Art. 9 
 
 
          Dichiarazione unica di conformita' degli impianti 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, (( e, con riferimento agli impianti
termici rientranti nell'ambito di applicazione  dell'articolo  1  del
predetto decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  n.  37  del
2008, la dichiarazione  di  cui  ))  all'articolo  284,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: 
              Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico   22
          gennaio   2008,   "Regolamento   concernente   l'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il Riordino delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti  all'interno  degli  edifici",  pubblicato   sulla
          gazzetta ufficiale del. 12 marzo 2008, n. 61. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  284,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
          ambientale": 
              "Art. 284. (Installazione o modifica) 
              1.  Nel  corso   delle   verifiche   finalizzate   alla
          dichiarazione   di   conformita'   prevista   dal   decreto
          ministeriale 22 gennaio  2008,  n.  37,  per  gli  impianti
          termici civili di potenza  termica  nominale  superiore  al
          valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara  anche
          che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di
          cui all'articolo 285 ed e' idoneo  a  rispettare  i  valori
          limite di cui all'articolo 286. Tali  dichiarazioni  devono
          essere espressamente riportate in  un  atto  allegato  alla
          dichiarazione di  conformita',  messo  a  disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto da parte dell'installatore  entro  30  giorni
          dalla conclusione dei lavori.  L'autorita'  che  riceve  la
          dichiarazione  di  conformita'   ai   sensi   del   decreto
          ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,  provvede  ad  inviare
          tale atto  all'autorita'  competente.  In  occasione  della
          dichiarazione  di  conformita',  l'installatore  indica  al
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto  l'elenco  delle  manutenzioni  ordinarie   e
          straordinarie necessarie  ad  assicurare  il  rispetto  dei
          valori limite  di  cui  all'articolo  286,  affinche'  tale
          elenco sia inserito nel libretto di centrale  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
          dell'impianto  non  e'  ancora   individuato   al   momento
          dell'installazione,   l'installatore,   entro   30   giorni
          dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
          soggetto committente, il quale li mette a disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto    entro    30    giorni    dalla    relativa
          individuazione. 
              2. Per gli impianti termici civili di  potenza  termica
          nominale superiore al valore di soglia, in  esercizio  alla
          data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente
          decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo  11
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
          n. 412 deve  essere  integrato,  a  cura  del  responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
          31 dicembre 2012,  da  un  atto  in  cui  si  dichiara  che
          l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
          all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori  limite
          di cui all'articolo 286. Entro  il  31  dicembre  2012,  il
          libretto di centrale  deve  essere  inoltre  integrato  con
          l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e  straordinarie
          necessarie ad assicurare il rispetto dei valori  limite  di
          cui all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio  e
          della manutenzione dell'impianto provvede ad  inviare  tali
          atti integrativi all'autorita' competente entro  30  giorni
          dalla redazione.".