(( Art. 6-ter
Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche
amministrazioni con modalita' informatiche
1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di
pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i
privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente
nella causale di versamento».
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 5 decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche)
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul
territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le
attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle
richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza
bancaria sulla quale i privati possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare
obbligatoriamente nella causale di versamento.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per
consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro
favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito
o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento
elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di
pagamento che riceve l'importo dell'operazione di
pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito
al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema
informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza
di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata
oppure le contabilita' speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti
per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le
operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le
relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione
da parte del prestatore dei servizi di pagamento e
l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel
pagamento, nonche' il modello di convenzione che il
prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per
effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti
e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio
di cui al comma 1.".