Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in
conformita' alle disposizioni (( del codice )) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti
di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937
del (( codice dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1,
lettera d).
(( 3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le
amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e
la certificazione camerale con la dicitura antimafia». ))
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e' gia'
citato nei riferimenti normativi all'articolo 2.
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: "Decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L.
15 maggio 1997, n. 127", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del
nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1989, n.
132.
L'epigrafe del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223 e' gia' citata nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
Si riporta l'epigrafe del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635: "Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n.
149, S.O.
Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3
novembre 1999, n. 258, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 162 del Codice
civile:
"Art. 162. (Forma delle convenzioni matrimoniali)
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate
per atto pubblico sotto pena di nullita'.
La scelta del regime di separazione puo' anche essere
dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo,
ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte
ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non
risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante
e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
secondo comma".
Si riporta il testo dell'articolo 1937 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare".
"Art. 1937. (Trasmissione delle liste di leva e accesso
a esse)
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la
lista di leva e' firmata dal Sindaco e, nei primi dieci
giorni del mese di aprile, e' trasmessa per copia
autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della
difesa, anche per via telematica con le modalita' di cui
all'articolo 1931.".
Si riporta il testo dell'articolo 99 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136", come modificato dalla presente legge:
"Art. 99. (Modalita' di funzionamento della banca dati)
1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono disciplinate le modalita':
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca
dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di
polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale
antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di
cui all'articolo 96.
2. Il sistema informatico, comunque, garantisce
l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna
interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.
2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al
comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la
certificazione antimafia e la certificazione camerale con
la dicitura antimafia.".