Art. 8 
 
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
  nonche' norme sulla composizione della Commissione per  l'esame  di
  avvocato 
 
  1. Le domande (( e i relativi allegati )) per la  partecipazione  a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali  banditi  a  decorrere  dal  30  giugno  2012  sono  inviate
esclusivamente  per  via  telematica  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 65 del (( codice di cui  al  ))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto  con
la presente disposizione.  Le  amministrazioni  provvedono  a  quanto
previsto dal presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
comma 1. 
  3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina ((  adottata
al livello dell'Unione europea )), all'equiparazione  dei  titoli  di
studio e professionali  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca.  ((  Secondo  le
disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita )) l'equivalenza
tra  i  titoli  accademici  e   di   servizio   rilevanti   ai   fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.». 
  4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono  professori
ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite
dalle  seguenti:  «un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
superiore.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il   "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
                
              "Art. 65.  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica) 
              1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica  ai  sensi
          dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante la firma digitale,  il  cui
          certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni  inviate  o  compilate
          sul sito secondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  38,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  "Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche", come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 38. (Accesso dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea) 
              (Omissis). 
              3. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina
          di livello comunitario,  all'equiparazione  dei  titoli  di
          studio  e  professionali  si  provvede  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
          l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di   servizio
          rilevanti ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e  della
          nomina.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  22,  comma  3,  del
          regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
          recante "Ordinamento delle professioni  di  avvocato  e  di
          procuratore", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
          non oltre trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto
          contenente il bando di esame, e'  nominata  la  commissione
          composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,  dei
          quali due titolari e due supplenti sono avvocati,  iscritti
          da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
          e  due  supplenti  sono  magistrati,  con   qualifica   non
          inferiore a magistrato di Corte di appello;un  titolare  ed
          un supplente sono professori ordinari, professori associati
          o ricercatori di materie giuridiche  presso  un'universita'
          della Repubblica ovvero presso un  istituto  superiore.  La
          commissione ha sede presso il  Ministero  della  giustizia.
          Per le  funzioni  di  segretario,  il  Ministro  nomina  un
          dipendente dell'Amministrazione,  appartenente  all'area  C
          del personale amministrativo, come delineata dal  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto  Ministeri  del
          16 febbraio 1999. 
              (Omissis).".