Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con
disabilita' (( e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi
paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo
381 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per
le persone con disabilita'.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai
benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,
sospeso o modificato.
(( 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su
tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al
comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni. ))
3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i
verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza
dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento
delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo
2009, n. 18.
(( 4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le
persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a
carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo
minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse
patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle
evidenze scientifiche. ))
5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione (( di spesa ))
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili, (( come integrata, da ultimo, )) dall'articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, recante "Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini":
"Art. 20. (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli
accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS
effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti
sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita',
complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto
trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei
sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada":
" Art. 381. (Strutture e segnaletica per la mobilita'
delle persone invalide)
(Omissis).
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con capacita' di
deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia
apposita autorizzazione in deroga, previo specifico
accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota
mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla
figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non
e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di
cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di
"simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
"Art. 19. (Modalita' alternative all'autenticazione di
copie)
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che
la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i Riferimenti normativi
all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, vedasi i Riferimenti normativi all'articolo
3.
La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante : "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n.
449".
"Art. 5. (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
particolari condizioni di malattia)
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita'
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le
malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai
medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di
malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della
gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche' della
onerosita' della quota di partecipazione derivante dal
costo del relativo trattamento.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario"
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-quinquies. ( Fondi)
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di
utilizzo delle risorse.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 12
novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012)":
"Art. 33. (Disposizioni diverse)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per
l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo
periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico, ivi compresi interventi di messa in
sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali
di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di
50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla
ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei
beneficiari si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito
atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili di carattere finanziario.
(Omissis.:".