Art. 6 
 
 
    Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 
 
  1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
conformita' alle disposizioni (( del codice  ))  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni: 
  a) le comunicazioni e le trasmissioni  tra  comuni  di  atti  e  di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
  b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai  regolamenti
di cui al regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
  c) le comunicazioni inviate ai  comuni  dai  notai  ai  fini  delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; 
  d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo  1937
del ((  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c). 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
lettera d). 
  (( 3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di  cui  al  comma  1  le
amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia  e
la certificazione camerale con la dicitura antimafia». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82  e'  gia'
          citato nei riferimenti normativi all'articolo 2. 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: "Decreto del Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.  Regolamento  per
          la revisione e la  semplificazione  dell'ordinamento  dello
          stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12,  della  L.
          15  maggio  1997,  n.  127",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303, S.O. 
                
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "Decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  Approvazione  del
          nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno  1989,  n.
          132. 
                
              L'epigrafe del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 1967,  n.  223  e'  gia'  citata  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
                
              Si riporta l'epigrafe del regio decreto 6 maggio  1940,
          n. 635: "Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.  Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773  delle  leggi   di   pubblica   sicurezza.",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940,  n.
          149, S.O. 
                
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Decreto del  Presidente
          della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394.  Regolamento
          recante  norme  di  attuazione  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme   sulla   condizione   dello   straniero,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  3
          novembre 1999, n. 258, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  162  del  Codice
          civile: 
              "Art. 162. (Forma delle convenzioni matrimoniali) 
              Le convenzioni matrimoniali  debbono  essere  stipulate
          per atto pubblico sotto pena di nullita'. 
              La scelta del regime di separazione puo'  anche  essere
          dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 
              Le convenzioni possono essere stipulate in ogni  tempo,
          ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. 
              Le convenzioni matrimoniali non possono essere  opposte
          ai terzi quando  a  margine  dell'atto  di  matrimonio  non
          risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante
          e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
          secondo comma". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1937  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   "Codice
          dell'ordinamento militare". 
              "Art. 1937. (Trasmissione delle liste di leva e accesso
          a esse) 
              1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936,  la
          lista di leva e' firmata dal Sindaco  e,  nei  primi  dieci
          giorni  del  mese  di  aprile,  e'  trasmessa   per   copia
          autentica,  ovvero  resa  accessibile  al  Ministero  della
          difesa, anche per via telematica con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1931.". 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  99  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 99. (Modalita' di funzionamento della banca dati) 
              1. Con uno o piu' regolamenti  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  da
          adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   su   proposta   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
          amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello
          sviluppo economico e delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono disciplinate le modalita': 
              a) di funzionamento della banca dati; 
              b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
          degli accessi e delle  operazioni  effettuate  sulla  banca
          dati; 
              c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di
          polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; 
              d)  di  accesso  da  parte  della  Direzione  nazionale
          antimafia  per  lo   svolgimento   dei   compiti   previsti
          dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; 
              e) di  consultazione  da  parte  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 97, comma 1; 
              f) di collegamento con il Centro Elaborazione  Dati  di
          cui all'articolo 96. 
              2.  Il  sistema   informatico,   comunque,   garantisce
          l'individuazione  del  soggetto   che   effettua   ciascuna
          interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 
              2-bis. Fino all'adozione  dei  regolamenti  di  cui  al
          comma  1  le  amministrazioni  acquisiscono  d'ufficio   la
          certificazione antimafia e la certificazione  camerale  con
          la dicitura antimafia.".