(( Art. 11-bis
Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada
o su strade extraurbane principali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
11 novembre 2011, n. 213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o
su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione
notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con
carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore di
impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo
destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui
all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive
modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis,
del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del
presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si
eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in
condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle
esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto,
oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.
Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del
Codice della strada, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213:
"Regolamento recante disciplina del rilascio
dell'autorizzazione a minore ai fini della guida
accompagnata e relativa modalita' di esercizio, pubblicato
sulla gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2011, n. 298",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011,
n. 298 .
Si riporta il testo degli articoli 122 e 176, comma 21,
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
codice della strada":
" Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ha
fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di
controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo
121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della
patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non
sono consentite piu' di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di
esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e'
stata richiesta la patente o l'estensione di validita'
della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Se
il veicolo non e' munito di doppi comandi a pedale almeno
per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per
conseguire la patente di categoria A non si applicano le
norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di
guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e' sostituito
per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola
guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le
modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa
prendere posto, oltre al conducente, altra persona in
funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco
frequentati.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
presente comma.
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per
l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida
senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona
provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 80 a euro 318."
"Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali). -
(Omissis).
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
(Omissis).".