Art. 9
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, (( e, con riferimento agli impianti
termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del
predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del
2008, la dichiarazione di cui )) all'articolo 284, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Riferimenti normativi
Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il Riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici", pubblicato sulla
gazzetta ufficiale del. 12 marzo 2008, n. 61.
Si riporta il testo dell'articolo 284, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
ambientale":
"Art. 284. (Installazione o modifica)
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla
dichiarazione di conformita' prevista dal decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche
che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di
cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori
limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono
essere espressamente riportate in un atto allegato alla
dichiarazione di conformita', messo a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la
dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare
tale atto all'autorita' competente. In occasione della
dichiarazione di conformita', l'installatore indica al
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei
valori limite di cui all'articolo 286, affinche' tale
elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto non e' ancora individuato al momento
dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni
dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
soggetto committente, il quale li mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa
individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite
di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il
libretto di centrale deve essere inoltre integrato con
l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di
cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali
atti integrativi all'autorita' competente entro 30 giorni
dalla redazione.".