  di
formazione )) previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009. 
  (( 6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del  regolamento
(CE)  n.  1071/2009  le  imprese  che  esercitano  o  che   intendono
esercitare la professione di trasportatore di  merci  su  strada  con
veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a   1,5
tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le  condizioni
da rispettare per i requisiti per l'esercizio  della  professione  di
trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1071/2009  sono  quelle  previste  dal   regolamento   stesso,   come
individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25  novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011.  Per  le  imprese  di
trasporto di merci su strada per conto di  terzi  che  esercitano  la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino
a  3,5  tonnellate,  il  requisito  di  idoneita'  professionale   e'
soddisfatto  attraverso  la  frequenza  di  uno  specifico  corso  di
formazione preliminare e di un corso  di  formazione  periodica  ogni
dieci anni, organizzati e  disciplinati  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011. 
  6-ter. Le imprese di trasporto su strada  gia'  in  attivita'  alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio
della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso  alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo  12  del
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici, dal Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada  e,  per  le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese  di  trasporto
di merci su strada per conto di terzi che esercitano  la  professione
solo con veicoli di massa complessiva  a  pieno  carico  fino  a  3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per  l'accesso
alla professione entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6-quater. I soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n.  1071/2009,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
idoneita' professionale, possono essere  designati  a  svolgere  tali
funzioni presso una sola impresa e  non  possono  essere  chiamati  a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del  paragrafo  2  del  citato
articolo.  I  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2  dell'articolo  4
del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono  essere  designati  da  una
sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli  e
non possono avere legami con nessuna altra impresa  di  trasporto  su
strada. 
  6-quinquies. Le  imprese  di  trasporto  di  merci  su  strada  che
intendono  esercitare  la  professione  solo  con  veicoli  di  massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5  tonnellate,  per  accedere  al
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono  essere  in
possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  professione  e  iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  e  sono  tenute  a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra  impresa
di autotrasporto, o l'intero parco  veicolare,  purche'  composto  di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5,  da  altra  impresa  che
cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e  immatricolato  almeno  due  veicoli  adibiti  al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. 
  6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Euro 5». )) 
  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
del ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato  ad  affidare  in
concessione, ai sensi (( dell'articolo 30 del codice  di  cui  al  ))
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di  produzione,
distribuzione e trasmissione, sul canale  radiofonico  e  televisivo,
delle informazioni sul traffico  e  sulla  viabilita',  nonche'  ogni
altro servizio utile  al  proprio  funzionamento,  qualora  da  detto
affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. 
  8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo  obbligatorio  ((  delle
emissioni dei gas di scarico )) degli autoveicoli e  dei  motoveicoli
e' effettuato esclusivamente al momento della revisione  obbligatoria
periodica del mezzo. 
  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80  del  ((  Codice  della
strada )). 
  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
  b) al comma 2, dopo le  parole:  «Le  officine»  sono  inserite  le
seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le  parole:
«di cui al comma 1» sono soppresse. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 115, comma 2 e comma
          2 bis; 119,  comma  4,  122,  126,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice
          della strada", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 115 (Requisiti per la  guida  dei  veicoli  e  la
          conduzione di animali). 
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
              a)  anni  sessantacinque  per  guidare   autotreni   ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento; 
              b)  anni  sessanta  per  guidare  autobus,   autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
              2-bis. (abrogato)." 
              "Art.  119  (Requisiti  fisici  e   psichici   per   il
          conseguimento della patente di guida). 
              (Omissis). 
              4. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici  e'
          effettuato da commissioni mediche  locali,  costituite  dai
          competenti organi regionali ovvero dalle province  autonome
          di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina
          dei rispettivi presidenti, nei riguardi: 
              a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in  cui  il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze; 
              b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
          di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
              b-bis (soppressa); 
              c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
              d) di coloro nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
              d-bis)  dei  soggetti  affetti  da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale; 
              (Omissis)." 
              "Art. 122 (Esercitazioni di guida). 
              (Omissis). 
              2.   L'autorizzazione   consente    all'aspirante    di
          esercitarsi su veicoli delle  categorie  per  le  quali  e'
          stata richiesta la  patente  o  l'estensione  di  validita'
          della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti  gli
          effetti, vigilare sulla marcia  del  veicolo,  intervenendo
          tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. 
              (Omissis)." 
              "Art. 126 (Durata  e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida). 
              (Omissis). 
              6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
          3, 4 e 5, al  compimento  dell'ottantesimo  anno  di  eta',
          rinnovano la validita' della  patente  posseduta  ogni  due
          anni. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle
          direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente
          di guida": 
              "Art. 2 (Modifiche all'articolo 115  del  Codice  della
          strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli  e
          la conduzione di animali). 
              1.  All'articolo  115  del  Codice  della  strada  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Fatte salve le disposizioni specifiche  in  materia
          di  carta  di  qualificazione  del  conducente,  chi  guida
          veicoli o conduce animali deve essere idoneo per  requisiti
          fisici e psichici e aver compiuto: 
              a) anni quattordici per guidare: 
                  1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
          tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri
          raggruppamenti di animali; 
                  2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
          patente  di  guida  della   categoria   AM,   purche'   non
          trasportino altre persone oltre al conducente; 
                b) anni sedici per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria B1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
                c) anni diciotto per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A2; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie B e BE; 
              4) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C1 e C1E; 
                d) anni venti per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare
          della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due
          anni; 
                e) anni ventuno per guidare: 
              1) tricicli cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e CE; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D1 e D1E; 
              4) veicoli per i quali e' richiesto un  certificato  di
          abilitazione professionale  di  tipo  KA  o  KB  nonche'  i
          veicoli che circolano in  servizio  di  emergenza,  di  cui
          all'articolo 177; 
                f) anni ventiquattro per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D e DE.»; 
              b) il comma 2-bis e' abrogato; 
              c) al comma 3,  la  parola:  «Chiunque»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          126,  comma  12,  chiunque»,  ed  il  secondo  periodo   e'
          sostituito dal seguente: «Qualora trattasi  di  veicoli  di
          cui al comma 1, lettera e), numero 4),  ovvero  di  veicoli
          per la cui guida e' richiesta la  carta  di  qualificazione
          del conducente, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»; 
              d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore
          degli anni diciotto, munito di patente delle categorie  AM,
          A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli  alla  cui
          guida le predette patenti rispettivamente lo  abilitano  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 38 euro a 155 euro.».". 
              Si riporta il testo degli articoli 7, comma  2,  e  330
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
          1992, n. 495, recante il "Regolamento di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada", come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 7 (Limitazioni alla  circolazione.  Condizioni  e
          deroghe). 
              (Omissis). 
              2. Con il decreto di cui al  comma  1,  riguardante  la
          circolazione sulle strade fuori dei  centri  abitati,  sono
          indicati i giorni nei quali e' vietata, nel rispetto  delle
          condizioni e delle deroghe indicate  nei  provvedimenti  di
          cui ai commi 4 e 5, la  circolazione  dei  veicoli  per  il
          trasporto di cose indicati dal comma 3;  tra  detti  giorni
          sono compresi: 
              a) i giorni festivi; 
              b) altri  particolari  giorni,  in  aggiunta  a  quelli
          festivi,  da  individuarsi  in  modo  da  contemperare   le
          esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
          condizioni di traffico,  con  gli  effetti  che  i  divieti
          determinano sulla attivita' di  autotrasporto  nonche'  sul
          sistema economico produttivo nel suo complesso. 
              c) (abrogata). 
              (Omissis)." 
              "Art. 330 (Commissioni mediche locali). 
              1. Il presidente della  commissione  medica  locale  e'
          nominato con decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione di concerto con il Ministro  della  sanita'  su
          designazione del responsabile dell'unita' sanitaria  locale
          presso la quale opera la commissione. 
              2. Il presidente di tale  commissione  deve  essere  il
          medico  responsabile  dell'ufficio   medico   legale,   ove
          esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il  medico
          responsabile  del  settore  cui,  secondo  le  disposizioni
          interne, siano attribuite  le  corrispondenti  funzioni  in
          materia. 
              3. La commissione e' composta di due membri effettivi e
          di  due  supplenti  ricompresi  fra   i   medici   di   cui
          all'articolo 119, comma 2, del  codice.  [Un  altro  membro
          effettivo  ed  uno  supplente  sono  ricompresi   fra   gli
          psicologi di cui all'articolo 119, comma  9,  del  codice.]
          Tali medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati
          dalle amministrazioni  competenti.  I  membri  partecipanti
          alle  sedute  della  commissione,  effettivi  o  supplenti,
          devono appartenere ad amministrazioni diverse . 
              4.  Qualora  l'accertamento  medico  sia  richiesto  da
          mutilati  o  minorati   fisici,   la   composizione   della
          commissione e' integrata da un  ingegnere  appartenente  al
          ruolo della  carriera  direttiva  tecnica  della  Direzione
          generale della M.C.T.C., nonche' da un medico  appartenente
          ai servizi territoriali della riabilitazione. 
              5.  Il  presidente,  sulla  base   delle   designazioni
          ricevute, costituisce la commissione medica locale  e  puo'
          designare  a  presiederla,  in  caso  di  sua   assenza   o
          impedimento,  un  vicepresidente  scelto   fra   i   membri
          effettivi. In tal caso il vicepresidente e'  sostituito  da
          uno dei supplenti. 
              6. La commissione puo' avvalersi di singoli  consulenti
          oppure di  istituti  medici  specialistici  appartenenti  a
          strutture  pubbliche,  con  onere  a  carico  del  soggetto
          esaminato. 
              7.  La   commissione   opera   presso   idonei   locali
          dell'unita' sanitaria locale, facilmente accessibili  anche
          per i mutilati e minorati fisici. 
              8. Il presidente convoca la commissione in relazione al
          numero ed  alla  natura  delle  richieste  ed  assicura  il
          funzionamento dell'ufficio di segreteria della  commissione
          avvalendosi  di  personale  in  servizio  presso   l'unita'
          sanitaria locale. 
              9. Per ogni commissione opera un ufficio di  segreteria
          che organizza le sedute curando, altresi', la  convocazione
          di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti  sanitari
          e  la  raccolta  e  l'archiviazione  della   documentazione
          sanitaria degli  esaminati.  L'interessato  che  ne  faccia
          richiesta puo', a sue spese, essere  assistito  durante  la
          visita da un medico di fiducia. 
              10. Nel  caso  previsto  dall'articolo  119,  comma  4,
          lettera  c)  del   codice,   l'accertamento   deve   essere
          effettuato presso la commissione medica locale indicata nel
          provvedimento    con    cui    e'     disposto.     L'esito
          dell'accertamento  deve  essere  comunicato   all'autorita'
          richiedente. 
              11.  Il  giudizio  di  non  idoneita'  formulato  dalla
          commissione   medica   locale   deve   essere    comunicato
          all'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  nel  cui  territorio  di  competenza   opera   la
          commissione stessa. 
              12. Il certificato deve essere  compilato  in  ciascuna
          delle parti relative ai requisiti prescritti per  la  guida
          dei veicoli ai quali abilita la  patente  richiesta  ovvero
          posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da  fogli
          aggiuntivi. 
              13. I giudizi delle  commissioni  mediche  locali  sono
          formulati a maggioranza. In  caso  di  parita'  prevale  il
          giudizio del presidente o, in  caso  di  sua  assenza,  del
          vicepresidente che presiede la seduta. 
              14. I  certificati  delle  commissioni  mediche  locali
          devono   essere   consegnati   agli   interessati    previa
          sottoscrizione per ricevuta ed apposizione  della  data  di
          consegna,  ovvero   inoltrati   per   posta   con   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. 
              15.  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno   il
          presidente  della  commissione  medica  locale,  invia   al
          Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  a  quello
          della sanita' una dettagliata relazione  sul  funzionamento
          dell'organo  presieduto,  relativa   all'anno   precedente,
          indicando il numero e il tipo di visite mediche  effettuate
          nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto  necessario.  I
          dati piu' significativi  vengono  pubblicati  nel  rapporto
          annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del codice. 
              16. Possono essere costituite piu' commissioni  mediche
          locali con il limite, di norma, di una per ogni milione  di
          abitanti nel capoluogo di  provincia  e  di  una  per  ogni
          cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi  quelli
          del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta
          dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della
          provincia, dal sindaco del comune di  maggiore  importanza,
          e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive
          condizioni da parte del Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione di concerto con il Ministero della sanita'. 
              17. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
          concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  del  tesoro,
          determina i diritti dovuti dagli utenti per  le  operazioni
          di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da
          destinare per  le  spese  di  funzionamento  delle  stesse,
          comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche'
          le quote per gli emolumenti  ed  i  rimborsi  di  spese  ai
          componenti  delle  commissioni  medesime.  La  misura   dei
          diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo
          tale da garantire  l'integrale  copertura  delle  spese  di
          funzionamento delle suddette commissioni.". 
              Si riporta il testo degli articoli 3,  4,  8  e  9  del
          regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il "Regolamento  del
          parlamento europeo e del  consiglio  che  stabilisce  norme
          comuni  sulle  condizioni  da  rispettare  per   esercitare
          l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la
          direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE)". 
              "Art. 3 (Requisiti per l'esercizio della professione di
          trasportatore su strada). 
              1.  Le  imprese  che  esercitano  la   professione   di
          trasportatore su strada: 
              a) hanno una sede effettiva  e  stabile  in  uno  Stato
          membro; 
              b) sono onorabili; 
              c) possiedono un'adeguata idoneita' finanziaria; e 
              d) possiedono l'idoneita' professionale richiesta. 
              2.  Gli  Stati  membri  possono  decidere  di   imporre
          requisiti    supplementari,     proporzionati     e     non
          discriminatori,  che  le  imprese  devono  soddisfare   per
          esercitare la professione di trasportatore su strada." 
              "Art. 4 (Gestore dei trasporti). 
              1.   L'impresa   che   esercita   la   professione   di
          trasportatore su strada indica almeno una  persona  fisica,
          il gestore dei trasporti,che sia in possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che: 
              a)  diriga  effettivamente   e   continuativamente   le
          attivita' di trasporto dell'impresa; 
              b) abbia un vero  legame  con  l'impresa,  essendo  per
          esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista,  o
          l'amministri o, se l'impresa e'  una  persona  fisica,  sia
          questa persona; e 
              c) sia residente nella Comunita'. 
              2.  Se  non  soddisfa   il   requisito   dell'idoneita'
          professionale di cui all'articolo 3, paragrafo  1,  lettera
          d),  un'impresa  puo'  essere  autorizzata   dall'autorita'
          competente ad esercitare la professione di trasportatore su
          strada senza un gestore dei trasporti  designato  ai  sensi
          del paragrafo 1 del presente articolo, purche': 
              a) indichi una persona fisica residente nella Comunita'
          che soddisfi i requisiti di cui all'articolo  3,  paragrafo
          1, lettere b) e d),e che sia abilitata, per  contratto,  ad
          esercitare le funzioni digestore dei  trasporti  per  conto
          dell'impresa; 
              b) il contratto che lega l'impresa alla persona di  cui
          alla lettera a) precisi i compiti che questa deve  svolgere
          effettivamente  e  continuativamente  e  indichi   le   sue
          responsabilita' in  qualita'  digestore  dei  trasporti.  I
          compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti
          la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei
          contratti e dei documenti di trasporto, la contabilita'  di
          base,  la  distribuzione  dei  carichi  e  dei  servizi  ai
          conducenti e ai veicoli e la verifica  delle  procedure  di
          sicurezza; 
              c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in
          qualita' digestore dei trasporti, le attivita' di trasporto
          di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con  un
          parco  complessivo  comprendente   al   massimo   cinquanta
          veicoli. Gli Stati membri possono decidere  di  ridurre  il
          numero di imprese e/o le dimensioni del  parco  complessivo
          di veicoli che tale persona puo' gestire; e 
              d) la persona di cui alla lettera a) svolga  i  compiti
          precisati  solo  nell'interesse  dell'impresa  e   le   sue
          responsabilita'  siano  esercitate   indipendentemente   da
          qualsiasi impresa per cui  l'impresa  svolge  attivita'  di
          trasporto. 
              3. Gli Stati membri possono decidere che,  inoltre,  un
          gestore dei trasporti designato ai sensi  del  paragrafo  1
          non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o  solo
          in relazione a un numero limitato di imprese o a  un  parco
          di veicoli inferiore a  quanto  previsto  al  paragrafo  2,
          lettera c).4. 
              4.  L'impresa  notifica  all'autorita'  competente   il
          gestore o i gestori dei trasporti designati." 
              "Art.   8    (Condizioni    relative    al    requisito
          dell'idoneita' professionale). 
              1. Per soddisfare il requisito di cui  all'articolo  3,
          paragrafo  1,  lettera  d),  la  persona   o   le   persone
          interessate  possiedono  le  conoscenze  corrispondenti  al
          livello di cui all'allegato I, parte I, nelle  materie  ivi
          elencate. Tali  conoscenze  sono  comprovate  da  un  esame
          scritto obbligatorio che  puo'  essere  integrato,  se  uno
          Stato membro decide in tal senso, da un  esame  orale.  Gli
          esami sono  organizzati  in  conformita'  dell'allegato  I,
          parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere  di
          imporre una formazione preliminare all'esame. 
              2. Le  persone  interessate  sostengono  l'esame  nello
          Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello
          Stato membro in cui lavorano. 
              Per «residenza normale» si intende il luogo in cui  una
          persona  dimora  abitualmente,  ossia  durante  almeno  185
          giorni l'anno, a motivo di legami  personali  che  rivelano
          l'esistenza di una stretta correlazione tra la  persona  in
          questione e il luogo in cui abita. 
              Tuttavia,  nel  caso  di  una  persona  i  cui   legami
          professionali risultino in un luogo diverso da  quello  dei
          suoi  legami   personali   e   che,   pertanto,   soggiorni
          alternativamente in luoghi diversi situati in  due  o  piu'
          Stati membri, si  presume  che  la  residenza  normale  sia
          quella del luogo dei legami personali, purche' tale persona
          vi ritorni regolarmente. Questa condizione non e' richiesta
          allorche' la persona soggiorna  in  uno  Stato  membro  per
          l'esecuzione di una  missione  di  durata  determinata.  La
          frequenza di un'universita' o di una scuola non implica  il
          trasferimento della residenza normale. 
              3.  Solo  le  autorita'  o  gli  organismi  debitamente
          autorizzati a tal fine  da  uno  Stato  membro,  secondo  i
          criteri  definiti  dallo  stesso,  possono  organizzare   e
          certificare gli esami scritti e orali di cui  al  paragrafo
          1.  Gli  Stati  membri  verificano  periodicamente  che  le
          modalita'  secondo  cui   tali   autorita'   od   organismi
          organizzano gli esami siano conformi all'allegato I. 
              4. Gli Stati membri  possono  debitamente  autorizzare,
          secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono
          ai  candidati  una  formazione  di  qualita'  elevata   per
          prepararli agli esami e formazione continua per  consentire
          ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le
          loro   conoscenze.   Detti    Stati    membri    verificano
          periodicamente  che  tali  organismi  rispondano  in   ogni
          momento  ai  criteri  sulla  base  dei  quali  sono   stati
          autorizzati. 
              5. Gli Stati membri possono promuovere  una  formazione
          periodica  sulle  materie  elencate   nell'allegato   I   a
          intervalli di dieci anni per garantire che  i  gestori  dei
          trasporti siano informati dei cambiamenti che  intervengono
          nel settore. 
              6. Gli Stati membri possono esigere che le persone  che
          sono in possesso di un attestato di idoneita' professionale
          ma che, nei  cinque  anni  precedenti,  non  hanno  diretto
          un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa  di
          trasporti   di   persone   su   strada    effettuino    una
          riqualificazione per  aggiornare  la  loro  conoscenza  dei
          recenti sviluppi della legislazione di cui all'allegato  I,
          parte I. 
              7. Uno  Stato  membro  puo'  dispensare  dall'esame  in
          determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati
          nell'ambito  dell'istruzione  superiore  o  dell'istruzione
          tecnica  nello  Stato  stesso,   da   esso   specificamente
          designati a tal fine ed implicanti le conoscenze  in  tutte
          le materie elencate all'allegato I. La dispensa si  applica
          solo alle sezioni della parte  I  dell'allegato  I  per  le
          quali il diploma contempla tutte le  materie  elencate  nel
          titolo di ogni sezione. 
              Uno Stato membro puo' dispensare da  determinate  parti
          degli  esami  i  titolari   di   attestati   di   idoneita'
          professionale validi per operazioni di trasporto  nazionale
          nello Stato membro in questione. 
              8. Ai fini della prova dell'idoneita' professionale  e'
          presentato  un  attestato   rilasciato   dall'autorita'   o
          dall'organismo di cui al paragrafo 3.  L'attestato  non  e'
          trasferibile  ad  altre  persone.  Esso  e'  conforme  agli
          elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli
          allegati II e III ed e' munito del sigillo dell'autorita' o
          dell'organismo   debitamente   riconosciuto   che   lo   ha
          rilasciato. 
              9. La  Commissione  adatta  al  progresso  tecnico  gli
          allegati I, II e III.  Tali  misure,  intese  a  modificare
          elementi non  essenziali  del  presente  regolamento,  sono
          adottate  secondo  la  procedura  di  regolamentazione  con
          controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 
              10. La Commissione incoraggia e facilita lo scambio  di
          esperienze e di informazioni fra Stati membri o  attraverso
          organismi da essa eventualmente  designati  in  materia  di
          formazione, esami e autorizzazioni." 
              "Art. 9 (Dispensa dall'esame). 
              1. Gli Stati  membri  possono  decidere  di  dispensare
          dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le  persone
          che dimostrino di  aver  diretto  in  maniera  continuativa
          un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa  di
          trasporti di persone su strada in uno o piu'  Stati  membri
          nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009. 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
              a) imposte  dirette  e  indirette,  tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
              b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
          nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
              c) ogni altra entrata  tributaria,  anche  a  carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
              d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati  in
          regime concessorio, ad espletamento di  funzioni  pubbliche
          inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; 
              e) risorse e  mezzi  finanziari  pubblici  impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
              f) entrate ed uscite relative  alle  gestioni  separate
          nel comparto della previdenza,  assistenza  e  altre  forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
              g) demanio e patrimonio dello Stato,  ivi  compreso  il
          valore aziendale netto  di  unita'  produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
              h)  valute,  titoli,  valori  e  mezzi   di   pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
              i)  mercati  finanziari  e  mobiliari,   ivi   compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
              l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti,  marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
              m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
          o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
          c), della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  dagli  articoli
          200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
          internazionali, e i compiti istituzionali  conferiti  dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo  la  collaborazione  di  altri  organismi   per
          l'esercizio dei propri  compiti,  nonche',  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4. Ferme restando le  norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'articolo  19,  comma  1,  lettera  d)
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32  della  legge  7
          gennaio 1929, n. 4.". 
              Si riporta il testo degli articoli 8,  12  del  decreto
          del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i
          sistemi  informativi  e  statistici  del  Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  del  25  novembre  2011,
          recante: "Disposizioni tecniche di prima  applicazione  del
          Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 21 ottobre 2009,  circa  norme  comuni  sulle
          condizioni da  rispettare  per  esercitare  l'attivita'  di
          trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE  del
          Consiglio": 
              "Art. 8 (Requisito della idoneita' professionale). 
              1. Per l'impresa  di  trasporto  su  strada,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 1 e 2, il  requisito  dell'idoneita'
          professionale e' sussistente se  esso  e'  posseduto  dalla
          persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo
          4, al fine di dirigere l'attivita' di trasporto. 
              2. Il requisito dell'idoneita'  professionale  consiste
          nel  possesso  della  conoscenza  delle  materie  riportate
          nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed
          e' accertato con il superamento dell'esame scritto  di  cui
          all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone  di
          due prove: 
              a) domande scritte sotto  forma  di  domande  a  scelta
          multipla con quattro opzioni di risposta; 
              b) esercizi scritti e studi di casi. 
              Il  punteggio  complessivo  attribuibile   alla   prova
          scritta  e'  composto  per  il  60  per  cento  dai   punti
          conseguiti per la prova di cui alla lettera a) e per il  40
          per cento dai punti conseguiti per la  prova  di  cui  alla
          lettera b). Per l'insieme delle prove  i  candidati  devono
          ottenere una media di almeno il 60 per cento del  punteggio
          complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti,
          rispetto al punteggio massimo  totalizzabile  per  ciascuna
          prova, non deve essere inferiore al 50  per  cento  per  la
          prova di cui alla lettera a) ed al  40  per  cento  per  la
          prova di cui alla lettera b). 
              3. Possono partecipare alle prove di esame le  persone,
          maggiori  d'eta',  non  interdette  giudizialmente  e   non
          inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo  scolastico  e
          superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado
          ovvero  frequentato  uno  specifico  corso  di   formazione
          preliminare presso organismi debitamente autorizzati  dalle
          strutture del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione
          ed i sistemi informativi e statistici del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. Gli esami scritti per l'idoneita' professionale sono
          organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali
          competenti per la residenza anagrafica o  per  l'iscrizione
          nell'anagrafe degli italiani residenti  all'estero,  ovvero
          per la residenza normale del candidato. 
              5. Le  persone  che  non  abbiano  assolto  all'obbligo
          scolastico o superato un corso di istruzione secondaria  di
          secondo  grado  possono  richiedere   alla   provincia   di
          partecipare alla prova d'esame senza  aver  frequentato  un
          corso di  formazione  preliminare  qualora  nel  territorio
          della stessa provincia, individuata ai sensi del  comma  4,
          non sia stato attivato un corso di  formazione  preliminare
          nei nove mesi che precedono la richiesta di  partecipazione
          alle prove d'esame. 
              6.  I   titolari   di   un   attestato   di   idoneita'
          professionale devono frequentare  un  corso  di  formazione
          periodica  ogni  dieci  anni,  organizzato   dagli   stessi
          organismi previsti al comma 3. I titolari di  attestato  di
          idoneita' professionale che non abbiano diretto  un'impresa
          di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti,  prima
          di poter  essere  designati  come  gestore,  alla  medesima
          tipologia di formazione. 
              7.  Il  requisito   di   idoneita'   professionale   e'
          dimostrato  mediante  l'esibizione  dell'attestato  di  cui
          all'Allegato  III  del  regolamento  (CE)   n.   1071/2009,
          rilasciato dalle Province. 
              8. Con separati provvedimenti del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
          autorizzare gli organismi di cui  al  comma  3,  i  quesiti
          degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di  cui
          ai commi 3 e 6. 
              9. I quesiti  degli  esami  di  cui  al  comma  2  sono
          predisposti  dal   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici  in
          collaborazione  con  il  Comitato   centrale   per   l'Albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
              10. Coloro  che  risultino  titolari  di  attestato  di
          idoneita' professionale  per  i  trasporti  internazionali,
          possono continuare a svolgere l'attivita'  di  gestore  per
          imprese  che  operano   sia   in   ambito   nazionale   che
          internazionale.  Qualora  siano   titolari   di   attestato
          rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad
          esercitare   l'attivita'   di   trasportatore   su   strada
          esclusivamente in ambito nazionale, ai fini  dell'esercizio
          dell'attivita'  in  ambito  internazionale  e'   necessario
          dimostrare  il  superamento  dell'esame  per  il  requisito
          dell'idoneita'  professionale,  ovvero  la  titolarita'  di
          attestato  di  idoneita'  professionale  per  i   trasporti
          internazionali." 
              "Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie). 
              1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
          sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il
          trasporto  stradale  e  l'intermodalita',  disciplina   gli
          eventuali ulteriori profili amministrativi  e  procedurali,
          anche non compresi negli articoli  che  precedono,  che  si
          rendessero  necessari  per  la  compiuta  applicazione  del
          regolamento (CE)  n.  1071/2009  e  del  presente  decreto,
          nonche' in funzione  dell'eventuale  coordinamento  con  la
          normativa nazionale vigente. 
              2. In sede di  prima  applicazione,  decorrente  dal  4
          dicembre 2011, vengono acquisiti  al  Registro  elettronico
          nazionale delle imprese di  cui  all'articolo  11,  sezione
          imprese e gestori,  i  dati  contenuti  negli  archivi  del
          centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti,   la
          navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al
          comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per  le  imprese
          di trasporto di persone su strada  autorizzate  all'accesso
          al mercato, sia per le imprese di  trasporto  di  merci  su
          strada  per  conto  di  terzi  autorizzate  all'accesso  al
          mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche
          e giuridiche che esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura
          del  Comitato   centrale   per   l'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni
          caso,   con   riserva   di    verifica    successiva    del
          soddisfacimento dei requisiti da parte  delle  imprese  che
          esercitano la professione di trasportatore su strada. 
              3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via
          provvisoria all'esercizio della professione nel  territorio
          nazionale  fino  alla  verifica   della   sussistenza   dei
          requisiti previsti dal  Regolamento  (CE)  n.  1071/2009  e
          possono essere  ammesse,  sempre  in  via  provvisoria,  al
          mercato del trasporto internazionale anche nel caso in  cui
          si trovino in una delle seguenti condizioni: 
              a) impresa gia' dispensata ai sensi  dell'articolo  18,
          comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e
          successive modificazioni; 
              b) impresa di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto
          ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che  ha  ottenuto  una
          valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto  di
          merci in campo internazionale dalla  Commissione  istituita
          presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose  e
          il   Comitato   centrale   per   l'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
              c) impresa di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto
          ministeriale 28 aprile 2005, n. 161,  gia'  rientranti  nel
          campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
          ministeriale 16 maggio 1991, n. 198,  che  utilizzino  solo
          autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le  disposizioni
          vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il
          regime   della   licenza   comunitaria   o   il    rilascio
          dell'autorizzazione internazionale. 
              4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto
          di terzi prive di idoneita'  finanziaria  e  professionale,
          nonche' le restanti imprese di trasporto su strada gia'  in
          attivita', comprese le imprese precedentemente esentate  ai
          sensi dell'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  decreto  del
          Ministro dei trasporti  16  maggio  1991,  n.  198,  devono
          chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9,  comma  2,
          dimostrando il possesso dei requisiti di  cui  al  presente
          decreto, secondo le procedure ed i  termini  stabiliti  con
          provvedimento  del  Dipartimento  per   i   trasporti,   la
          navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici   -
          Direzione  Generale  per  il  trasporto  stradale   e   per
          l'intermodalita',  da  emanarsi   entro   sessanta   giorni
          dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   che
          prevedera',   ove   possibile,   il   ricorso    anche    a
          autocertificazioni o a dichiarazioni  sostitutive  di  atto
          notorio dell'impresa e del gestore dei  trasporti.  Qualora
          risultasse che i requisiti non  sono  soddisfatti  entro  i
          termini stabiliti ai sensi del  presente  comma,  l'impresa
          viene cancellata dal Registro di cui all'articolo  11,  con
          conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione
          dell'attivita' e con la perdita dei requisiti per l'accesso
          al mercato. 
              5. Ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  (CE)  n.
          1071/2009, la verifica circa la sussistenza  dei  requisiti
          per  l'esercizio  della  professione  di  trasportatore  su
          strada,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1  del  presente
          decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla  data
          a partire dalla quale si applica il predetto regolamento. 
              6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori,
          fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo  3
          della  legge  4  giugno  2010,  n.  96  («Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009»), s'intendono applicabili le sanzioni,  connesse  con
          le violazioni degli  obblighi  di  comunicazione,  previste
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre  2000,
          n. 395.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  227,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)": 
              "Art. 2 (Riforma della disciplina in materia di imprese
          di autotrasporto di cose per conto di terzi). 
              (Omissis). 
              227. Le imprese che intendono esercitare la professione
          di  autotrasportatore  di  cose  per  conto  di  terzi,  in
          possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',   capacita'
          finanziaria e professionale,  ed  iscritte  all'albo  degli
          autotrasportatori  per  conto  di  terzi,  sono  tenute   a
          dimostrare di aver  acquisito,  per  cessione  di  azienda,
          altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare,
          purche' composto di veicoli di categoria  non  inferiore  a
          Euro  5,  di  altra  impresa  che  cessa   l'attivita'   di
          autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver  acquisito
          ed  immatricolato,  singolarmente  o  in  forma  associata,
          veicoli adibiti al  trasporto  di  cose  di  categoria  non
          inferiore a Euro 5  e  aventi  massa  complessiva  a  pieno
          carico non inferiore a ottanta tonnellate." 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 73  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo codice della strada": 
              "Art. 73 (Competenze). 
              1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade
          per il perseguimento dei  fini  indicati  all'articolo  35,
          comma 1, del codice, e nei casi richiamati  e'  promosso  e
          gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e  la
          sicurezza stradale del Ministero dei  lavori  pubblici  nei
          termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
              2. L'Ispettorato generale  per  la  circolazione  e  la
          sicurezza  stradale  cura  e  svolge,  in  piena  autonomia
          funzionale e operativa, le attribuzioni di  competenza  del
          Ministero   dei   lavori   pubblici   nel   settore   della
          circolazione  e  quelle  previste  comunque  dal   presente
          regolamento e dalla legislazione vigente in materia. 
              3. All'Ispettorato  generale  spetta  il  coordinamento
          dell'attivita' di raccolta dei dati  e  delle  informazioni
          necessari  alla  elaborazione  del  rapporto  annuale   sui
          problemi  della  circolazione  stradale  sotto  i   profili
          sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al
          Parlamento  nei  termini  e  con  le   modalita'   indicate
          nell'articolo 1. 
              4. L'Ispettorato generale  coordina,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'interno,   l'attivita'   del   Centro   di
          coordinamento  delle  informazioni  sul   traffico,   sulla
          viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con
          decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154  presso  il
          Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per  la
          circolazione  e  la  sicurezza  stradale  e   diretto   dal
          dirigente ad esso preposto. 
              5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale,  nel
          rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal
          Sottosegretario  di  Stato   all'uopo   delegato,   informa
          entrambi tali organi delle soluzioni adottate. 
              6.  L'Ispettorato  generale  provvede   alla   autonoma
          gestione del proprio Centro di elaborazione automatica  dei
          dati. Alle informazioni contenute nel  sistema  informativo
          nazionale, gestito dal Centro  di  elaborazione  automatica
          dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli effetti della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              7.  Presso  l'Ispettorato  generale  e'  costituito  il
          Centro di documentazione sui problemi della circolazione  e
          della sicurezza stradale, che e' articolato in due  sezioni
          e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in
          lingua  italiana;  nella  seconda  sezione  sono   raccolti
          documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana. 
              8. L'Ispettorato generale e' dotato di un  ufficio  che
          si  occupa  della  gestione  amministrativo-contabile   dei
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  destinati   al   supporto
          finanziario  delle  attivita'  indicate  nel  codice  della
          strada.   All'Ispettorato   generale   si   applicano    le
          disposizioni di cui all'articolo 8, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
              9. L'Ispettorato generale  e'  preposto  alla  gestione
          dell'archivio nazionale delle strade  di  cui  all'articolo
          226 del codice con le modalita' indicate dall'articolo 401. 
              10.  Le  attivita'  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale non  comportano  oneri
          aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di  spesa  fissati
          dal  codice.  La   quota   annuale   dei   proventi   delle
          maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del  codice,
          destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la
          sicurezza stradale, e' utilizzata per le finalita'  di  cui
          all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad  essi
          conseguenti.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". 
              "Art. 30 (Concessione di servizi). 
              1. Salvo quanto  disposto  nel  presente  articolo,  le
          disposizioni del codice non si applicano  alle  concessioni
          di servizi. 
              2. Nella concessione di servizi la controprestazione  a
          favore del concessionario consiste unicamente  nel  diritto
          di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente  il
          servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
          anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
          praticare nei confronti degli  utenti  prezzi  inferiori  a
          quelli corrispondenti alla somma del costo del  servizio  e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. 
              3. La  scelta  del  concessionario  deve  avvenire  nel
          rispetto  dei  principi  desumibili  dal  Trattato  e   dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare,  dei   principi   di   trasparenza,   adeguata
          pubblicita', non discriminazione, parita'  di  trattamento,
          mutuo   riconoscimento,   proporzionalita',   previa   gara
          informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto della concessione, e con predeterminazione  dei
          criteri selettivi. 
              4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
          forme piu' ampie di tutela della concorrenza. 
              5.  Restano  ferme,  purche'   conformi   ai   principi
          dell'ordinamento comunitario le discipline  specifiche  che
          prevedono, in luogo delle concessione di servizi  a  terzi,
          l'affidamento di servizi a soggetti che sono a  loro  volta
          amministrazioni aggiudicatrici. 
              6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede  ad  un
          soggetto  che  non  e'  un'amministrazione   aggiudicatrice
          diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita'  di
          servizio pubblico, l'atto di concessione prevede  che,  per
          gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito  di
          tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
          discriminazione in base alla nazionalita'. 
              7. Si applicano le  disposizioni  della  parte  IV.  Si
          applica, inoltre, in  quanto  compatibile  l'articolo  143,
          comma 7."; 
              Si riporta l'epigrafe del regolamento (CEE) n. 3821/85,
          recante: "Regolamento della Commissione che  adegua  taluni
          regolamenti  nel  settore  del   latte   e   dei   prodotti
          lattiero-caseari, in seguito  all'adesione  della  Spagna",
          pubblicato nella gazzetta ufficiale della comunita' europea
          del 31 dicembre 1985. 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          6 febbraio 1987,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,  recante:  "Disposizioni
          urgenti in materia di autotrasporto di cose e di  sicurezza
          stradale", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. 
              1. (abrogato). 
              2.  Le  officine  autorizzate  alla   riparazione   dei
          tachigrafi, ove richiesto, devono  mettere  a  disposizione
          degli ispettori  metrici  incaricati  delle  operazioni  di
          sorveglianza di cui all'articolo 8  della  L.  13  novembre
          1978,  n.  727  ,  le  apparecchiature  necessarie  per  le
          riparazioni autorizzate. 
              3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o
          riparazione di cronotachigrafi in forza  di  autorizzazione
          rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre
          1978, n. 727 , e recanti data non  anteriore  a  quella  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  appongono  sui
          prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati  o  riparati
          un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono  stabilite
          dal   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, il quale  determina,  altresi',  tempi  e
          modalita' per la sostituzione dei marchi gia' in dotazione,
          nonche' le tariffe massime per le operazioni da eseguire  a
          norma del presente comma. 
              4. (abrogato)".