Art. 4 
 
Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con
  disabilita' (( e patologie croniche )) e partecipazione  ai  giochi
  paralimpici 
 
  1.  I  verbali  delle  commissioni   mediche   integrate   di   cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari  necessari  per  la  richiesta  di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al  comma  2  dell'articolo
381 del (( regolamento di cui al  ))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,
nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti  per
le persone con disabilita'. 
  2.  Le  attestazioni  medico  legali  richieste  per  l'accesso  ai
benefici di cui al comma 1  possono  essere  sostituite  dal  verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai  sensi  dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  che  dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e'  stato  revocato,
sospeso o modificato. 
  (( 2-bis. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro della  salute,  previo  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  sono
disciplinate le modalita' per il riconoscimento  della  validita'  su
tutto il territorio nazionale del contrassegno  invalidi  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 381 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modificazioni. )) 
  3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu'  regolamenti  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali  i
verbali delle commissioni mediche integrate di  cui  all'articolo  20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano  l'esistenza
dei requisiti sanitari,  nonche'  le  modalita'  per  l'aggiornamento
delle procedure informatiche e  per  lo  scambio  dei  dati  per  via
telematica. 
  4. I regolamenti di cui al comma 3 sono  emanati  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   dei   Ministri
interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del  decreto  legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  l'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge  3  marzo
2009, n. 18. 
  (( 4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per  le
persone  affette  dalle  malattie  croniche  e  invalidanti  di   cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  29
aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di  accertamento  impropri  a
carico della pubblica amministrazione, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' definito, con decreto del Ministro della  salute,  previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  periodo
minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla  partecipazione
al costo  delle  prestazioni  sanitarie  in  relazione  alle  diverse
patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle
evidenze scientifiche. )) 
  5. Al fine di dare continuita'  all'attivita'  di  preparazione  in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra  2012,  e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione (( di spesa  ))
di cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, relativa  al  Fondo  per  interventi  urgenti  ed
indifferibili, (( come integrata, da  ultimo,  ))  dall'articolo  33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3  agosto  2009,  n.  102,  recante   "Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di termini": 
              "Art.  20.  (Contrasto  alle  frodi   in   materia   di
          invalidita' civile) 
                
              1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2010  ai  fini  degli
          accertamenti  sanitari  di  invalidita'   civile,   cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap   e   disabilita'   le
          Commissioni mediche delle  Aziende  sanitarie  locali  sono
          integrate  da  un   medico   dell'INPS   quale   componente
          effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo   e'
          effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del  presente
          articolo l'INPS medesimo si avvale  delle  proprie  risorse
          umane, finanziarie  e  strumentali,  anche  attraverso  una
          razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30
          marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del
          26  maggio  2007,  concernente   il   trasferimento   delle
          competenze residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze all'INPS. 
              2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei  requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del  Regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          settembre 1994, n. 698. Per il  triennio  2010-2012  l'INPS
          effettua, con le risorse umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva   all'ordinaria
          attivita' di accertamento della  permanenza  dei  requisiti
          sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
          per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue  per  ciascuno
          degli anni 2011  e  2012  nei  confronti  dei  titolari  di
          benefici economici di invalidita' civile. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte  ad
          ottenere i  benefici  in  materia  di  invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile,  handicap  e  disabilita',
          complete della certificazione medica attestante  la  natura
          delle infermita'  invalidanti,  sono  presentate  all'INPS,
          secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo.  L'Istituto
          trasmette, in tempo reale e in via telematica,  le  domande
          alle Aziende Sanitarie Locali. 
              4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e  non
          oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
          all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
          concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.   Nei
          sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
          apposita    convenzione    che    regola    gli     aspetti
          tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
          gestione del procedimento per l'erogazione dei  trattamenti
          connessi allo stato di invalidita' civile. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 381 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo codice della strada": 
              " Art. 381. (Strutture e segnaletica per  la  mobilita'
          delle persone invalide) 
              (Omissis). 
              2. Per  la  circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli  a
          servizio  delle   persone   invalide   con   capacita'   di
          deambulazione sensibilmente ridotta,  il  sindaco  rilascia
          apposita  autorizzazione  in   deroga,   previo   specifico
          accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa   nota
          mediante l'apposito "contrassegno  invalidi"  di  cui  alla
          figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale,  non
          e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
          il territorio nazionale. L'indicazione delle  strutture  di
          cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di
          "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 19  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa": 
              "Art. 19. (Modalita' alternative all'autenticazione  di
          copie) 
              1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
          di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il  fatto  che
          la copia  di  un  atto  o  di  un  documento  conservato  o
          rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
          pubblicazione ovvero la copia di  titoli  di  studio  o  di
          servizio sono conformi  all'originale.  Tale  dichiarazione
          puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
          copia   dei   documenti   fiscali   che    devono    essere
          obbligatoriamente conservati dai privati.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  Riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Per il testo dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, vedasi i Riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              La legge 3 marzo 2009, n. 18  recante  :  "Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  Protocollo
          opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006   e
          istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
          delle  persone  con  disabilita'",  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante  "Ridefinizione
          del sistema di partecipazione al  costo  delle  prestazioni
          sanitarie  e  del   regime   delle   esenzioni,   a   norma
          dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre  1997,  n.
          449". 
              "Art. 5. (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
          particolari condizioni di malattia) 
              1. Con distinti regolamenti del Ministro della  sanita'
          da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono individuate,  rispettivamente:
          a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b)  le
          malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
          a) e b) danno diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione
          per le prestazioni di  assistenza  sanitaria  indicate  dai
          medesimi regolamenti.  Nell'individuare  le  condizioni  di
          malattia, il  Ministro  della  sanita'  tiene  conto  della
          gravita' clinica, del grado di invalidita',  nonche'  della
          onerosita' della  quota  di  partecipazione  derivante  dal
          costo del relativo trattamento. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7-quinquies  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  recante  "Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del  debito  nel  settore  lattiero-caseario"
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-quinquies. ( Fondi) 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro. 
              2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1  e'  disposto
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il quale sono individuati gli interventi da finanziare e  i
          relativi importi, indicando ove necessario le modalita'  di
          utilizzo delle risorse. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  33  della  legge  12
          novembre  2011,  n.  183,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012)": 
              "Art. 33. (Disposizioni diverse) 
                
              1.  La  dotazione  del  fondo   di   cui   all'articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di  euro  per
          l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,   tra   le   finalita'   indicate
          nell'elenco n. 3 allegato alla presente  legge.  Una  quota
          pari a 100 milioni di  euro  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo e' destinata per l'anno 2012  al  finanziamento  di
          interventi    urgenti    finalizzati    al     riequilibrio
          socio-economico,  ivi  compresi  interventi  di  messa   in
          sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei  territori  e
          alla promozione di attivita' sportive, culturali e  sociali
          di cui all'articolo 1,  comma  40,  quarto  periodo,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di
          50 milioni di euro, per l'anno  2013,  l'autorizzazione  di
          spesa  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-quater,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Alla
          ripartizione della predetta quota e all'individuazione  dei
          beneficiari  si   provvede   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  in  coerenza  con  apposito
          atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili di carattere finanziario. 
              (Omissis.:".