Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonche' norme sulla composizione della Commissione per l'esame di
avvocato
1. Le domande (( e i relativi allegati )) per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate
esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui
all'articolo 65 del (( codice di cui al )) decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con
la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto
previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel
comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina (( adottata
al livello dell'Unione europea )), all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (( Secondo le
disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita )) l'equivalenza
tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.».
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite
dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori
ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche
presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice
dell'amministrazione digitale":
"Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».".
Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38. (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea)
(Omissis).
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di
studio e professionali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.".
Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 3, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore", come modificato dalla presente legge:
"Art. 22.
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
contenente il bando di esame, e' nominata la commissione
composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei
quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti
da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello;un titolare ed
un supplente sono professori ordinari, professori associati
o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La
commissione ha sede presso il Ministero della giustizia.
Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un
dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C
del personale amministrativo, come delineata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del
16 febbraio 1999.
(Omissis).".