Art. 5 
 
 
                 Cambio di residenza in tempo reale 
 
  1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettere a), b) e c),  del  ((  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica )) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese  nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i  fatti
utilizzando una modulistica conforme a  quella  pubblicata  sul  sito
istituzionale  del  Ministero  dell'interno.  Nella  modulistica   e'
inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76  del  ((
testo unico di cui al )) decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del (( testo unico di
cui al )) decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  l'ufficiale
d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi  alla  presentazione
delle dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  effettua  le  iscrizioni
anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche ((  e
delle corrispondenti cancellazioni  ))  decorrono  dalla  data  della
dichiarazione. 
  4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza (( e al comune di provenienza )). 
  5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
  (( 5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o  referendarie,
qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione
anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per la tenuta e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  le
conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre
il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. )) 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante
          "Approvazione  del  nuovo  regolamento   anagrafico   della
          popolazione residente": 
              "Art. 13. (Dichiarazioni anagrafiche) 
              1.  Le  dichiarazioni  anagrafiche  da   rendersi   dai
          responsabili di cui all'articolo 6 del presente regolamento
          concernono i seguenti fatti: 
              a)  trasferimento  di  residenza  da  altro  comune   o
          dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
              b)  costituzione  di  nuova   famiglia   o   di   nuova
          convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
          della famiglia o della convivenza; 
              c) cambiamento di abitazione; 
              d)  cambiamento  dell'intestatario  della   scheda   di
          famiglia o del responsabile della convivenza; 
              e) cambiamento della qualifica professionale; 
              f) cambiamento del titolo di studio. 
              2. Le dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  precedenti
          devono essere rese nel termine di venti giorni  dalla  data
          in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di  cui
          alla  lettera  a)  devono  essere  rese  mediante   modello
          conforme all'apposito esemplare  predisposto  dall'Istituto
          centrale  di  statistica;  ai   dichiaranti   deve   essere
          rilasciata ricevuta. 
              3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d),  e)
          ed f),  possono  essere  rese  anche  a  mezzo  di  lettera
          raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f)
          devono essere corredate dalla necessaria documentazione. 
              4.  Le  dichiarazioni  anagrafiche   sono   esenti   da
          qualsiasi tassa o diritto.". 
              Si riporta il testo degli articoli  38,  75  e  76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa". 
              "Art. 38. (Modalita' di invio  e  sottoscrizione  delle
          istanze) 
              1. Tutte le istanze e le  dichiarazioni  da  presentare
          alla pubblica amministrazione o ai gestori o  esercenti  di
          pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
          telematica. 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta' da produrre agli  organi  della  amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione  e
          la presentazione  di  istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo." 
              "Art. 75. (Decadenza dai benefici) 
              1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  76,
          qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la  non
          veridicita'   del   contenuto   della   dichiarazione,   il
          dichiarante decade dai benefici  eventualmente  conseguenti
          al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
          veritiera". 
              "Art. 76. (Norme penali) 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 
              Si riporta il testo degli articoli 5 e  6  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  "Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero": 
              "Art. 5. (Permesso di soggiorno) 
              1. Possono soggiornare nel territorio dello  Stato  gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b) (Omissis).; 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d) (Omissis).; 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." 
              "Art. 6. (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno) 
              1. Il permesso di soggiorno rilasciato  per  motivi  di
          lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per  essere
          utilizzato anche per le altre attivita' consentite.  Quello
          rilasciato per motivi di studio e  formazione  puo'  essere
          convertito, comunque prima della  sua  scadenza,  e  previa
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
          rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  26,  in   permesso   di
          soggiorno per motivi  di  lavoro  nell'ambito  delle  quote
          stabilite a norma dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  le
          modalita' previste dal regolamento di attuazione. 
              2. Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti
          attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
          quello inerenti all'accesso alle prestazioni  sanitarie  di
          cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
          scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
          di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti  agli
          uffici della pubblica amministrazione ai fini del  rilascio
          di   licenze,   autorizzazioni,   iscrizioni    ed    altri
          provvedimenti  di  interesse   dello   straniero   comunque
          denominati. 
              3. Lo straniero che,  a  richiesta  degli  ufficiali  e
          agenti  di  pubblica  sicurezza,   non   ottempera,   senza
          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del
          passaporto o di altro documento di  identificazione  e  del
          permesso di soggiorno o di altro  documento  attestante  la
          regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito  con
          l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  fino  ad  euro
          2.000. 
              4. Qualora vi sia motivo di  dubitare  della  identita'
          personale dello straniero, questi e' sottoposto  a  rilievi
          fotodattiloscopici e segnaletici. 
              5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
          dal regolamento  di  attuazione,  l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,  richiede  agli
          stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
          di un reddito,  da  lavoro  o  da  altra  fonte  legittima,
          sufficiente  al  sostentamento  proprio  e  dei   familiari
          conviventi nel territorio dello Stato. 
              6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi  militari,  il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o in localita' che comunque interessano la difesa  militare
          dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri  per
          mezzo della autorita' locale di pubblica  sicurezza  o  col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al divieto, possono  essere  allontanati  per  mezzo  della
          forza pubblica. 
              7.  Le  iscrizioni  e  variazioni   anagrafiche   dello
          straniero regolarmente soggiornante  sono  effettuate  alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste dal regolamento di attuazione.  In  ogni  caso  la
          dimora dello straniero si considera abitualmente  anche  in
          caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi  presso
          un  centro  di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione   o
          variazione  l'ufficio  da'  comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente. 
              8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri  che
          soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
          questore competente per territorio, entro i quindici giorni
          successivi, le eventuali variazioni del  proprio  domicilio
          abituale. 
              9. Il documento di  identificazione  per  stranieri  e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto del Ministro dell'interno. Esso non e'  valido  per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali. 
              10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5  e  al
          presente  articolo  e'   ammesso   ricorso   al   tribunale
          amministrativo regionale competente". 
              Per il testo dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, vedasi i riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "Decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  Approvazione  del
          nuovo regolamento anagrafico della popolazione  residente",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno  1989,  n.
          132. 
              Si riporta il testo degli articoli 10-bis  e  20  della
          citata legge n. 241 del 1990: 
              "Art.  10-bis.  (Comunicazione  dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza) 
              1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
          del procedimento  o  l'autorita'  competente,  prima  della
          formale adozione di  un  provvedimento  negativo,  comunica
          tempestivamente  agli   istanti   i   motivi   che   ostano
          all'accoglimento della domanda. Entro il termine  di  dieci
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione,  gli  istanti
          hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro
          osservazioni,  eventualmente  corredate  da  documenti.  La
          comunicazione di cui al primo periodo interrompe i  termini
          per concludere il procedimento che  iniziano  nuovamente  a
          decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
          in mancanza, dalla scadenza del termine di cui  al  secondo
          periodo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento   di   tali
          osservazioni  e'  data  ragione   nella   motivazione   del
          provvedimento finale. Le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo non si applicano alle procedure concorsuali  e  ai
          procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
          a  seguito  di  istanza  di  parte  e  gestiti  dagli  enti
          previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi  che
          ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o
          ritardi attribuibili all'amministrazione." 
              "Art. 20. (Silenzio assenso) 
              1. Fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  19,  nei
          procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il  rilascio  di
          provvedimenti       amministrativi       il        silenzio
          dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
          accoglimento della domanda, senza necessita'  di  ulteriori
          istanze o  diffide,  se  la  medesima  amministrazione  non
          comunica all'interessato, nel termine di  cui  all'articolo
          2, commi 2 o 3, il provvedimento  di  diniego,  ovvero  non
          procede ai sensi del comma 2. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
          la cittadinanza, la salute e la  pubblica  incolumita',  ai
          casi in cui la normativa comunitaria impone  l'adozione  di
          provvedimenti amministrativi formali, ai  casi  in  cui  la
          legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come
          rigetto dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e  procedimenti
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante:
          "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali": 
              "Art. 32. 
              Alle liste elettorali, rettificate in  conformita'  dei
          precedenti articoli,  non  possono  apportarsi,  sino  alla
          revisione del semestre successivo, altre variazioni se  non
          in conseguenza: 
              1) della morte; 
              2) della perdita della cittadinanza italiana; 
              Le circostanze di cui  al  presente  ed  al  precedente
          numero debbono risultare da documento autentico; 
              3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da
          sentenza   o   da   altro   provvedimento    dell'autorita'
          giudiziaria. A tale scopo,  il  questore  incaricato  della
          esecuzione dei provvedimenti che  applicano  le  misure  di
          prevenzione di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
          nonche' il cancelliere o il funzionario competenti  per  il
          casellario giudiziale, inviano, ciascuno per  la  parte  di
          competenza,   certificazione   delle   sentenze    e    dei
          provvedimenti  che  importano  la   perdita   del   diritto
          elettorale al comune di residenza dell'interessato  ovvero,
          quando il luogo di residenza non sia conosciuto,  a  quello
          di  nascita.  La  certificazione  deve   essere   trasmessa
          all'atto delle registrazioni di competenza. Se  la  persona
          alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento  non
          risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
          e'  stata  comunicata  la  notizia,  il   sindaco,   previi
          eventuali accertamenti per mezzo degli organi  di  pubblica
          sicurezza, la  partecipa  al  comune  nelle  cui  liste  il
          cittadino e' compreso; 
              4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti  che
          hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle
          relative  liste,  in  base  al   certificato   dell'ufficio
          anagrafico  attestante  la   avvenuta   cancellazione   dal
          registro di popolazione. I gia' iscritti nelle  liste,  che
          hanno acquistato la residenza  nel  Comune,  sono  iscritti
          nelle  relative  liste,  in  base  alla  dichiarazione  del
          sindaco del Comune di provenienza, attestante  la  avvenuta
          cancellazione  da  quelle  liste.   La   dichiarazione   e'
          richiesta  d'ufficio  dal  Comune   di   nuova   iscrizione
          anagrafica; 
              5) dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per  motivi
          diversi  dal  compimento  del  18°  anno  di  eta'  o   del
          riacquisto del diritto stesso per la  cessazione  di  cause
          ostative.  Ai  fini  della  iscrizione  il   sindaco   deve
          acquisire  presso  l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al
          casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
          le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
          e' in possesso dei requisiti di legge per  l'esercizio  del
          diritto di voto nel comune. 
              (Omissis).".