(( Art. 6-ter 
 
Modifica all'articolo 5 del codice di cui al  decreto  legislativo  7
  marzo  2005,  n.  82,  in  materia  di  pagamenti  alle   pubbliche
  amministrazioni con modalita' informatiche 
 
  1.  All'articolo  5,  comma  1,  del  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute: 
  a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste  di
pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale  i
privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico; 
  b) a specificare i dati e i codici  da  indicare  obbligatoriamente
nella causale di versamento». 
  2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con  le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
          digitale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5.  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche) 
              1.  Le  pubbliche   amministrazioni   consentono,   sul
          territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse
          spettanti,  a  qualsiasi  titolo  dovuti,  fatte  salve  le
          attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche
          normative, con l'uso delle tecnologie  dell'informazione  e
          della comunicazione.A tal fine sono tenute: 
              a) a pubblicare nei propri siti istituzionali  e  sulle
          richieste di pagamento i codici identificativi  dell'utenza
          bancaria  sulla  quale  i  privati  possono  effettuare   i
          pagamenti mediante bonifico; 
              b)  a  specificare  i  dati  e  i  codici  da  indicare
          obbligatoriamente nella causale di versamento. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni   centrali   possono
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  di  prestatori  di  servizi  di  pagamento   per
          consentire ai privati di effettuare  i  pagamenti  in  loro
          favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito
          o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento  di   pagamento
          elettronico  disponibile.  Il  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento   che   riceve   l'importo   dell'operazione   di
          pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito
          al tesoriere dell'ente,  registrando  in  apposito  sistema
          informatico,  a   disposizione   dell'amministrazione,   il
          pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza
          di ciascun pagamento, i capitoli e gli  articoli  d'entrata
          oppure le contabilita' speciali interessate. 
              3.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione ed  i  Ministri  competenti
          per materia, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentito  DigitPA   sono   individuate   le
          operazioni di pagamento interessate dai  commi  1  e  2,  i
          tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le
          relative modalita' per il riversamento, la  rendicontazione
          da  parte  del  prestatore  dei  servizi  di  pagamento   e
          l'interazione tra i sistemi  e  i  soggetti  coinvolti  nel
          pagamento,  nonche'  il  modello  di  convenzione  che   il
          prestatore di servizi di pagamento deve  sottoscrivere  per
          effettuare il servizio. 
              4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri  enti
          e le amministrazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  e
          gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al  principio
          di cui al comma 1.".