Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                           riconoscimento 
 
  1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del (( testo unico  di  cui  al  ))
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono  rilasciati  o  rinnovati  con   validita'   fino   alla   data,
corrispondente  al  giorno  e   mese   di   nascita   del   titolare,
immediatamente  successiva  alla  scadenza  che  sarebbe   altrimenti
prevista per il documento medesimo. 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa": 
              "Art.1. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
              (Omissis). 
              c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
          fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
          magnetico o informatico, da  una  pubblica  amministrazione
          italiana o di altri Stati, che  consenta  l'identificazione
          personale del titolare; 
              d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita'  ed  ogni
          altro  documento  munito  di  fotografia  del  titolare   e
          rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o  informatico,
          da una  pubblica  amministrazione  competente  dello  Stato
          italiano o di altri Stati, con la finalita'  prevalente  di
          dimostrare l'identita' personale del suo titolare; 
              e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO  il   documento
          analogo alla carta d'identita' elettronica  rilasciato  dal
          comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta'; 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 luglio 1967, n. 851: "Decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851. Norme  in  materia
          di   tessere    di    riconoscimento    rilasciate    dalle
          Amministrazioni dello  Stato",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 settembre 1967, n. 245.